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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 177 del 22 febbraio 2019

Disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano per l’anno 2019 misure dirette al contenimento della spesa e all’ottimizzazione dalla gestione del personale dipendente, con rapporto di lavoro autonomo e specialista ambulatoriale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La DGR n. 2176 del 29 dicembre 2017 ha dettato per l’anno 2018 disposizioni in materia di personale del SSR e dei contratti di formazione specialistica dirette al contenimento della spesa e all’ottimizzazione della gestione delle risorse umane, anche alla luce delle statuizioni contenute nella L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, concernenti l’accorpamento delle aziende ULSS e l’istituzione dell’Azienda per il Governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero (di seguito denominata Azienda Zero).

La predetta disciplina ha tenuto conto, in modo particolare, oltre che delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 75/2017, del sostanziale esaurimento della fase transitoria correlata all’accorpamento delle aziende ULSS e della progressiva implementazione delle attività di Azienda Zero in relazione alle funzioni ad essa attribuite dall’articolo 2 della L.R. 19/2016 e dalla D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017.

Con il presente provvedimento si impartiscono disposizioni per l’anno 2019 in gran parte analoghe, laddove non identiche, a quelle impartite per l’anno 2018.

Tra le integrazioni/modifiche apportate si segnalano, tra le altre, quelle relative ai presupposti per l’acquisizione di risorse umane, alla luce delle disposizioni attuative regionali delle linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con decreto dell’8 maggio 2018. Si evidenziano altresì le indicazioni riguardanti l’esternalizzazione dei servizi, che prendono atto degli orientamenti giurisprudenziali in materia, oltre che la disposizione che autorizza le aziende ad avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 57, comma 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, di elevare fino a dodici mesi la durata massima di trentasei mesi del contrato di lavoro a tempo determinato per il personale sanitario. Inoltre sono impartite disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

A) Amministrazioni destinatarie del provvedimento.

Le Amministrazioni destinatarie della presente deliberazione sono le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l’Azienda Zero (di seguito denominate aziende).

B) Ammontare delle risorse a disposizione

L’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, stabilisce che gli Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che la spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%.

L’art. 17, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall’ art. 1, comma 584, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento del predetto obiettivo di spesa. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all' articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge 191/2009.

Peraltro, nella seduta del 19 aprile 2018 in sede di Conferenza Unificata è stata sancita un’intesa che prevede, tra l’altro, l’istituzione presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni di un Comitato Paritetico (composto da rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, nonché delle Regioni e delle Province Autonome) con il compito di presentare una proposta di revisione della normativa in materia di contenimento del costo del personale delle Aziende ed enti del SSN.

Inoltre, nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 2018 redatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è precisato che saranno aggiornati i parametri di riferimento relativi alle politiche del personale del SSN e, nello specifico, quelli contenuti nell’articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009.

Considerata, comunque, la necessità di adottare misure di contenimento della spesa del personale dipendente, si propone di stabilire l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per tutte le Aziende ULSS, Ospedaliere, per l’IRCCS IOV e per l’Azienda Zero, al netto delle risorse eventualmente derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all’articolo 6, commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, e successive modificazioni, nella misura complessiva di € 2.763.531.751.

Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, è autorizzato a modificare il predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le aziende ed enti del SSN contenute nella legislazione statale.

Si propone, inoltre, di incaricare lo stesso Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di stabilire, con proprio decreto, la definizione degli obiettivi di costo da attribuire alle singole Aziende, ivi compresa Azienda Zero. Nel determinare i singoli obiettivi si terrà conto di alcuni indicatori di composizione e performance delle nuove realtà aziendali, dell’attivazione di nuovi servizi previsti dalla programmazione regionale e delle assunzioni/cessazioni effettive effettuate nell’anno 2018 con relativo trascinamento del costo nell’anno 2019, delle spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’ articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Si terrà altresì conto del presumibile trend di acquisizione del personale da parte di Azienda Zero in rapporto, anche, alla ulteriore implementazione delle sue attività secondo le previsioni di cui alla D.G.R. 733 del 29 maggio 2017 ed agli accordi aziendali ex articolo 47 della L. 428/1990 per il trasferimento di personale e di risorse dalle aziende sanitarie ad Azienda Zero.

Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale è inoltre autorizzato, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare in corso d’anno gli obiettivi attribuiti alle singole Aziende, ivi compresa Azienda Zero, e ad effettuare eventuali manovre compensative.

Si precisa che il costo delle assunzioni disposte da Azienda Zero per la copertura della dotazione organica provvisoria a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 2176 del 29 dicembre 2017 e n. 1092 del 31 luglio 2018 non deve determinare alcun incremento del costo complessivo del personale del SSR dovendo essere compensato dalla corrispondente, complessiva riduzione dello stesso costo sostenuto dalla generalità delle altre aziende.

Il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie è confermato nella misura del 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento. Si precisa che le consulenze ex art. 58 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell’8.06.2000 e quelle ex artt. 58 e 62 del CCNL della dirigenza SPTA dell’8.06.2000 sono all’interno del predetto limite di costo. Per le aziende destinatarie degli accorpamenti di cui all’articolo 14, comma 4, della L.R. 19/2016 la base di calcolo sarà costituita dal costo complessivo sostenuto dall’azienda accorpante e dalle aziende accorpate nel corso del 2010. Restano comunque salvi, relativamente alla spesa per studi e incarichi di consulenza (ai quali non sono riconducibili le consulenze previste dagli articoli contrattuali sopra richiamati) il limite posto dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, ovvero diversi vincoli che dovessero essere posti dalla legislazione statale.

C) Piani triennali dei fabbisogni e assunzioni di personale

L’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’articolo 4 del D.Lgs. 75/2017, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,

efficienza e qualità dei servizi ai cittadini, stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 6-ter dello stesso D.Lgs. 165/2001. Tale piano deve indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione nei limiti di quelle quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

L’articolo di legge in esame prevede altresì che ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Il comma 6 del novellato articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce per le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo il divieto di procedere all’assunzione di nuovo personale.

Analogo divieto di assunzione è sancito dall’articolo 6-ter, comma 5 nei confronti delle amministrazioni che omettono di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i contenuti dei PTFP.

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei PTFP da parte delle amministrazioni pubbliche sono state adottate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018 che, al paragrafo 7, contiene indicazioni riguardanti le aziende ed enti del SSN.

Con D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale ha incaricato il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di emanare indicazioni operative per l’applicazione delle anzidette linee di indirizzo da parte delle aziende ed enti del SSR e, nel contempo, ha specificato le procedure e le tempistiche per l’adozione e l’approvazione dei PTFP, sia in prima applicazione, che a regime.

Le predette indicazioni operative sono state adottate dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale e trasmesse alle aziende con nota prot. n. 198914 del 15 maggio 2018. Con nota prot. n. 318917 del 31 luglio 2018 è stato fissato al 21 settembre 2018 il termine per l’invio all’Area Sanità e Sociale del PTFP, al quale, secondo le indicazioni operative, deve essere allegata la scheda con la previsione della dotazione organica del personale dipendente relativa all’anno 2018.

Successivamente il Direttore dell’Area ha riscontrato i PTFP inviati dalle aziende, prendendo atto delle relative dotazioni organiche per l’anno 2018.

Alla luce del suddetto quadro normativo le aziende potranno disporre assunzioni previa adozione definitiva dei piani triennali dei fabbisogni 2019-2021 secondo la procedura indicata al punto 5 del dispositivo della DGR 677/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 1672 del 12 novembre 2018. Le medesime assunzioni potranno essere disposte esclusivamente a seguito di autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.

