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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 30 aprile 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 333 del 26 marzo 2019

Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, preso atto del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare, approva l’assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020.

 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DGR n.1810/2017 e ss.mm.ii. , la Giunta regionale – sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo n. 41 comma 1 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 – ha definito l’ammontare, la destinazione ed i criteri di riparto del FSR sia per l’esercizio 2017, sia per l’esercizio 2018, provvedendo all’assegnazione delle relative risorse agli enti del SSR del Veneto per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Per l’esercizio 2018, in particolare, con DGR n. 1781 del 27 novembre 2018, la Giunta regionale ha assegnato alle aziende sanitarie del Veneto le risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza definiti sulla base dei provvedimenti formali di assegnazione per il corrente esercizio – come indicato in dettaglio di seguito nel testo - in continuità con i criteri definiti dalla precitata DGR n. 1810/2017.

Per consentire l’avvio della gestione sanitaria nell’esercizio 2019 e successivo, pertanto, è necessario assumere un nuovo provvedimento che definisca - in continuità con il precedente riparto - l’ammontare, la destinazione ed i criteri di riparto del FSR sia per l’esercizio 2019, sia per l’esercizio 2020.

Occorre innanzitutto evidenziare che, nelle more dell’adozione degli atti formali di determinazione del fabbisogno sanitario standard e relative fonti di finanziamento per gli esercizi 2019 e 2020, il quadro finanziario di riferimento da assumere ai fini della determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse per il prossimo biennio è necessariamente quello determinato dai provvedimenti statali di riparto riferiti al corrente esercizio, in quanto gli unici attualmente disponibili.

Su tale base la Giunta regionale con propria deliberazione n. 376 1/CR/2019 ha approvato l’assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. Tale deliberazione è stata trasmessa al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’art. n. 41 comma 1 della L.R. 5/2001.

La Quinta Commissione Consiliare nella seduta n. 132 del 19.02.2019 ha espresso parere favorevole a maggioranza – comunicato con nota prot. 2803 del 22/02/2019 agli atti delle competenti strutture dell’Area Sanità e Sociale - subordinatamente alla prescrizione che “le risorse di 95.000.000 di euro, aggiuntive rispetto alle somme indicate nel presente riparto, deliberate in Conferenza Stato Regioni, effettivamente disponibili dopo l’assegnazione definitiva, saranno assegnate alla GSA con il vincolo di “risorse da destinare a supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti delle aziende”, in aggiunta ai 100.338.772” di euro”.

Conseguentemente, in seguito all’assegnazione statale delle risorse del Fondo sanitario nazionale 2019 che verrà definita con Intesa della Conferenza Stato-Regioni, con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà ad integrare il presente riparto per recepire, nei termini di seguito meglio specificati, le indicazioni della Quinta Commissione Consiliare sopra indicate.

Il riparto delle risorse del FSR 2019-2020, si articola nei seguenti macro livelli:

  • Fondo sanitario Regionale ripartibile;
  • Risorse da assegnare alle aziende sanitarie;
  • Risorse da assegnare con successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

 

Fondo sanitario regionale ripartibile

La componente principale di tale voce è data dall'ammontare del Fondo Sanitario Nazionale annualmente assegnato alla Regione del Veneto con gli atti e le Intese di riparto nazionale, al netto del saldo della mobilità sanitaria interregionale ed internazionale e delle entrate proprie.

A questa si aggiungono ai fini del riparto regionale – in continuità con i criteri adottati nel precedente riparto - l’assegnazione spettante a titolo di quota premiale, nonchè le risorse a titolo di quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale.

Per quanto concerne l’esercizio 2018, il quadro di riferimento ai fini della formulazione del riparto proposto con il presente provvedimento, è rappresentato dalla DGR n. 1781 del 27 novembre 2018 che recepisce le determinazioni delle Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2018, aventi rep. atti n. 148/CSR/2018, rep. atti n. 149/CSR/2018 e rep. atti n. 151/CSR/2018.

