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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 05 aprile 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 26 marzo 2019

Attivazione di interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. Art.22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43-collegato alla Legge di stabilità regionale 2019 - Avvio della procedura e nomina di una Commissione tecnica.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura per l’attivazione di interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache di cui all’art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n.43, attraverso la nomina di una Commissione tecnica.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il 9 giugno 2008 il Tribunale di Padova portò in primo grado a decisione un processo penale avviato per l’impianto in vari pazienti di una serie di valvole cardiache, risultate difettose, che avevano tra l’altro causato il 23 febbraio 2002 la morte di uno di questi pazienti.

La sentenza tra l’altro condannò l’ Azienda Ospedaliera di Padova ad un risarcimento determinato in via provvisoria a favore dei pazienti sopravvissuti e dei familiari di quelli deceduti.

La vicenda giudiziaria, chiamata delle valvole killer, non si concluse affatto con detto riconoscimento, ma proseguì con una serie di pronunce di segno contrario che ha profondamente segnato la vita di alcune famiglie che, dopo un lungo percorso giudiziario si trovano ora costrette a restituire l’assegno ricevuto dopo quella prima pronuncia.

In fase d’appello infatti la sentenza di primo grado fu riformata e l’Azienda Ospedaliera di Padova prosciolta da ogni obbligo di risarcire le vittime dei trapianti delle valvole difettose. Tant’è che in esito a una serie di giudizi successivi, anche in sede civile, è stato disposto l’obbligo a carico di coloro che avevano ottenuto dei risarcimenti di restituire le somme percepite.

I trapiantati sopravvissuti e i loro prossimi congiunti si sono trovati perciò nella situazione di affrontare oltre a un enorme carico di dolore anche delle ricadute di carattere economico, essendo costrette, dopo un lungo quanto infruttuoso percorso giudiziario, a restituire le somme ricevute per effetto della prima sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova.

La vicenda giudiziaria ha infatti ritenuto privi di responsabilità i medici e l’Azienda Ospedaliera di Padova, indicando i possibili responsabili in aziende straniere fallite o in enti certificatori di qualità di diritto straniero e, dopo che, comunque, erano maturati i termini di prescrizione per attivare delle diverse domande risarcitorie nei confronti di questi.

A fronte del fatto che comunque le famiglie dei deceduti o gli stessi trapiantati hanno subito un pregiudizio alla salute e al patrimonio in conseguenza di una serie di episodi di malasanità, non imputabili al servizio sanitario regionale ma riconducibili a soggetti terzi non più perseguibili, il Consiglio regionale ha considerato con attenzione l’obbligo dei danneggiati di restituire il ristoro ricevuto per un danno sofferto per fatti, comunque, pur sempre ingiusti.

Sono infatti pervenute delle segnalazioni a riguardo delle difficoltà economiche in cui versano alcuni dei danneggiati obbligati alla restituzione dell’assegno provvisoriamente ricevuto. Che era già in origine in buona parte decurtato per le spese legali sostenute per il suo riconoscimento.

La Regione del Veneto è intervenuta inizialmente con l’art. 41della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 (collegato alla Legge di stabilità regionale 2018), al quale non è stato dato seguito a causa di alcune difficoltà applicative, e successivamente con l’art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 (collegato alla legge di stabilità regionale 2019) prevedendo un contributo a titolo di equo indennizzo a favore dei trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, o a favore dei loro eredi.

In particolare, con la seconda norma, condizionando l’erogazione dei benefici alla rinuncia da parte dei destinatari del contributo regionale agli eventuali contenziosi pendenti con l’Azienda Ospedaliera di Padova, in conseguenza dell’intervento di impianto di cui trattasi, o per la restituzione delle somme ricevute in acconto.

L’individuazione del contributo a titolo di equo indennizzo, che caratterizza l’iniziativa di cui all’art. 22 della già citata L.R. 43/2018, si lega alle conseguenze del danno subito e si inserisce in un concetto più ampio di solidarietà sociale che trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione. E’ un ristoro di carattere morale che prescinde dalla logica puramente sociale che caratterizzava invece l’iniziativa legislativa del 2017.

Con nota a firma del Direttore dell’Area Sanità e Sociale registrata al protocollo regionale al n. 35568 del 30/1/2018, è stata chiesta la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova per acquisire i primi elementi di conoscenza sulla vicenda.

In seguito alla relazione predisposta in data 26 ottobre 2018 - protocollo n. 65346, da parte dell’Azienda Ospedaliera di Padova , si è potuto conoscere il quadro completo dei crediti per restituzioni da questa vantati nei confronti dei risarciti in via provvisoria nonché le situazioni diversificate a livello sanitario, giudiziario ed extra giudiziale che riguardano i pazienti trapiantati e lo stato di alcune vertenze ancora in essere che andranno in decisione nel corso del 2019.

La complessità delle vicende individuali e le articolazioni varie di quelle giudiziarie richiedono una adeguata verifica delle informazioni ricevute dalla Azienda Ospedaliera di Padova, ora Azienda Ospedale-Università di Padova, e la determinazione di una serie di criteri per supportare una corretta erogazione delle somme messe a disposizione dal legislatore.

Appare perciò opportuno costituire una Commissione tecnica, con la collaborazione dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, a supporto della Giunta regionale.

La Commissione sarà così composta:

- Il Direttore della Direzione Affari Legislativi della Regione del Veneto, o suo delegato con funzioni di Presidente;

- il Direttore della U.O. Dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale della Direzione Servizi Sociali;

- un Avvocato dell’ Azienda Ospedale-Università di Padova;

- un Medico legale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova.