Si ribadisce l’obbligo di trasmissione all’Area Sanità e Sociale dell’eventuale atto con il quale le aziende in corso d’anno dovessero rimodulare il PTFP. Lo strumento esecutivo dei piani triennali rimane il piano trimestrale, in cui vengono riportate tutte le acquisizioni di personale programmate, ivi comprese le assunzioni di cui al successivo paragrafo K). I piani trimestrali dovranno contenere un’analitica rappresentazione delle motivazioni poste a fondamento di tali acquisizioni. L’Area Sanità e Sociale potrà autorizzare assunzioni non inserite nei piani trimestrali solo a condizione che le stesse presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’urgenza e siano adeguatamente motivate.

Una volta acquisita l’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale le aziende, così come previsto dall’articolo 13 del regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del Comparto Sanità da parte di Azienda Zero, approvato con D.G.R. n. 1422 del 5 settembre 2017, dovranno, qualora abbiano esaurito le graduatorie concorsuali, richiedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n 350, l’utilizzo di graduatorie per il medesimo profilo di concorsi pubblici delle altre aziende. In caso di esaurimento di graduatorie proprie o di esito negativo della richiesta di utilizzo di graduatorie di altre aziende, l’azienda che ha acquisito l’autorizzazione all’assunzione da parte dell’Area Sanità e Sociale, dopo aver esperito le procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, procederà a formulare apposita istanza di indizione di concorso al Direttore generale di Azienda Zero, che dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute all’articolo 3 del regolamento di cui sopra.

Azienda Zero provvederà ad indire le procedure concorsuali relative a tutti profili operanti nel SSR in maniera graduale. Pertanto la stessa comunicherà periodicamente a tutte le aziende i profili per i quali potrà procedere all’indizione e gestione delle procedure concorsuali. Per i profili non ricompresi nelle predette comunicazioni le aziende potranno attivare autonomamente tali procedure ed espletare tutte le attività successive.

Le aziende, ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 non potranno procedere alle assunzioni di personale qualora non abbiano provveduto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il PTFP 2019-2021 entro 30 giorni dalla sua adozione definitiva.

Nelle more dell’adozione definitiva del PTFP 2019-2021 potranno essere effettuate le assunzioni del personale per le quali nel 2018 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale abbia rilasciato le relative autorizzazioni, ove previste ai sensi della D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017.

Non potranno essere utilizzate autorizzazioni alle assunzioni rilasciate dall’Area Sanità e Sociale anteriormente al 1° gennaio 2018, fatte salve quelle relative a richieste di assunzioni per l’effettuazione delle quali le aziende abbiano avviato al 31 dicembre 2018 le relative procedure di reclutamento. Il predetto divieto si applica anche in relazione alle autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2018 per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per la stipula di contratti di lavoro autonomo.

L’adozione dei PTFP 2019-2021 costituisce presupposto anche per il conferimento degli incarichi di struttura complessa al personale dirigente del ruolo sanitario di cui al paragrafo D).

D) Incarichi apicali del ruolo sanitario e PTA

In relazione al numero di apicalità sanitarie che si renderanno vacanti nel corso del 2019, ogni azienda, nel rispetto degli obiettivi di costo determinati dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale e del PTFP, che dovrà tener conto della necessità di assicurare le prestazioni assistenziali ricomprese nei LEA e nella programmazione regionale, formulerà all’Area Sanità e Sociale le relative richieste che saranno inserite nel piano trimestrale delle assunzioni. Le procedure dovranno essere indette entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale. Decorso tale termine le aziende che fossero ancora interessate a conferire l’incarico dovranno rinnovare la relativa richiesta. Si richiama, invece, quanto già previsto dall’Allegato A) della DGR n. 343 del 19 marzo 2013 e da ultimo nella D.G.R. n. 2176 del 29 dicembre 2017 in relazione ai seguenti aspetti:

  • facoltà dell’Azienda interessata di stabilire preventivamente - nel caso in cui le dimissioni o la decadenza del dirigente cui viene conferito l’incarico avvengano entro i due anni successivi alla nomina - la sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale;
  • previsione di un termine massimo di conclusione della procedura di nomina del dirigente (con atto formale del Direttore Generale), da individuare nei dodici mesi a far data dal termine di scadenza di presentazione delle candidature.