Conseguentemente, in linea con i criteri di riparto previsti dalla DGR n. 1810/2017 e ss.mm.ii, all’importo attribuito a favore della Regione del Veneto a titolo di Fondo Sanitario Nazionale con Intesa rep. atti n. 148/CSR/2018, pari a complessivi euro 8.898.409.911, ai fini del riparto regionale, devono essere aggiunte le risorse spettanti a titolo di quota premiale di cui all’Intesa rep. atti n. 151/CSR/2018 (euro 6.889.819) e  quelle spettanti a titolo di quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale di cui all’Intesa rep. atti n. 149/CSR/2018 (euro 100.338.772), per un importo complessivo pari ad euro 9.005.638.502.

Decurtando tale importo delle somme pari complessivamente ad euro 173.770.552 relative al saldo di mobilità interregionale ed internazionale 2018 - compresi gli accordi sulla mobilità interregionale – si ottiene l’importo di euro 8.831.867.950 che costituisce il Fondo sanitario regionale ripartito per l’anno 2018 dalla DGR 1781/2018 sopra citata.

L’importo del fondo sanitario regionale ripartibile determinato nei termini sopra indicati, è assunto come riferimento per la destinazione delle risorse agli enti del SSR, anche per gli esercizi 2019 e 2020. Le relative risorse saranno stanziate nell’ambito dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Qualora l’importo del Fondo sanitario regionale ripartibile per il 2019 e per il 2020, come risulterà dagli atti statali di assegnazione, sia superiore a quello considerato ai fini del presente riparto, le maggiori risorse disponibili in ciascun esercizio, saranno destinate dalla Giunta regionale, in recepimento di quanto prescritto dalla Quinta Commissione Consiliare, prioritariamente a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del SSR e, subordinatamente a tale condizione, potranno essere destinate alla copertura di costi per investimenti autorizzati dalla CRITE.

 

Risorse da assegnare alle aziende sanitarie

Azienda Zero, in adempimento della sua funzione di supporto prevista dalla L.R. 19/2016, con le note prot. n. 14768 del 14 novembre 2018, prot. 15802 del 6 dicembre 2018 e prot. 16294 del 14 dicembre 2018 - agli atti della competente struttura dell’Area Sanita e Sociale - ha formulato una proposta tecnica di riparto per gli anni 2019 e 2020, delle risorse da assegnare agli enti del SSR a titolo di finanziamenti indistinti per l’erogazione dei LEA, che si ritiene di acquisire nei termini di seguito indicati.

Occorre innanzitutto evidenziare che il riparto dei finanziamenti indistinti per l’erogazione dei LEA 2019-2020, è stato effettuato assegnando agli enti del SSR un apposito ammontare di risorse per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale. In questo modo, rispetto all’esercizio 2018, è possibile mantenere una sostanziale invarianza delle altre risorse da assegnare a titolo indistinto per l’erogazione dei LEA a fronte delle quali, pertanto, le Direzioni aziendali dovranno mantenere - e in alcuni casi migliorare – i livelli di efficienza già raggiunti.

Ciò anche in considerazione del fatto che a fronte di specifici interventi derivanti dalla programmazione regionale, la copertura della spesa - come in seguito specificato - è a carico dei finanziamenti della gestione sanitaria accentrata, sia per l’esercizio 2019 che per il 2020.

Il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale, concorre alla determinazione del complessivo finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA ed è assegnato in base alle modalità previste da un lato per le Aziende Ulss (quota capitaria) e dall’altro per Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Istituto Oncologico Veneto (finanziamenti a funzione).