Al Direttore della Direzione Servizi Sociali è demandata la nomina, con proprio provveddimento, dei componeneti della Commissione tecnica di cui al punto precedente.

La Commissione tecnica dovrà assolvere al proprio mandato possibilmente entro il 30 giugno 2019, andando a :

  • individuare i casi rientranti nella fattispecie di cui trattasi;
     
  • valutare gli aspetti sanitari e giuridici relativi ai casi in questione;
     
  • individuare i destinatari del contributo regionale sulla base dei seguenti requisiti :

- essere stati trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova o essere loro familiari o loro eredi, in caso di decesso dei trapiantati.

  • indicare le priorità, anche considerando eventuali famiglie divenute monoparentali per il decesso di uno dei genitori causato dall’impianto delle suddette valvole cardiache;
     
  • definire le modalità per la rinuncia ad eventuali contenziosi pendenti con l’Azienda Ospedaliera di Padova, ora Azienda Ospedale - Università di Padova, in conseguenza dell’intervento di impianto di cui trattasi o per le eventuali somme ricevute in via provvisoria;
     
  • individuare l’entità del contributo a titolo di equo indennizzo da corrispondere ai destinatari, tenuto conto delle finalità di natura equitativa dello stesso;
     
  • indicare le modalità di erogazione anche in forma di conguaglio per le pretese restitutorie dell’Azienda Ospedaliera di Padova, ora Azienda Ospedale - Università di Padova.

    L’Azienda Ospedale – Università di Padova provvederà a mettere a disposizione della Commissione tecnica la documentazione necessaria, previo consenso degli interessati per il trattamento dei dati contenuti negli stessi, a fornire la necessaria assistenza tecnica e conoscitiva ai commissari nonché alla gestione contabile finalizzata all’ erogazione dell’indennizzo ai destinatari in analogia a quanto già previsto per l’attuazione della legge 210/92 “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni” che individuava, per tale fase operativa, una delle aziende ULSS del Veneto;

    La partecipazione alle sedute è gratuita, la segreteria della Commissione tecnica è assicurata da un funzionario della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale. Ciascun componente in caso di impedimento non rinviabile potrà farsi sostituire da un proprio delegato. Eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori della Commissione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Ogni eventuale sostituzione di componenti si rendesse necessaria sarà approvata con decreto direttoriale della Direzione Servizi Sociali.

    Le risorse regionali complessive per l’attuazione delle disposizioni attuative su specificate sono individuate nell’art. 22 della Legge regionale 14/12/2018, n. 43 “Collegato alla Legge di Stabilità 2019” per un ammontare di Euro 500.000,00= per l’esercizio 2019, e in Euro 350.000,00= per l’esercizio 2020 e stanziate nel capitolo di spesa 103631 “Azioni regionali per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache – trasferimenti correnti (art. 41 legge regionale 29/12/2017, n. 45 e art. 22 legge regionale 14/12/2018, n. 43”.

    Con successivo provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, in considerazione del fatto che esso costituisce adempimento direttamente attuativo di disposizioni legislative particolarmente discrezionali, si provvederà alla presa d’atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica; ad incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere, con propri atti, all’impegno di spesa di euro 500.000,00= per l’esercizio 2019 e di euro 350.000,00= per l’esercizio 2020 e ad incaricare l’Azienda Ospedale-Università di Padova alla ripartizione dei contributi fino alla capienza massima del fondo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 41della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 

VISTO l’art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43

VISTO l’art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la nota dell’Area Sanità e Sociale prot. n. 35568 del 30/1/2018;

VISTA la relazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova datata 26 ottobre 2018 - protocollo n. 65346;

delibera

1.  di approvare, per le ragioni in premessa evidenziate, le prime disposizioni, al fine di dare attuazione all’art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, finalizzate al sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, ora Azienda Ospedale - Università di Padova;

2.  di stabilire che la Commissione tecnica, per le motivazioni in premessa evidenziate, sarà così costituita: 

 a. Il Direttore della Direzione Affari Legislativi della Regione del Veneto, o suo delegato con funzioni di Presidente;

 b. il Direttore della U.O. Dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale della Regione del Veneto;

 c. un Avvocato dell’ Azienda Ospedale - Università di Padova;

 d. un Medico legale dell’Azienda Ospedale - Università di Padova.

3.  di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali la nomina dei componenti della Commissione tecnica di cui al punto che precede;

4.  di stabilire che la Commissione dovrà assolvere al proprio mandato possibilmente entro il 30 giugno 2019;

5.  di dare atto che il supporto operativo alla Commissione sarà garantito dalla U.O Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione sociale, stabilendo che non è previsto alcun compenso per l’espletamento della attività svolte dalla commissione stessa e che eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori dei componenti sono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza;

6.  di determinare in euro 500.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio 2019, e in euro 350.000,00 nell’esercizio 2020, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103631 del bilancio 2019-2021 e 2020-2022 denominato “Azioni regionali a favore dei danneggiati dalle valvole cardiache – trasferimenti correnti (art. 41, L.R. 29/12/2017, n. 45 e art. 22, L.R. 14/12/2018, n. 43) – art. 2 – P.d.c. U.1.04.01.02.012;

7.  di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza; 

8.  di incaricare il direttore della Direzione Servizi Sociali di dare esecuzione al presente provvedimento;

9.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.  di demanare con successivo provvedimento di Giunta, previo parere della competente commissione consiliare, la presa d’atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica; di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere, con propri atti, all' impegno di spesa di Euro 500.000,00= per l'esercizio 2019 e di Euro 350.000,00.= per l'esercizio 2020 e di incaricare l’Azienda Ospedale -Università di Padova alla ripartizione dei contributi fino alla capienza massima del fondo;

11.  di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

12.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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