In nessun caso potranno essere attivate procedure selettive per incarichi dirigenziali apicali relativi a profili e discipline diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata.

Per gli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario interessati dai processi di riorganizzazione che comportino una novazione della struttura in relazione alle competenze attribuite, alla complessità ed alle risorse gestite, sarà data applicazione alla procedura prevista dall’articolo 15, comma 7-bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i..

Si conferma che il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo non è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale, dovendo conformarsi solo ai criteri del regolamento di cui all'art. 29, comma 4 del CCNL dell’area della dirigenza SPTA dell’8 giugno 2000. Tali criteri, in particolare, devono determinare le procedure comparative poste a garanzia di adeguati livelli di partecipazione in modo tale da consentire l'individuazione del dirigente responsabile in aderenza alle esigenze organizzative e al profilo richiesto.

Nel conferimento degli incarichi a dirigenti di area amministrativa e tecnica che comportino responsabilità di strutture a cui fanno capo processi più esposti a rischio, le Aziende terranno conto che tra le misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 831 del 3.8.2016, dirette a prevenire e ridurre eventuali eventi corruttivi, rientra la rotazione del personale. In tale ambito viene sottolineato infatti che "la rotazione va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnato e sostenuto anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”.

Per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento, ivi compresi quelli riferiti al Dipartimento di Prevenzione e al Dipartimento di Salute Mentale, si rinvia a quanto stabilito nell’allegato A) alla DGR n. 1306 del 16 agosto 2017.

L’attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori che svolgono attività assistenziale nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale è disciplinata dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Le aziende dovranno dare comunicazione del conferimento degli incarichi di struttura complessa all’Area Sanità e Sociale, la quale subordinerà il relativo nulla osta alla verifica della compatibilità della copertura delle strutture con la programmazione sanitaria regionale e con il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle stesse aziende. Contestualmente alla richiesta di nulla osta le aziende dovranno comunicare all’Area Sanità e Sociale il nominativo del docente prescelto. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata una relazione, sottoscritta dal Direttore sanitario, attestante le capacità assistenziali del medesimo docente.

E) Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Il conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza in epigrafe, per il quale si osservano le disposizioni per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo stabilite dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza SPTA, è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.

Si ricorda che per il finanziamento dei relativi fondi devono essere osservate le modalità stabilite dalle norme contrattuali (art. 52 del CCNL 3.11.2005, art. 8 del CCNL 17.10.2008). In particolare dovrà farsi ricorso alle modifiche compensative delle dotazioni organiche previste dalle norme citate, anche in relazione alla riorganizzazione conseguente ai processi di accorpamento di cui alla L.R.19/2016, alle previsioni riguardanti la Direzione delle Professioni sanitarie di cui all’Allegato A, paragrafo 8.2, della D.G.R. n. 1306/2017, nonché alla ridefinizione dei fabbisogni di personale.

F) Assunzioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo

Le aziende potranno disporre assunzioni di personale, a tempo determinato ed indeterminato, dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del comparto e della dirigenza solo in presenza di situazioni di carattere eccezionale che saranno valutate dall’Area Sanità e Sociale in sede di autorizzazione.

Non sono soggette ad autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale le acquisizioni di personale dei ruoli indicati in rubrica riconducibili alle fattispecie di cui ai punti a), b) e c) del successivo paragrafo G).

G) Acquisizioni di personale dotate di apposito finanziamento e fattispecie per le quali non è mai richiesta l’autorizzazione regionale all’acquisizione di risorse umane

Per l’anno 2019 saranno soggette alle predette procedure autorizzative e saranno pertanto inserite nei piani trimestrali di assunzione anche le acquisizioni di personale dipendente a tempo determinato, ivi comprese quelle di profilo dirigenziale di tutti i ruoli, o la stipula di contratti per l’instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di consulenza e di prestazioni occasionali, in presenza di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall’Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati. In particolare le aziende dovranno indicare la provenienza e gli estremi del finanziamento.