Conseguentemente, l’ammontare di risorse che si propone di assegnare per il 2019 a titolo di finanziamento indistinto per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, pari a complessivi euro 123.902.025, è ripartito tra le due tipologie di enti del SSR come di seguito indicato:

Oneri per rinnovi contrattuali - esercizio 2019

Totale

di cui Az. Ulss

di cui Az. PD, Az. VR, IOV

Finanziamento oneri per rinnovi contrattuali comparto CCNL (periodo 2016-2018)

46.662.887

38.503.863

8.159.024

Finanziamento oneri per rinnovi contrattuali CCNL comparto (periodo 2016-2018) -  quota ulteriori oneri a regime

5.308.303

4.409.496

898.807

Finanziamento oneri per rinnovi contrattuali CCNL dirigenza (periodo 2016-2018) - quota a regime

35.474.867

30.101.521

5.373.345

Finanziamento oneri per rinnovi contrattuali CCNL comparto (periodo 2019-2021) -  quota a regime (1,30% ex art.34 DDL Bilancio 2019)

22.750.931

18.725.096

4.025.835

Finanziamento oneri per rinnovi contrattuali CCNL dirigenza (periodo 2019-2021) -  quota a regime (1,30% ex art.34 DDL Bilancio 2019)

13.705.037

11.611.581

2.093.456

Totale

123.902.025

103.351.558

20.550.467

 

L’ammontare di risorse aggiuntive rispetto a quelle per il 2019 indicate nella precedente tabella che si propone di assegnare per il 2020 a titolo di finanziamento indistinto per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, pari a complessivi euro 9.815.069, è ripartita tra le due tipologie di enti del SSR come di seguito indicato:

Oneri per rinnovi contrattuali - esercizio 2020

Totale

di cui Az. Ulss

di cui Az. PD, Az. VR, IOV

Finanziamento oneri per rinnovi contrattuali CCNL comparto (periodo 2019-2021) - quota a regime (applicazione 1,65% per il 2020 meno 1,30% del 2019 ex art.34 DDL Bilancio 2019)

6.125.251

5.041.372

1.083.879

Finanziamento oneri per rinnovi contrattuali CCNL dirigenza (periodo 2019-2021) -  quota a regime (applicazione 1,65% per il 2020 meno 1,30% del 2019 ex art.34 DDL Bilancio 2019)

3.689.818

3.126.195

563.623

Totale

9.815.069

8.167.567

1.647.502

 

Ciò posto, se una parte della quota capitaria indistinta è stata determinata sulla base degli oneri per rinnovi contrattuali come sopra specificato, per la parte rimanente si è proceduto applicando la metodologia già utilizzata nel precedente riparto, tenendo conto, inoltre, delle risultanze dell’analisi del sistema Adjusted Clinical Group (ACG), il quale misura il carico di malattia (indice di comorbilità) della popolazione residente di ciascuna azienda ulss. Le variazioni di finanziamento sono state ottenute in base alla metodologia di calcolo indicata da Azienda Zero nella proposta tecnica acquisita agli atti.

Infine, in continuità con il precedente riparto, è prevista l’assegnazione di euro 14.402.623 in base a quanto disposto dall’art. 9 c. 3 della L.R. n. 23/2012 che dispone che “la specificità della Provincia di Belluno, così come previsto dall’articolo 15 dello Statuto, nelle schede di dotazione ospedaliera di cui al comma 1 si attua riconoscendo l’organizzazione policentrica a rete ed il suo integrale finanziamento, tenendo espressamente conto dei maggiori costi da ciò derivanti”. La quantificazione di questa specificità è stata fatta valutando – sulla base dei dati disponibili - la costosità dei due presidi di rete della provincia di Belluno, ovvero Pieve di Cadore ed Agordo, attraverso il confronto tra i ricavi delle prestazioni erogate (valorizzazione delle tariffe dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esterni) ed i costi sostenuti dagli stessi.

Il riparto dei finanziamenti a titolo di quota capitaria indistinta per l’esercizio 2019 e per l’esercizio 2020, è indicato nell’Allegato A al presente provvedimento.

Per quanto riguarda le risorse da ripartire a titolo di finanziamenti a funzione, si ritiene di assegnare un importo complessivo di euro 323.128.000 per l’esercizio 2019 e un importo complessivo di euro 324.636.000 per l’esercizio 2020, come indicato nella tabella a seguire:

Prog.

