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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 12 aprile 2019


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 26 marzo 2019

Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinate alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano l’Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti per la formazione specifica e l’aggiornamento per addetti, preposti e lavoratori, di progetti formativi per addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinate alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, secondo la disciplina definita dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, emanato in attuazione dell’art. 161, comma 2 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, stabilisce gli obblighi di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento:

  1. ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

L’art. 161 del citato Testo unico stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, prevedendo altresì, al comma 2 bis, che con decreto dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e delle Infrastrutture e dei Trasporti - acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - sia emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis del D.Lgs. n. 81/2008 è stato quindi emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 gennaio 2019, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (di seguito Decreto), con il quale sono stati individuati i soggetti formatori, la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i lavoratori e per i preposti, addetti alle procedure e alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

In merito a tale Decreto la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole (rep. Atti n. 235/CSR del 13 dicembre 2018). Il Decreto chiarisce che l’attività formativa prevista, in quanto specifica, non è sostitutiva bensì integrativa della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi del succitato art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, sulla base del corrispondente accordo Stato-Regioni.

Il Decreto individua, al punto 3 dell’Allegato II, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento nonché il sistema di accreditamento. In particolare individua dieci fattispecie di soggetti formatori; per nove di queste non è menzionato l’obbligo di accreditamento in conformità al modello definito in ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008, per la decima l’obbligo di accreditamento, in conformità al modello regionale, è esplicitamente previsto.

Si richiama che la normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all’esame della Giunta regionale di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui al presente provvedimento sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di una certificazione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale. Le stesse saranno riconosciute ai sensi della L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto” e s.m.i..

Per quanto concerne il sistema di gestione delle attività formative cui devono attenersi i formatori esplicitamente soggetti al sistema di accreditamento regionale, va prevista la possibilità che tali soggetti operino in nome e per conto dell’Amministrazione regionale. In tal caso l’attività formativa rientra nell’alveo dell’offerta di formazione professionale regionale ed i relativi attestati sono rilasciati secondo format regionale con relativo logo.

L’anagrafica dei soggetti abilitati, dei formatori/istruttori e il calendario delle lezioni sono depositate nei server regionali, a disposizione per qualsiasi controllo.

Qualora un soggetto accreditato in possesso dei requisiti previsti dal citato Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 non intendesse avvalersi di tale opportunità, erogherà il servizio formativo al di fuori dell’offerta di formazione professionale regionale e non potrà rilasciare attestati regionali.

Al riguardo la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 251 dell’8 marzo 2016 “Approvazione documento “Testo Unico Beneficiari” relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”, ha disciplinato la gestione delle attività formative a riconoscimento, tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.

A tale deliberazione si rimanda anche per la gestione degli interventi formativi per il conseguimento dell’attestato di frequenza con profitto per addetto alle procedure e alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L’approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, si propongono all'approvazione della Giunta regionale l’Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare (Allegato B). Per quanto non espressamente previsto nella Direttiva, si demanda al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13.02.2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002, recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTO il D.M. del 06/03/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;

VISTO il D.I. del 22/01/2019 sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole (rep. Atti n. 235/CSR del 13/13/2018), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTA la L.R. n. 19 del 09/08/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23 del 08/11/2010 “Modifiche della Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione”;

VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, così come modificata dalla L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;

VISTA la DGR n. 359 del 21/12/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 ‘Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati’. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;

VISTA la DGR n. 98 dell’11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un ‘logo’ regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002”;

VISTA la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento ‘Testo Unico Beneficiari’ relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17/05/2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di approvare l’Avviso Pubblico, Allegato A, e la Direttiva, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione dei progetti formativi per addetti alle procedure e alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinate alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
  3. di demandare, per quanto non espressamente previsto nella Direttiva di cui al punto precedente, al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13.02.2019, sul quale la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole;
  4. di stabilire che per la gestione degli interventi formativi di cui al presente provvedimento si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con il “Testo unico beneficiari” approvato con DGR n. 251 dell’8 marzo 2016;
  5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla Direttiva, Allegato B, alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto,
    formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, pena l’esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_337_19_AllegatoA_391339.pdf
Dgr_337_19_AllegatoB_391339.pdf

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