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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 22 febbraio 2019

Attuazione del Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019 approvato con DGR 1507 del 16 ottobre 2018.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si prevede di dare esecuzione alle misure contenute nel programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato approvato con la DGR 1507/2018, in cui si stabilisce come utilizzare le risorse presenti nel Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, ha approvato con DGR 1507 del 16 ottobre 2018 il programma degli interventi in tema di collocamento mirato.

In tale programma sono delineate le iniziative che la Giunta ha condiviso di realizzare nel corso del 2019 al fine di favorire gli inserimenti lavorativi delle persone disabili. Parte di queste iniziative sono riedizioni di misure già collaudate, che sono scadute a fine 2018 e che si vogliono riproporre nel 2019, con alcune modifiche introdotte al fine di superare i problemi rilevati e per massimizzarne gli effetti positivi.

La prima misura che si prevede di realizzare è richiamata dalla stessa Legge 68/99 all’art. 14 e che la Regione è tenuta a prevedere anche se non fosse stata inserita nel programma regionale: si tratta del rimborso dei costi sostenuti dai datori di lavoro per l’adozione degli accomodamenti necessari, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche, realizzati al fine di consentire al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa. Con il presente provvedimento la Regione stabilisce di rimborsare i datori di lavoro del 95 % di tali costi fino al limite massimo di 20 mila euro. La misura è finalizzata ad evitare che i datori di lavoro non assumano personale disabile affermando che, per adeguare la postazione di lavoro, dovrebbero sostenere oneri finanziari eccessivi. La stessa L. 68/99 dispone che il datore di lavoro  sia  obbligato ad adottare e approntare tali accomodamenti, nel limite della ragionevolezza ovvero qualora gli accomodamenti non richiedano un onere sproporzionato ed eccessivo per il datore stesso. La Regione si farà carico, con le risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, dei costi sia nel caso in cui la spesa si renda necessaria per l’assunzione, sia nel caso siano da porre in essere interventi per mantenere al lavoro la persona invalidatasi o la cui condizione di salute si sia aggravata.

La seconda misura che si propone per il 2019 è l’incentivazione delle assunzioni per lavoratori disabili iscritti alle liste della legge 68/99 assunti con contratto a tempo indeterminato non agevolabili con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le assunzioni di tali soggetti dovranno riguardare soggetti disabili con più di 45 anni, di bassa scolarità o con disabilità sensoriale. Qualora l’assunzione sia effettuata da datori di lavoro non tenuti all’obbligo di assunzione di personale disabile perché con organico inferiore a 15 dipendenti computabili, l’agevolazione è riconosciuta anche se il disabile non possiede le suddette caratteristiche. L’incentivo è riconoscibile anche per assunzioni a tempo determinato quando al disabile mancano non più di 3 anni per accedere ai diritti pensionistici.

La misura dell’incentivo è di 5.000,00 euro:

  • riproporzionata se l’assunzione è part-time;
  • ridotta del 20% in caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.

Nel caso l’assunzione riguardi un lavoratore disabile con più di 55 anni, l’agevolazione è incrementata del 50% . L’incentivo è erogato a verifica della permanenza nel posto di lavoro decorsi 12 mesi. Per le suddette assunzioni che si realizzeranno nel corso del 2019 si stabilisce che sarà erogato al datore di lavoro un nuovo incentivo del medesimo importo decorsi 24 mesi dall’assunzione, a condizione che la persona sia ancora inserita nel medesimo organico aziendale.

La terza misura che, si prevede di realizzare nel corso del 2019, rappresenta una novità tra le politiche attive del lavoro del collocamento mirato ed ha pertanto un carattere sperimentale.

Analizzando la platea dei lavoratori disabili iscritti al collocamento mirato costituita da ormai più di 30 mila unità, non si può non notare che di questi oltre 23.500 hanno un’anzianità di disoccupazione superiore a 24 mesi. Molti di questi disabili rimangono iscritti al collocamento e seppur interessati ad un’eventuale assunzione, in molti casi ormai non ricercano più attivamente lavoro perché credono di non avere possibilità di trovarlo. Questa misura sperimentale potrebbe rappresentare un tentativo per far rientrare nel mercato del lavoro coloro che hanno quasi perso la speranza e la motivazione per ricercare  un’occupazione e hanno  maturato  il convincimento che nonostante la profusione di energie, il lavoro non sarà trovato. La Regione ritiene quindi di intraprendere per queste persone, un’azione che consiste nell’agevolare, nella misura massima consentita, l’inserimento lavorativo per un periodo di tempo determinato: si ritiene infatti che in molti casi vi sia il bisogno di una spinta iniziale per poi consentire ad ogni persona di poter essere autonomo. Si agevolano quindi le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato delle persone disabili che non hanno avuto alcun rapporto di lavoro negli 24 mesi di durata tra 3 e 12 mesi:

  • per i disabili con invalidità fisica: invalidità superiore al 66%;
  • per i disabili con disabilità psichica e/o intellettiva: nessun vincolo legato alla percentuale di invalidità.