Finanziamento a funzione

Importo anno 2019

Importo anno 2020

A

Pronto soccorso

81.500.000

81.500.000

B

SUEM, elisoccorso, centrali d’ascolto e trasporto neonatale

83.955.000

83.955.000

C

Finanziamento a funzione distribuzione diretta

860.000

720.000

D

REMS Nogara

400.000

400.000

E

Rete Oncologica Veneta DGR 1689/2016

500.000

500.000

F

Fibrosi cistica

418.000

418.000

G

Personale in servizio presso le strutture afferenti all’Area Sanità e Sociale

1.530.000

1.530.000

H

Attività didattica di Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e IOV

140.550.000

142.198.000

I

Finanziamenti a funzione erogati privati accreditati (Dgr n. 2095/2012, 2616/2012, 2620/2012, 286/2015, 1979/2017)

13.415.000

13.415.000

TOTALE

         323.128.000

        324.636.000

 

Per quanto riguarda la funzione denominata “Pronto soccorso” (punto A), si prevede una nuova modalità di determinazione del finanziamento, basata sul fabbisogno di personale medico ed assistenziale in ragione della numerosità degli accessi e della classificazione delle strutture all'interno della rete di emergenza ed urgenza.

Per quanto riguarda le due Aziende Ospedaliere il finanziamento è determinato per ciascuna struttura dotata di Pronto Soccorso o di Punto di Primo Intervento basandosi sulla valorizzazione degli standard di personale medico e assistenziale dei Pronti Soccorso definiti dalla DGR n. 245/2017.

Per quanto riguarda la funzione denominata “Suem, elisoccorso, centrali d’ascolto e trasporto neonatale” (punto B), si é proceduto alla determinazione del finanziamento in primo luogo valorizzando a costo standard la dotazione di mezzi medicalizzati e di ambulanze di supporto avanzato delle funzioni vitali, con infermiere (ALS), per ciascun territorio della Regione Veneto con riferimento ai bacini aziendali individuati dalla DGR n. 646 del 28 aprile 2015, al netto dei costi di ammortamento dei mezzi di soccorso. Inoltre, è stato preso in considerazione il numero e la complessità delle centrali di ascolto e l'esistenza del servizio di elisoccorso.

Per quanto riguarda la funzione denominata “Finanziamento a funzione distribuzione diretta” (punto C), per l'allestimento dell'attività di distribuzione diretta e per conto dei farmaci che l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’IRCSS Iov e l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima svolgono a favore di altre Aziende Sanitarie della Regione stessa si ritiene, in continuità con gli esercizi precedenti, di mantenere un finanziamento a funzione. Al contempo, però, si propone di trasferire, a  partire dal riparto 2020, il finanziamento a funzione proposto nel 2019 per l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima all' Azienda Zero, a seguito del trasferimento dell'attività accentrata di acquisto farmaci per la distribuzione per conto.

Per quanto riguarda la funzione denominata “Rete oncologica veneta” (punto E), è stato previsto un finanziamento di importo complessivo pari a quello previsto dal precedente riparto, ma rimodulato per ricomprendere sia l’Istituto Oncologico Veneto (IOV), sia l’Azienda Ospedaliera di Padova. I provvedimenti

di riferimento per tale finanziamento a funzione sono la DGR n. 2316/2014 e la DGR n. 1689/2016.

Si propone, inoltre, di mantenere per i finanziamenti a funzione sopra indicati (punti D, F, G) la medesima ripartizione prevista dal riparto di cui alla DGR n. 1810/2017 e ss.mm.ii., fatto salvo l’arrotondamento degli importi ripartiti alle migliaia di euro.

Il finanziamento a funzione “Attività didattica di Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e IOV” (punto H) che vede come beneficiari l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’Istituto Oncologico Veneto, include le risorse per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali della dirigenza e del comparto, come sopra rappresentato.

