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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 02 aprile 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 08 marzo 2019

Integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si  rilascia l’integrazione dell’accreditamento istituzionale all’Hospice “Casa del Vento Rosa” dell’IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31 per ulteriori due posti letto, con dotazione complessiva pari a 10 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare col piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui alla di cui alla DGR n. 1714/17.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19” ha previsto altresì un’articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedie suddivisa per bacino territoriale, con l’indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private ("Gestione NON Ulss").

In particolare, in riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana, l’Allegato A del citato provvedimento, assegna ulteriori due posti letto per l’attività dell’Hospice “Casa del Vento Rosa” dell’IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31 a seguito dell’esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia CRITE in data 2 agosto 2017. In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018.

L’art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • La struttura è stata accreditata con DGR n. 1241 del 21 agosto 2018 per una capacità ricettiva pari a otto posti letto;
  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di integrazione dell’accreditamento istituzionale per ulteriori due posti letto con nota prot. reg. n. 501166 del 10 dicembre 2018;
  • la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. n. 516850 del 19 dicembre 2018 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale “per l’incremento di due posti letto della attuale capacità ricettiva di 8 posti letto dell’Hospice” sopra citato per una capienza complessiva di 10 posti letto con riferimento alla programmazione dell’Azienda U.l.s.s. 18 di Rovigo– approvata con DGR n. 1630/14 – successivamente confermata nel Piano di Attivazione Prioritaria delle strutture di ricovero intermedie per il biennio 2018-2019 ex DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 per l’Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana;
  • l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 525454 del 27 dicembre 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo in data 17 gennaio 2019, ha trasmesso all’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 41625 del 31 gennaio 2019 il report di verifica con esito positivo senza prescrizioni per l’accreditamento istituzionale di ulteriori due posti letto per una capacità ricettiva complessiva pari a n. 10 posti letto;
  • la struttura è in possesso dell’integrazione dell’autorizzazione all’esercizio per l’Hospice di due posti letto per una capacità ricettiva di 10 posti letto complessivi, rilasciata con Decreto del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 51 del 7 febbraio 2019.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale all’Hospice “Casa del Vento Rosa” dell’IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in Lendinara (RO) via del Santuario n. 31 per ulteriori due posti letto per una capacità ricettiva complessiva pari a n. 10 posti letto.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali  e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" − Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007”;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 “Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.”;

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 “Approvazione dei requisiti generali e specifici per l’accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali”;

VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTA la DGR n. 1241 del 21 agosto 2018 “Conferma dell'accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero "Casa del Vento Rosa" dell'IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO). L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTO il Decreto del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante n. 51 del 7 febbraio 2019”;

VISTO il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmesso dall’Azienda Zero con nota prot. reg. n. 41625 del 31 gennaio 2019;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’integrazione dell’accreditamento istituzionale dell’Hospice “Casa del Vento Rosa” dell’IPAB Casa Albergo per Anziani con sede operativa in via del Santuario n. 31 Lendinara (RO), per ulteriori due posti letto per una capacità ricettiva complessiva pari a n. 10 posti letto;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;;
  6. di disporre che l’Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio e all’Azienda Zero;
  10. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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