Approvazione dello schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona per l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie. (D.lgs 502/92 s.m.i. - L. 240/2010 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 45).
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si approva l’accordo quadro con il quale l’eventuale passaggio di medici dipendenti del S.S.R. al ruolo di professore universitario garantisce il requisito minimo relativo al numero di docenti universitari necessari per l’espletamento dei corsi di studio delle professioni sanitarie presso le sedi delle aziende sanitarie a ciò autorizzate.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano Socio-Sanitario regionale 2019-2023 (Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48) evidenzia come la formazione dei professionisti sanitari sia resa possibile attraverso una stretta collaborazione tra Servizio Sanitario regionale e Università, che consente, attraverso la compenetrazione della funzione didattica con l’assistenza, lo sviluppo di professionisti competenti rispetto ai bisogni clinico-assistenziali espressi dagli assistiti nei vari contesti sanitari.
L’art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del S.S.N., e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d’intesa per l’espletamento dei corsi di studio.
Conformemente a quanto previsto dalla L. n. 251/2000, la Regione del Veneto persegue lo scopo di contribuire alla tutela del diritto alla salute del cittadino anche nella forma del concorso alle spese occorrenti per la didattica funzionale alla formazione delle professioni sanitarie, finanziando così i corsi di studio che trovano svolgimento presse le aziende sanitarie a ciò autorizzate, sulla base di quanto previsto dall’apposito protocollo d’intesa adottato ai sensi del sopra citato d.lgs 502/92 s.m.i..
In relazione a tali corsi di studio delle professioni sanitarie, la Regione del Veneto e l’Università degli studi di Verona hanno verificato la sussistenza di una situazione di carenza di personale docente necessario al soddisfacimento dei “requisiti di docenza” posti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi stessi, convenendo sulla necessità di assumere iniziative finalizzate a superare le condizioni di carenza evidenziate e garantire l’espletamento dei corsi universitari in conformità agli standard normativamente previsti.
A fronte della problematica suesposta l’Università degli studi di Verona non è in grado di integrare il corpo docente con le proprie risorse, tuttavia l’art. 18, comma, 3 della L. n. 240/2010 (c.d. legge Gelmini) prevede la possibilità, per le Università, di chiamare professori e di attribuire contratti ai sensi dell’art. 24 della stessa legge, a carico totale di soggetti pubblici diversi dagli Atenei stessi, previa stipula di convenzioni.
A fronte del conseguimento, da parte di numerosi medici dipendenti del Servizio Sanitario regionale del Veneto, dell’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario (art. 16, L. n. 240/2010), la soluzione che si ritiene opportuno adottare al fine di sopperire alla carenza di docenti universitari e perciò garantire “il numero minimo di docenti di riferimento” per il regolare svolgimento presso le aziende U.L.S.S. dei corsi di studio delle professioni sanitarie, è quella di sostenere gli oneri del relativo trattamento economico e retributivo, laddove a seguito dei procedimenti di chiamata di competenza dell’Università, matureranno le condizioni e i presupposti di legge per il transito nei ruoli della docenza universitaria dei medici suddetti, ed a condizione che gli stessi continuino a prestare l’attività assistenziale svolta nell’ambito del Servizio sanitario regionale.
Per il raggiungimento di tale obiettivo il comma 1, art. 37, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, modificativo della legge regionale 56/1994, ha disposto la copertura finanziaria statuendo che: “La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all’insegnamento universitario”.
Tutto ciò premesso, si propone l’adozione di un accordo quadro tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona disciplinante il reciproco rapporto, il cui schema è riportato all’ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto, demandando la sottoscrizione dell’accordo stesso al Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Come riportato nello schema della convenzione quadro, la Regione del Veneto e l’Università degli studi di Verona individueranno il numero di dipendenti del S.S.R. che, in esito ai procedimenti di chiamata da parte dell’Ateneo, potranno essere adibiti alle funzioni di docenza universitaria con oneri a carico della Regione, nonché i settori scientifico-disciplinari per i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata, con successivi atti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, art. 22;
VISTO l’art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i. ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la L. n. 251/2000 recante la “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica”;
VISTA la L. n. 240/2010 recante le “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO l’art. 37 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, ad oggetto: “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48: “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2019-2023”;
delibera
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di approvare l’accordo quadro tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona il cui schema è riportato all’ALLEGATO A che forma parte integrante del presente atto, demandando la sottoscrizione dello stesso accordo al Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
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di demandare a successivi atti l’individuazione del numero di dipendenti del S.S.R. che, in esito ai procedimenti di chiamata da parte dell’Ateneo, potranno essere adibiti alle funzioni di docenza universitaria con oneri a carico della Regione, nonché i settori scientifico-disciplinari per i quali saranno attivati i procedimenti di chiamata;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
247_AllegatoA_389899.pdf