Per quanto riguarda la funzione denominata “Finanziamenti a funzione erogati a privati accreditati (Dgr n. 2095/2012, 2616/2012, 2620/2012, 286/2015, 1979/2017)” (punto I), si propone un finanziamento complessivo di euro 13.415.000 per entrambe le annualità 2019 e 2020.

Le aziende sanitarie territoriali di riferimento hanno il compito di controllare che, a fronte dei finanziamenti a funzione sopra indicati, siano garantiti dagli erogatori privati accreditati gli standard minimi di personale previsti.

Rispetto al precedente riparto, per l’attività di medicina trasfusionale - Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali – FRAT– non si prevede un finanziamento a funzione, ma si propone una specifica linea di spesa nell’ambito dei finanziamenti della GSA, per un importo complessivo pari ad euro 80.500.000. Tali risorse saranno ripartite ed assegnate agli enti del SSR con uno specifico provvedimento di Giunta regionale.

Tale cambiamento si rende necessario a seguito della piena attuazione della riforma sanitaria di cui alla L.R. 19/2016.

Rispetto al precedente riparto, per l'attività di screening neonatale allargato (DGRV n. 1308/2013), si propone di superare il finanziamento a funzione, sostituendolo con la remunerazione dell'attività tramite le procedure intercompany, direttamente gestite dai competenti servizi di Azienda Zero.

Il riparto dei finanziamenti a funzione – incluso quello relativo alle strutture private accreditate - è indicato nell’Allegato B al presente provvedimento.

Il totale dei finanziamenti a funzione per specificità territoriali ex Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, è indicato nell’Allegato C al presente provvedimento. L’importo è determinato in continuità con il precedente riparto.

Il totale del finanziamento complessivo a titolo indistinto – ottenuto come somma delle componenti sopra illustrate - da assegnare a ciascun ente del SSR (esclusa Azienda Zero) per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ammonta a complessivi euro 8.099.978.000 per l’anno 2019 e a complessivi euro 8.109.653.000 per l’anno 2020. Si riporta il relativo dettaglio nell’Allegato D al presente provvedimento.

 

Risorse da assegnare con successivi provvedimenti della Giunta Regionale

La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, tra le altre, assegna ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità.

L’articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, tra l’altro, stabilisce che la Giunta regionale autorizza l’erogazione dei finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso Azienda Zero.

A questo fine, nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario Regionale ripartibile, si propone di prevedere per il biennio 2019-2020, le seguenti risorse da destinare con successivi provvedimenti di Giunta Regionale come di seguito indicato:

  1. fino ad un massimo di euro 616.400.000 per finanziamenti della GSA;
  2. euro 4.055.703,00 per risorse del FSR finalizzate alla prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d’azzardo;
  3. euro 100.338.772 a supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti delle aziende secondo le quote indicate in allegato (Allegato E);
  4. risorse a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR da determinarsi in via residuale.

Le risorse per finanziamenti della GSA di cui al precedente punto 1, riguardano interventi in ambito sanitario e socio-sanitario, da programmare e autorizzare annualmente dalla Giunta regionale. Il budget destinato a tali finanziamenti, fino ad un massimo di euro 616.400.000, comprende:

  • fino ad un massimo di euro 500.900.000 per interventi finalizzati a favore degli enti del SSR e di altri soggetti che possono includere - tra l’altro - la quota da destinare al finanziamento di investimenti autorizzati dalla CRITE fino ad un massimo di euro 70.000.000/anno; la quota da prevedere per il Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario di cui all’articolo 44 della L.R. 45 del 29 dicembre 2017 fino ad un massimo di euro 10.000.000; interventi per stabilizzare la programmazione di costi da sostenere dalle aziende anche attraverso l’anticipazione dei relativi finanziamenti statali (in particolare i farmaci innovativi e innovativi oncologici);
  • euro 80.500.000 per interventi finalizzati a favore degli enti del SSR relativi alle attivita trasfusionali;
  • fino ad un massimo di euro 35.000.000 da destinare al finanziamento del funzionamento proprio di Azienda Zero in considerazione dell’operatività prevista a regime.