La misura dell’agevolazione per le assunzioni di disabili con invalidità fisica è pari alla percentuale dell’invalidità diminuita di 25 punti calcolata sul costo sostenuto dal datore di lavoro e riferito al lavoratore così come compare nella busta paga. Per i disabili con invalidità psichica o intellettiva la misura della agevolazione sempre il 75 % della retribuzione lorda riportata nel cedolino paga.

Il lavoratore disabile potrà chiedere agli uffici regionali di attestare che in caso di assunzione da parte di un datore di lavoro privato, quest’ultimo potrà beneficiare della suddetta agevolazione: in tal modo il lavoratore potrà essere messo in condizione di proporsi autonomamente presso le imprese, rendendo edotto il datore di lavoro circa gli incentivi previsti dalla Regione del Veneto e avere in tal modo più opportunità di essere assunto. A tal scopo la Regione istituirà una casella di posta dedicata a cui gli utenti disabili possono rivolgersi per chiedere tale  documento.

L’ultima misura che si promuove con il presente provvedimento è finalizzata a consentire ai disabili sensoriali visivi la possibilità di acquisire la professionalità di centralinista telefonico. La legge 113/1985 stabilisce cheidatori di lavorodotati di un centralino con operatore con linee telefoniche debbano coprire parte dei posti disponibili con personale con disabilità visiva. Per poter usufruire di tale possibilità  le persone cieche o ipovedenti devono essere iscritte in un apposito registro e aver conseguito il titolo di centralinista telefonico. Fino al 2011 si organizzavano corsi per centralinista telefonico per ipovedenti in Veneto, ma non si raggiungeva  il numero sufficiente per formare una classe. Essendo tuttavia opportuno assicurare alle persone con difficoltà visive la possibilità di usufruire del vantaggio previsto dalla normativa, la Regione Veneto ritiene conveniente  sostenere i costi per la frequenza e la residenzialità degli utenti veneti a corsi per la figura di centralista telefonico organizzati in altre regioni.

Le misure sopra descritte sono compatibili con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato. La prima misura infatti che introduce la possibilità per i datori di lavoro di richiedere il rimborso dei costi sostenuti per gli accomodamenti e gli adattamenti dei posti di lavoro è compatibile ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, il quale consente l’ammissibilità dell’aiuto fino a copertura totale dei costi sostenuti. La seconda e terza misura di incentivazione all’assunzione di soggetti iscritti all’elenco della legge 68/99 sono compatibili con la normativa europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Tale compatibilità si ravvisa, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 651/2014, quando l’assunzione rappresenta un incremento netto dell’occupazione del datore di lavoro oppure applicando il regime de minimis ai sensi del Regolamento UE 1407/2013. L’ultima misura non costituisce aiuto di stato poiché si tratta di utilizzo di risorse pubbliche in cui il destinatario non è un’impresa.

Le modalità di accesso ai benefici sono disciplinate dalla direttiva allegata “Allegato A”. La Direzione Lavoro della Regione del Veneto svolgerà l’istruttoria per tutte le misure sopra descritte  nonché gli adempimenti per la concessione dell’agevolazione, mentre l’ente strumentale Veneto lavoro eseguirà la funzione di ente pagatore.

Con il presente provvedimento si provvede inoltre ad approvare l’avviso pubblico “Allegato B” per consentire agli utenti, in particolar modo ai datori di lavoro, di venire a conoscenza delle iniziative di incentivo per agevolare l’ottemperanza alla legge 68/99. In proposito si assicura che i formulari per la richiesta degli incentivi e per l’accesso alle altre agevolazioni previste nel presente provvedimento saranno messe a disposizione dell’utenza immediatamente dopo l’approvazione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 13 marzo 1999 n. 68;

Vista la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16;

Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 151;

Vista la DGR n. 1788 del 7 novembre 2017;

Vista la DGR n. 1507 del 16 ottobre 2018;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giungo 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto l’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i;

Visto l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

  1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A “Direttiva per la presentazione delle richieste di contributo per l’adattamento del posto di lavoro  e di incentivi all’assunzione dei disabili. Anno 2019”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare l’Allegato B “Avviso pubblico: Contributi ed incentivi per favorire l’occupazione delle persone disabili. Anno 2019”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente provvedimento, compresa l’adozione dei formulari per la richiesta di contributi e di incentivi previsti nella presente deliberazione. Inoltre il Direttore della Direzione lavoro è incaricato a adottare con proprio atto lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’ente Veneto lavoro per la gestione delle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili già trasferite all’ente strumentale impegnate con la DGR 1507 del 16 ottobre 2018;
  5. di attestare che le risorse occorrenti per attuare le misure descritte in premessa e disciplinate all’Allegato A alla presente deliberazione sono state trasferite all’ente Veneto Lavoro che provvederà su indicazioni della Direzione Lavoro a trasferirle ai beneficiari;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

184_AllegatoA_389121.pdf
184_AllegatoB_389121.pdf

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