Sarà altresì soggetta all’autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale e sarà parimenti inserita nei piani trimestrali di assunzione l’acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende UU.LL.SS.SS per delega degli Enti Locali, anche se il relativo onere è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali.

Non necessitano, invece, di autorizzazione regionale:

  1. le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al comando di personale dipendente presso la Regione e l’Azienda Zero;
  2. le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  3. l’acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria).

Fermo restando l’obbligo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e loro aggiornamenti, dovranno comunque essere effettuate le assunzioni di cui al punto b).

Il costo delle assunzioni di personale dipendente, ancorché dotate di apposito finanziamento, rientra nel tetto di spesa determinato dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

H) Acquisizione di personale per interruzione di pubblico servizio

Resta salvo il diritto-dovere dei Direttori Generali, nell’ambito della propria esclusiva competenza e responsabilità amministrativa e contabile, di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio supero ai tetti di spesa programmati, nelle ipotesi di interruzione di pubblico servizio, quali definite negli artt. 331 e 340 del Codice Penale. Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi e con rapporto di dipendenza ove siano utilizzabili valide graduatorie di concorso e/o avviso. Il maggior costo che si prevede di sostenere dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi alla data di cessazione del personale attraverso azioni di razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui presenza non sia indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Le aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all’Area Sanità e Sociale precedentemente all’immissione in servizio del personale. Considerata l’assoluta eccezionalità di siffatta tipologia di assunzioni, contestualmente alla comunicazione dovrà essere trasmessa la scheda già predisposta dalla medesima Area Sanità e Sociale, nella quale dovrà essere data particolare evidenza alle motivazioni poste a fondamento delle suddette acquisizioni di personale.

I) Contratti di lavoro autonomo

L’articolo 5 del D.Lgs. 75/2017, nel modificare l’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, ha inserito il comma 5 bis, che vieta alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Tale divieto, ai sensi dell’articolo 22, comma 8, dello stesso D.Lgs. 75/2017, nella sua originaria formulazione, doveva applicarsi dal 1 gennaio 2018. L’articolo 1, comma 1148, della L. 205/2017 ha differito la decorrenza del divieto al 1 gennaio 2019.

L’articolo 1, comma 1131, lett. f), della L. 145/2018 ha ulteriormente differito tale decorrenza al 1 luglio 2019.

Lo stesso comma 5 bis dell’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 precisa che l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

Alla luce delle predette disposizioni le aziende, a decorrere dal 1 luglio 2019, fatte salve eventuali, diverse statuizioni della legislazione statale, non potranno, senza eccezione alcuna, stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le aziende potranno contestualmente alla presentazione dei piani trimestrali di assunzione, per ragioni di carattere eccezionale, connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, adeguatamente rappresentate, richiedere all’Area Sanità e Sociale l’autorizzazione al conferimento di incarichi libero professionali o di altri rapporti di lavoro autonomo riconducibili all’articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 per lo svolgimento di attività di tipo sanitario. Tali incarichi, oltre ad essere subordinati ai presupposti di legittimità contenuti al primo periodo del comma 6 dell’articolo 7, non dovranno, al di là del nomen iuris, connotarsi alla stregua delle Co.Co.Co. e, in conformità all’ultimo capoverso del comma 6, non potranno essere funzionali allo svolgimento di funzioni ordinarie o all’utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati.