La Giunta regionale provvederà ad apportare ai finanziamenti di cui sopra, le modificazioni ritenute necessarie per il miglior utilizzo degli stessi, comunque nell’ambito dell’importo complessivo di euro 616.400.000. La Giunta regionale, inoltre, con proprio atto provvederà ad effettuare, entro il termine per la predisposizione del bilancio di esercizio di Azienda Zero, in base a quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA sopra indicati, svolta da Azienda Zero per la realizzazione degli interventi autorizzati, al fine di determinare le eventuali quote non utilizzate da destinare prioritariamente a garanzia dell’equilibrio del SSR ovvero ad ulteriore diverso titolo da definirsi dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Le risorse del FSR finalizzate alla prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d’azzardo, sono indicate in corrispondenza dell’importo definito nell’Intesa rep. atti n. 148/CSR/2018 e saranno adeguate in base alle indicazioni contenute negli atti formali di riparto nazionale. Tali risorse saranno ripartite alle aziende sanitarie con appositi provvedimenti della Giunta regionale, da assumersi su proposta della competente Direzione Servizi Sociali.

In seguito all’assegnazione statale delle risorse del Fondo sanitario nazionale, annualmente definita con Intesa della Conferenza Stato-Regioni, con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà ad aggiornare il quadro finanziario del presente riparto.

Contestualmente, si provvederà a determinare l’ammontare di risorse aggiuntive effettivamente disponibili rispetto a quelle indicate nel presente riparto, da destinare:

  • a supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti delle aziende;
  • a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR da determinarsi in via residuale.

 L’importo di euro 95.000.000,  o quello minore effettivamente disponibile in ciascun esercizio considerato ai fini del presente riparto, sarà destinato in primo luogo ad integrare l’importo di euro 100.338.772 da assegnare a supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti delle aziende sulla base delle quote indicate in allegato (Allegato E).

Inoltre, in continuità con quanto operato per i precedenti riparti del FSR, al fine di garantire il perseguimento del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, si ritiene di autorizzare la Giunta Regionale a prevedere la quota – determinata in via residuale nell’ambito del riparto del Fondo Sanitario Regionale - da destinare agli enti del SSR in relazione alla dinamica del risultato di esercizio consolidato del SSR in corso di formazione, fatti salvi gli eventuali riallineamenti da operare alla luce dei riparti statali effettivi che verranno sanciti con successivi provvedimenti.

Nella tabella riportata nell’Allegato F sono riepilogate le risorse complessive ripartite agli enti del SSR a titolo di finanziamenti indistinti per l’erogazione dei LEA e a supporto dell’equilibrio economicofinanziario e/o per investimenti autorizzati dalla CRITE.

Tutto ciò premesso e considerato ed in continuità con i riparti previsti dalla DGR 1810/2017 e ss.mm.ii., la destinazione del fondo sanitario regionale ripartibile 2019 e 2020 è quella di seguito indicata:

Prog.

Voce

Riparto anno 2019

Riparto anno 2020

A

Totale Fondo Sanitario Regionale compresa premialità e Obiettivi PSN

9.005.638.502

9.005.638.502

B

Saldo mobilità interregionale ed internazionale compresi accordi

173.770.552

173.770.552

C=A-B

Fondo sanitario Regionale ripartibile

8.831.867.950

8.831.867.950

D

Risorse non assegnate con il presente provvedimento

731.889.950

722.214.950

-

di cui finanziamenti della GSA

616.400.000

616.400.000

-

di cui risorse per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d’azzardo

4.055.703

4.055.703

-

di cui risorse da destinare a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti delle aziende

100.338.772

100.338.772

-

di cui risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR

11.095.475

1.420.475

E=C-D

Risorse da assegnare alle aziende col presente provvedimento

8.099.978.000

8.109.653.000

-

di cui finanziamenti a funzione

323.128.000

324.636.000

-

di cui per quota capitaria

7.722.850.000

7.731.017.000

-

di cui per specificità territoriali ex Statuto Regionale

54.000.000

54.000.000

 

