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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 02 aprile 2019


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 08 marzo 2019

Superstrada Pedemontana Veneta - Apertura ed esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale compresa tra lo svincolo con l'Autostrada Valdastico A31 e il casello di Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Approvazione dello schema di accordo attuativo e approvazione della declinazione delle tariffe di pedaggio per classe di veicolo.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a consentire l’apertura e l’esercizio anticipato e provvisorio della tratta funzionale della Superstrada Pedemontana Veneta ricompresa tra lo svincolo con l’Autostrada A31 “Valdastico” e il casello di Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017. Conseguentemente si provvede ad approvare lo schema di accordo attuativo con il Concessionario e ad approvare la declinazione delle tariffe di pedaggio in base alla classe di veicolo in transito.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il 29 maggio 2017, con Atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e il concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a., il Terzo Atto Convenzionale sostitutivo della originaria convenzione che contiene, tra l’altro, il cronoprogramma con la data di ultimazione della costruzione dell’opera al 30 settembre 2020.

Il comma 7 dell’art. 21 del suddetto Terzo Atto Convenzionale sottoscritto prevede che “Le parti concordano che l’apertura ed esercizio di tratte funzionali della Superstrada in via anticipata rispetto all’entrata in esercizio dell’intera infrastruttura, potrà avvenire previo accordo tra le parti sulla remunerazione da corrispondere al Concessionario”.

Allo stato attuale dei lavori vi è la possibilità di porre in esercizio provvisorio la tratta funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta che si estende dallo svincolo con l’Autostrada Valdastico  A31 fino al casello di Breganze, dal km 23+600 al km 29+300.

L’amministrazione regionale, in qualità di concedente dell’opera, ritiene opportuno, viste anche le sollecitazioni da parte del territorio e considerato che le opere sono ultimate a tratti, di rendere più accessibile l’area del Bassanese dalla Autostrada Valdastico, esercitando la facoltà prevista dal Terzo Atto Convenzionale di aperture anche per tratte funzionali, concordando con il Concessionario i termini relativi al canone di disponibilità.

Il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. ha confermato la possibilità di aprire al traffico,  in via anticipata rispetto all’entrata in esercizio dell’intera infrastruttura, mettendo  in esercizio la tratta funzionale della Superstrada che si estende dallo svincolo con l’Autostrada A31 “Valdastico”, fino al casello di Breganze, dal km 23+600 al km 29+300.

Per aprire al traffico il suddetto tratto funzionale, è necessario approvare lo schema di “Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale svincolo con l’Autostrada Valdastico  A31-Breganze, dal km dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017”, allegato A al presente provvedimento.

E’ necessario inoltre approvare la declinazione delle tariffe di pedaggio all’utenza per la suddetta tratta funzionale e per le cinque classi di veicoli. Le tariffe, indicate nella tabella allegato B al presente provvedimento,  sono state declinate prendendo a base del calcolo gli importi indicati nello studio dei flussi di traffico di Area Engineering s.r.l., come determinati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 708 del 16 maggio 2017, ed attualizzate all’anno 2019.

Si precisa inoltre che, per ogni classe di veicolo, dette tariffe sono state modulate con coefficienti già utilizzati nella definizione delle tariffe nel primo atto convenzionale del 2009. Tali indici sono stati anche verificati attraverso la loro comparazione con quelli utilizzati nella tariffazione delle altre autostrade italiane, risultando del tutto omogenei.

Per quanto riguarda gli arrotondamenti sul pedaggio finale si propone di adottare lo stesso criterio di calcolo in uso sull’intera rete autostradale a pedaggio, conformandosi a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 10440/28/133 del 27 dicembre 2001, disponendo che gli arrotondamenti sul pedaggio finale siano effettuati, in eccesso od in difetto, ai dieci centesimi di euro.

Il Concessionario ha trasmesso con nota SPV-629-19-GDA-ica del 26 febbraio 2019, registrata al prot. reg.le n. 81155 del 27 febbraio 2019, l’accettazione dello schema di accordo attuativo e della proposta di declinazione delle tariffe di pedaggio, di cui si propone l’approvazione con il presente provvedimento.

Infine, si propone di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della sottoscrizione dell’accordo attuativo in argomento, con facoltà di apportare a tale atto modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione, qualora necessarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti gli atti citati in premessa;

Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione»;

Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;

Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;

Visto il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 10440/28/133 del 27 dicembre 2001, recante: «Conversione dei pedaggi autostradali da lire in euro» (pubblicato in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001);

Visti gli atti di Consiglio e di Giunta regionale richiamati in premessa;

Visto lo schema di “Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale svincolo con l’Autostrada Valdastico  A31-Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017”, allegato A al presente provvedimento;

Viste le tariffe di pedaggio applicate all’utenza per la suddetta tratta funzionale, per la  messa in esercizio anticipata rispetto all’esercizio dell’asse principale, come stabilite nella tabella allegato B al presente provvedimento;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare lo schema di “Accordo attuativo per l’apertura e l’esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale svincolo con l’Autostrada Valdastico  A31-Breganze, dal km 23+600 al km 29+300, ex comma 7 dell’art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017”, allegato A al presente provvedimento;
  1. di approvare la declinazione delle tariffe di pedaggio all’utenza, per la suddetta tratta funzionale e per le cinque classi di veicoli, indicate nella tabella allegato B al presente provvedimento;
  1. di adottare,  per quanto riguarda gli arrotondamenti sul pedaggio finale, lo stesso criterio di calcolo in uso sull’intera rete autostradale a pedaggio, conformandosi a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 10440/28/133 del 27 dicembre 2001, disponendo che, gli arrotondamenti sul pedaggio finale siano effettuati, in eccesso od in difetto, ai dieci centesimi di euro;
  1. di incaricare il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della sottoscrizione dell’accordo attuativo di cui al precedente punto 2.,  con facoltà di apportare a tale atto modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione;
  1. di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta dell’esecuzione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

261_AllegatoA_389906.pdf
261_AllegatoB_389906.pdf

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