Pertanto gli incarichi in parola non dovranno:

  • concretizzare una prestazione esclusivamente personale per cui il collaboratore non potrà utilizzare l’apparato organizzativo dell’azienda per lo svolgimento della propria attività;
  • prevedere la messa a disposizione da parte del professionista del proprio tempo in modo assorbente, tale da dedicarvi la gran parte delle energie lavorative, in modo del tutto analogo a quanto avviene nell’ambito del lavoro subordinato;
  • prevedere che l’azienda disponga in merito alle modalità di effettuazione della prestazione anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

Successivamente alla stipula del contratto sarà compilata e trasmessa all’Area Sanità e Sociale una scheda informativa all’uopo predisposta dalla medesima. Il compenso attribuito dovrà essere congruo in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Le aziende potranno altresì richiedere all’Area Sanità e Sociale, sempre per ragioni di carattere eccezionale, l’autorizzazione alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro, previa attestazione dell’esaurimento di tutte le proprie graduatorie vigenti di concorso pubblico o avviso pubblico ed, in assenza di queste, di graduatorie in essere presso altre Aziende, ovvero dovranno dimostrare l’oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia di attività richiesta, di utilizzare personale dipendente.

Si ricorda che i contratti di somministrazione possono essere stipulati nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia contenute negli artt. 30 e segg. del D.Lgs. 81/2015 e nell’articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018.

In conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non è comunque ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo, mentre l’eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. Ciò significa che il completamento dell’attività non potrà essere oggetto di compenso ulteriore.

Le aziende dovranno, comunque, continuare a ridurre il ricorso alle predette fattispecie contrattuali.

J) Rapporti di lavoro a tempo determinato

La disciplina legislativa in materia di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Capo III del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Lo stesso decreto, all’articolo 29, esclude dal campo di applicazione del predetto capo, tra gli altri, i contratti a tempo determinato con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che allo stesso personale non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 19 secondo cui al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

Peraltro, in relazione al Comparto Sanità, il CCNL del 21 maggio 2018, nel definire una nuova disciplina per le assunzioni a tempo determinato, all’articolo 57, comma 2, stabilisce, tra l’altro, che, per il personale sanitario, il limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, deve essere individuato dalla singola azienda o ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. E’ altresì previsto che, anche per il predetto personale, la deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato non può superare i dodici mesi. Al riguardo con la presente deliberazione si autorizzano le aziende ad avvalersi della predetta deroga nel limite massimo di dodici mesi qualora sussistano i presupposti contrattuali.

Va comunque evidenziato che resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato ed agli altri contratti di lavoro flessibile nei soli casi in cui si debba rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

Pertanto le aziende non potranno mai stipulare contratti a tempo determinato, anche di durata complessiva inferiore a trentasei mesi, che non siano giustificati dalle predette esigenze. Inoltre, qualora la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato sia connesso allo svolgimento di attività a carattere permanente e sia giustificato dalla mancanza di valide graduatorie concorsuali, le aziende, fermo restando l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione alle assunzioni da parte dell’Area Sanità e Sociale laddove prescritta dal presente provvedimento, dovranno aver previamente bandito pubblico concorso per la copertura a tempo indeterminato del posto vacante.

K) Stabilizzazioni del personale precario del SSR

Le aziende potranno attivare anche nel 2019 le procedure per il superamento del precariato di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il documento del 15 febbraio 2018 e dall’Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 81700 del 2 marzo 2018.

Le assunzioni di cui al presente paragrafo dovranno, comunque, essere inserite all’interno dei piani trimestrali di assunzione.

L) Comandi e assegnazioni

I costi dei comandi, così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali (articolo 21 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell’8.06.2000; articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20.09.2001), sono direttamente assunti dall’azienda di destinazione (fatte salve le particolari fattispecie di cui all’articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001), che pertanto deve computarli all’interno dei costi del personale.

Tutti i comandi di personale proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di altre regioni sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.

Non saranno di norma autorizzabili i comandi di dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo provenienti da amministrazioni di altri comparti, ovvero provenienti da enti del comparto del SSN di altre regioni, fatte salve situazioni di carattere eccezionale per le quali sia dimostrata l’indispensabilità dell’attivazione dei comandi per il funzionamento dei servizi e l’oggettiva impossibilità di adottare soluzioni alternative.