Infine, alle aziende sanitarie viene assegnato un risultato economico programmato sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020 come indicato nella tabella di cui all’Allegato G. Come già previsto dalla DGR n. 246 del 7 marzo 2017, il risultato economico programmato è un obiettivo del Direttore Generale e quindi sottoposto a valutazione da parte della Giunta Regionale. Il mancato rispetto del risultato programmato comporterà l'applicazione della disciplina contrattuale in tema di decadenza dall'incarico, come da schema di contratto approvato con DGRV 2050/2015 oltre che dalla normativa statale e regionale in tema di equilibrio economico finanziario.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza, sulla predetta deliberazione nella seduta n. 132 del 19 febbraio 2019.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare il riparto delle risorse per gli esercizi 2019 e 2020 come stabilito nel presente provvedimento e riportato nei seguenti prospetti allegati:

  • prospetti riepilogativi dei “Finanziamenti a titolo di quota capitaria indistinta - Anni 2019 e 2020” (Allegato A);
  • prospetti riepilogativi dei “Finanziamenti a funzione – Anni 2019 e 2020” con il relativo dettaglio per le strutture private accreditate (Allegato B);
  • prospetti riepilogativi dei “Finanziamenti a funzione per specificita territoriali ex Legge Regionale Statutaria n.1 del 17 aprile 2012 - Anni 2019 e 2020” (Allegato C);
  • prospetti riepilogativi dei “Finanziamenti complessivi indistinti per l’erogazione dei LEA - Anni 2019 e 2020” (Allegato D);
  • prospetto riepilogativo del “Riparto delle risorse da destinare a supporto dell’equilibrio delle aziende e/o per investimenti - Anni 2019 e 2020” (Allegato E);
  • prospetto riepilogativo delle “Risorse complessive ripartite agli enti del SSR a titolo di finanziamenti indistinti per l’erogazione dei LEA e a supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti autorizzati dalla CRITE” (Allegato F);
  • prospetto riepilogativo del “Risultato economico programmato sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020” (Allegato G).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • Visto il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
  • Visto il D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011;
  • Visto il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
  • Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
  • Vista la DGR n. 2095 del 17ottobre 2012;
  • Vista la DGR n. 2616 del 18 dicembre 2012;
  • Vista la DGR n. 2620 del 18 dicembre 2012;
  • Vista la DGR n. 1308 del 23 luglio 2013;
  • Vista la DGR n. 286 del 10 marzo 2015;
  • Vista la DGR n. 1689 del 26 ottobre 2016;
  • Vista la DGR n. 1737 del 02 novembre 2016;
  • Vista la DGR n. 1810 del 7 novembre 2017;
  • Vista la DGR n. 1979 del 6 dicembre 2017;
  • Vista la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017;
  • Vista la DGR n. 2176 del 29 dicembre 2017;
  • Vista la DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017;
  • Vista la DGR n. 1280 del 10 settembre 2018;
  • Vista la DGR n. 1444 dell’8 ottobre 2018;
  • Vista la Legge Regionale n. 5 del 9 febbraio 2001, articolo 41, comma 1;
  • Vista la Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, articolo 9, comma 3;
  • Vista la Legge Regionale Statutaria n.1 del 17 aprile 2012;
  • Visto la Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo n. 43;
  • Vista la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
  • Viste le comunicazioni di Azienda Zero prot. n. 14768 del 14 novembre 2018, prot. 15802 del 6 dicembre 2018 e prot. 16294 del 14 dicembre 2018;
  • Visto l’articolo 44 della Legge Regionale 45 del 29 dicembre 2017;
  • Viste le Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2018, rep. atti n. 148/CSR, rep. atti n. 149/CSR, rep. atti n. 151/CSR;
  • Vista la propria deliberazione n. 1/CR del 4 gennaio 2019;
  • Visto il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare espresso in data 19 febbraio 2019, seduta n. 132;

