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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 29 marzo 2019


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 341 del 26 marzo 2019

Proroga del termine per la presentazione delle domande di classificazione degli agriturismi con ospitalità. Legge regionale 10 agosto 2012 n. 28, articolo 19. Deliberazione n.1423 del 01/10/2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a prorogare il termine per la presentazione delle domande di classificazione degli agriturismi con ospitalità, in relazione alla sovrapposizione della scadenza dei termini per detta classificazione e del termine per la riallocazione delle competenze in materia in capo alla Regione, con il conseguente riordino organizzativo e logistico.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, con Legge regionale n. 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” ha definito il quadro normativo di riferimento delle attività dell’agriturismo, del pescaturismo e dell’ittiturismo, del turismo rurale e delle fattorie didattiche, espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario.

In particolare la stessa legge definisce l’agriturismo come “l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame”.

Le strutture agrituristiche che offrono ospitalità - che forniscono cioè a pagamento al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno - come previsto dalla citata legge regionale all’art. 19, sono tenute a classificarsi, sulla base di criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale.

Con Deliberazione n. 1423 del 2 ottobre 2018 “Disposizioni operative e procedurali per la classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale”, la Giunta Regionale, in conformità alla norma nazionale ed in particolare al decreto MIPAAF n. 1720/2013 recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, ha recepito e adattato alla realtà regionale i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche con un sistema articolato in cinque categorie, nonché ha definito le norme per l’uso del corrispondente marchio nazionale dell’agriturismo.

La DGR n. 1423/2018 definisce sia i "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità",  sia la "Tabella per il calcolo della categoria di classificazione" che consente alle aziende di autodeterminare la propria categoria di classificazione. Le domande di classificazione da parte delle aziende agrituristiche, dovevano pervenire entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del provvedimento medesimo, tramite SUAP alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31 dicembre e successivamente a tale data, tramite SUAP agli uffici regionali che sarebbero stati individuati con successivo provvedimento.

In attuazione dell'art. 2, comma 5, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 830 dell'8 giugno 2018, ha infatti stabilito che le funzioni non fondamentali, già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di turismo e agriturismo, avrebbero continuato ad essere eserciate, in regime transitorio, da tali Enti, sino al 31 dicembre 2018.

Con successiva Deliberazione n. 1997 del 21 dicembre 2018 “Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione (…)”, punto 3 d), la Giunta regionale ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 la data entro la quale le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare, tra le altre, le funzioni in materia di agriturismo riallocandole in capo alla Regione dal 1° aprile 2019.

La DGR n. 1997/2018 prevede inoltre il completamento del nuovo modello riorganizzativo per l’esercizio delle suddette funzioni e definisce gli aspetti logistici per la nuova collocazione del personale che dal 1 aprile verrà distaccato dalle sedi delle Province e della Città Metropolitana di Venezia e collocato presso le sedi delle Camere di Commercio del Veneto.

Si evidenzia che la coincidenza al 1 aprile 2019 della scadenza prevista dalla DGR n. 1997/2018, con la quale viene avviata la riallocazione della materia agriturismo in capo alla Regione e il conseguente spostamento logistico del personale, con il termine dei 180 giorni previsto dalla DGR n. 1423/2018 per la presentazione delle istanze di classificazione e per l’uso dell’immagine coordinata regionale, rende opportuno, al fine garantire un’adeguata risposta all’utenza da parte degli uffici regionali preposti alle istruttorie, prorogare al 30 settembre 2019 il termine entro il quale devono presentare le istanze di classificazione e la comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia" che identifica l’attività agrituristica.

Considerato infine che dal 1 aprile 2019 inizia la fase di riallocazione delle competenze e lo spostamento logistico del personale, si propone che dal 1 aprile al 30 settembre 2019:

  • le imprese agrituristiche in attività con ospitalità ricettiva alla data di pubblicazione della DGR n. 1423/2018, presentino la Domanda di classificazione dell'azienda agrituristica e la comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia" alla Regione del Veneto- Direzione Promozione economica e internazionalizzazione, tramite Pec;
     
  • le imprese agrituristiche non ancora in attività alla data di pubblicazione della DGR n. 1423/2018, presentino la Domanda di classificazione dell'azienda agrituristica e la comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italiaalla Regione del Veneto – Direzione Promozione economica e internazionalizzazione, tramite SUAP;
     
  • le imprese agrituristiche non soggette alla classificazione, presentino la Comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italiaalla Regione del Veneto - Direzione Promozione economica e internazionalizzazione, tramite Pec. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la l.r. n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

VISTA la l.r. 29 dicembre 2016, n. 30, art. 2, comma 5;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 1423 del 2 ottobre 2018;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 830 dell'8 giugno 2018 e n. 1997 del 21 dicembre 2018;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di prorogare al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze di classificazione e la comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismi italia" che identifica l'attività agrituristica;
     
  3. di stabilire che dal 1 aprile al 30 settembre 2019:  
  • le imprese agrituristiche in attività con ospitalità ricettiva alla data di pubblicazione della DGR n. 1423/2018, presentino la Domanda di classificazione dell'azienda agrituristica e la comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia" alla Regione del Veneto- Direzione Promozione economica e internazionalizzazione, tramite Pec;
     
  • le imprese agrituristiche non in attività alla data di pubblicazione della DGR n. 1423/2018, presentino la Domanda di classificazione dell'azienda agrituristica e la comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia alla Regione del Veneto– Direzione Promozione economica e internazionalizzazione, tramite SUAP;
     
  • Le imprese agrituristiche non soggette alla classificazione, presentano la Comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italiaalla Regione del Veneto- Direzione Promozione economica e internazionalizzazione, tramite Pec;   
  1. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente provvedimento;
     
  2. dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
     
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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