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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 29 marzo 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 08 marzo 2019

Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento individua le aree funzionali e i relativi obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2019, con i relativi pesi, assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 2, c. 2, del D.Lgs. n. 171/2016 prevede che le Regioni all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

La L.R. 56/1994, all'art. 13, c. 8 quinquies, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale e in relazione all'Azienda/Istituto specificamente gestito.

La DGR n. 693 del 14/5/2013 ha determinato la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) e le modalità di raccordo di tali determinazioni; a seguito di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 17 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, la DGR n. 2172 del 23/12/2016 ha riformulato, a norma dei commi 8 sexies, 8 septies e 8 octies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell’IRCCS IOV a partire dall'anno 2017.

Si dispone che il peso degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali per la parte di competenza della Giunta, pari al 60% per le Aziende ULSS e all'80% per le Aziende Ospedaliere e lo IOV, così come determinato dalla sopra citata DGR 2172 del 2016, sia distribuito nelle seguenti aree funzionali:

  • Prevenzione (solamente per le Aziende ULSS);
  • Assistenza distrettuale;
  • Assistenza ospedaliera;
  • Processi di supporto.

Si conferma che ognuno dei tre soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati e che l'Area Sanità e Sociale viene incaricata di operare il necessario raccordo.

Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale sono rappresentati in dettaglio negli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L alla presente deliberazione.

Dato atto che il contratto sottoscritto tra ogni Direttore Generale e la Regione del Veneto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2050/2015, prevede, all'art. 9, lett. f), come causa di decadenza dall'incarico, il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della L. 289/2002, si ritiene che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisca prerequisito all'accesso al sistema premiante, ferme restando le motivazioni che determinano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale.

Considerato che, nel sopracitato contratto, all'art. 8, lett. d), si prevede quale causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, c. 8, dell'Intesa del 23/3/2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si propone che il rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi rappresenti un prerequisito al calcolo e alla valorizzazione degli specifici indicatori di riferimento. Per i flussi residuali viene prevista una penalizzazione fino a un massimo di 5 punti nel caso in cui non vengano garantiti il mantenimento dei contenuti e della tempistica previsti, come specificamente disposto negli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L alla presente deliberazione.

L'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 171/2016 richiede che all'atto della nomina di ciascun direttore generale le Regioni definiscano e assegnino anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.

L’art. 1, c. 865, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che “per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento”. Tale norma indica inoltre le quote di indennità di risultato riconosciute a seconda dell’ammontare dei ritardi registrati.

Il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 19/2016 dispone inoltre che "L'obbiettivo di miglioramento dei tempi di attesa è inserito nella programmazione annuale e negli obbiettivi di mandato dei Direttori generali".

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica Assistenza Integrativa regionale, si ritiene che, ai fini di una valutazione circa la coerenza dell’attività svolta in sede aziendale rispetto alla programmazione regionale e quindi alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo, sia opportuno fare riferimento al costo pro capite mediano − pesato in Euro 15,00 − in quanto composto da costi attribuibili a più conti economici.

Negli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L alla presente deliberazione vengono indicati alcuni obiettivi di “mantenimento”, i quali non prevedono l’attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono le seguenti penalizzazioni:

  • % dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio entro 2 gg dalla dimissione: fino a un massimo di 1 punto;
  • rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti): fino a un massimo di 1 punto;
  • rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi che non costituiscono prerequisito (come sopra illustrato): fino a un massimo di 5 punti;
  • risoluzione delle criticità emergenti dalla verifica degli adempimenti LEA 2018 e adempienza rispetto agli adempimenti 2019: fino a un massimo di 10 punti;
  • soddisfazione delle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi del c. 3 ter dell’art. 4 della L.R. n. 21/2010: fino a un massimo di 1 punto.

Nei sopracitati Allegati viene indicato anche un obiettivo osservazionale che non presenta alcuna pesatura e non è oggetto di valutazione.

Si ritiene di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno, aggiornare in corso d'anno, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori nelle Aziende e Istituti del SSR.

Si ritiene di stabilire che, a norma dei cc. 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalle sopracitate DD.GG.RR. n. 693/2013 e n. 2172/2016.

Si conferma che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2019 determinati dalla presente deliberazione mantengono piena validità e rilevanza − anche ai fini della valutazione di cui alle DGR n. 693/2013 e n. 2172/2016 − per i Direttori Generali e, come disposto dall’art. 5 dello schema contrattuale di cui alla DGR n. 17/2013, per i Direttori di area di tutte le Aziende e Istituti del SSR.

A norma dell’art. 2, c. 9, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, si dispone che indirizzi e obiettivi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2019 verranno determinati con successivi provvedimenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

VISTO l'art. 52, comma 4, lett d), della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003);

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'articolo 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016;

VISTO l’articolo 1, commi 865 e 866 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies e 8 octies, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 23/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;

VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Rep. Atti n. 2271/CSR del 23 marzo 2005);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio 2014, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio 2014);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 17 del 9/1/2013, n. 693 del 14/5/2013, n. 2050 del 30/12/2015, n. 2172 del 23/12/2016 e n. 555 del 30/4/2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di approvare i contenuti degli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, che individuano gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e i relativi indicatori di performance a valere per l'anno 2019 per le singole Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto;
  3. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di definire in maniera dettagliata e, qualora opportuno, aggiornare in corso d'anno, con propri atti, l'insieme degli aspetti tecnici per la verifica degli indicatori nelle Aziende e Istituti del SSR;
  4. di dare atto che il rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato costituisce prerequisito all'accesso al sistema premiante, ferme restando le motivazioni che determinano la risoluzione del rapporto contrattuale del Direttore Generale;
  5. di prendere atto che l’art. 1, c. 865, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che “per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento” e di prendere atto inoltre delle quote di indennità di risultato riconosciute a seconda dell’ammontare dei ritardi registrati previste nella medesima norma;
  6. di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento e al peso assegnato a ciascun soggetto;
  7. di confermare che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2019 determinati dalla presente deliberazione assumono piena validità e rilevanza − anche ai fini della valutazione di cui alle DGR n. 693/2013, e n. 2172/2016 − per i Direttori Generali e, come disposto dall’art. 5 dello schema contrattuale di cui alla DGR n. 17/2013, per i Direttori di area di tutte le Aziende e Istituti del SSR;
  8. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali interessati e di procedere al monitoraggio e alla verifica circa il grado di aderenza dei risultati conseguiti dalle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale agli obiettivi contenuti negli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L alla presente deliberazione;
  9. di disporre che indirizzi e obiettivi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2019 verranno determinati con successivi provvedimenti;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

248_AllegatoA_389900.pdf
248_AllegatoB_389900.pdf
248_AllegatoC_389900.pdf
248_AllegatoD_389900.pdf
248_AllegatoE_389900.pdf
248_AllegatoF_389900.pdf
248_AllegatoG_389900.pdf
248_AllegatoH_389900.pdf
248_AllegatoI_389900.pdf
248_AllegatoJ_389900.pdf
248_AllegatoK_389900.pdf
248_AllegatoL_389900.pdf

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