delibera

  1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di determinare l’importo del fondo sanitario regionale ripartibile per gli esercizi 2019 e 2020 in complessivi euro 8.831.867.950;
  3. di dare atto che le maggiori risorse che eventualmente si renderanno disponibili sulla base degli atti formali di assegnazione del FSN alla Regione Veneto, in ciascun esercizio di vigenza del presente riparto, saranno ripartite con successivo provvedimento della Giunta regionale nei termini indicati in premessa;
  4. di approvare il riparto a favore degli enti del SSR a titolo di quota capitaria indistinta, comprensivo di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 della L.R. 23/2012, per un importo complessivo di euro 7.722.850.000, per l’anno 2019 e per un importo complessivo di euro 7.731.017.000 per l’anno 2020, come indicato nell’Allegato A;
  5. di approvare l’allocazione dei finanziamenti a funzione e dei finanziamenti a funzione delle strutture private accreditate riepilogati nell’Allegato B;
  6. di confermare, per gli esercizi 2019 e 2020, il finanziamento a funzione per specificità territoriale ex legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 riepilogato nell’Allegato C;
  7. di dare atto che le risorse assegnate agli enti del SSR con il presente provvedimento, ammontano a complessivi euro 8.099.978.000 per l’anno 2019 e a complessivi euro 8.109.653.000 per l’anno 2020 come da colonna 4 dell’Allegato D, da trasferire, ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, la quale provvederà ad erogarle alle Aziende del SSR con criteri che tengano conto anche dell’effettivo fabbisogno di cassa connesso ai pagamenti per scadenze contrattuali;
  8. di dare atto che le assegnazioni di cui al punto precedente includono il finanziamento del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, il finanziamento degli investimenti ed i finanziamenti a funzione per gli erogatori privati accreditati;
  9. di dare atto del riparto delle risorse da destinare a supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti delle aziende, come riportato nell’Allegato E;
  10. di dare atto delle risorse complessive ripartite agli enti del SSR a titolo di finanziamenti indistinti per l’erogazione dei LEA e a supporto dell’equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti, come riepilogate nell’Allegato F;
  11. di assegnare ai Direttori Generali degli enti del SSR un risultato economico programmato sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020, come riportato nell’Allegato G;
  12. di dare atto che con successivo provvedimento, da assumere in seguito all’assegnazione statale delle risorse del Fondo sanitario nazionale dell'esercizio di riferimento che verrà definita con Intesa della Conferenza Stato-Regioni, si provvederà ad integrare il presente riparto in recepimento del parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare nella seduta n. 132 del 19/02/2019;
  13. di stabilire che la quota relativa al saldo della mobilità sanitaria interregionale ed internazionale, comprensiva degli accordi sulla mobilità interregionale, di competenza degli anni 2019 e 2020 dei flussi standard, venga assegnata agli enti del SSR con apposito atto della Direzione Risorse Strumentali SSR;
  14. di incaricare le competenti Direzioni dell’Area Sanità e Sociale a disporre con propri atti, in  ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, che tutte le somme relative ai finanziamenti perimetrati nel conto consolidato della sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite, debbano considerarsi disponibilità da impegnare a favore di Azienda Zero a garanzia dell’equilibrio economico del SSR;
  15. di dare atto che le risorse relative al fondo sanitario regionale ripartibile nei termini stabiliti con il presente provvedimento, troveranno copertura finanziaria nell’ambito dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario di riferimento;
  16. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  17. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell’attuazione del presente atto;
  18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_333_19_AllegatoA_391371.pdf
Dgr_333_19_AllegatoB_391371.pdf
Dgr_333_19_AllegatoC_391371.pdf
Dgr_333_19_AllegatoD_391371.pdf
Dgr_333_19_AllegatoE_391371.pdf
Dgr_333_19_AllegatoF_391371.pdf
Dgr_333_19_AllegatoG_391371.pdf

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