Le predette disposizioni si applicano anche alle assegnazioni temporanee di personale, di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, proveniente da amministrazioni di altri comparti, ovvero proveniente da enti del comparto del SSN di altre regioni.

M) Indizione di procedure concorsuali ed utilizzo delle graduatorie

Per effetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 della L.R. n. 19/2016, le Aziende ULSS incorporanti sono subentrate in tutte le situazioni giuridiche ed hanno assunto automaticamente, dal 1 gennaio 2017, i diritti e gli obblighi degli enti soppressi.

Tale subentro può aver determinato la compresenza di una pluralità di graduatorie per il medesimo profilo professionale per cui appare necessaria la predeterminazione di criteri ai quali attenersi per le assunzioni, nel rispetto dei canoni di legittimità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa ai quali l’Azienda deve attenersi. Pertanto, in ossequio al principio della salvaguardia di tutte le graduatorie concorsuali si confermano i seguenti criteri di utilizzo delle graduatorie valide al 31/12/2016 del personale di tutti i profili del comparto e delle aree dirigenziali:

  1. quando sia necessario procedere all’acquisizione di personale da impiegare nei presidi, servizi o articolazioni organizzative, comunque denominati, ricompresi nell’ambito territoriale delle preesistenti Ulss, l’Azienda incorporante utilizzerà prioritariamente le graduatorie di queste ultime;
  2. in assenza di tali graduatorie oppure qualora siano state completamente scorse, l’Azienda potrà utilizzare le altre graduatorie disponibili dando priorità a quelle approvate in data anteriore.

Si ribadisce l’obbligo per le aziende di consentire l’utilizzo da parte delle altre aziende sanitarie venete, ai sensi dell’articolo 3, comma 61 della L. 24.12.2003, n. 350, delle graduatorie esistenti di concorso pubblico ed avviso pubblico. Eventuali rifiuti, comunque eccezionali, dovranno essere motivati in rapporto alla determinazione aziendale di effettuare in tempi brevi assunzioni connesse alla programmazione del fabbisogno di personale, e correlate a vacanze di organico esistenti o all’imminente cessazione del personale in servizio, tenuto conto del numero degli idonei collocati nelle graduatorie.

Si precisa che la stipula del contratto individuale di lavoro per assunzione a tempo indeterminato implica, secondo le regole generali, la cancellazione del candidato dalla graduatoria di concorso e, quindi, l’impossibilità di assunzione del medesimo da parte di altra azienda, ivi compresa quella che ha approvato la graduatoria. L’assunzione a tempo determinato di candidato inserito in graduatoria di concorso pubblico non preclude la possibilità di assunzione a tempo indeterminato del medesimo candidato da parte dell’azienda che ha approvato la graduatoria o di altra alla quale ne sia stato consentito l’utilizzo.

Le aziende potranno altresì, laddove necessario, per i profili in relazione ai quali Azienda Zero non abbia comunicato che procederà all’indizione e gestione delle relative procedure concorsuali, a stipulare accordi con altre aziende per l’indizione di concorsi unici riferiti agli stessi profili.

L’efficacia degli accordi di cui sopra cesserà dalla data della comunicazione da parte di Azienda Zero che per i profili oggetto degli stessi accordi è in grado di procedere all’indizione delle procedure concorsuali.

Si evidenzia, comunque, che anteriormente all’attivazione delle procedure di reclutamento del personale, le aziende dovranno effettuare una ricognizione all’interno delle proprie strutture al fine di verificare la possibilità di coprire eventuali posti vacanti con le procedure di mobilità interna.

N) Esternalizzazione dei servizi. Art. 6 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165

I processi di esternalizzazione per l’acquisto sul mercato di servizi previsti all’interno della propria organizzazione e precedentemente svolti da personale aziendale soggiacciono alla disciplina contenuta nell’articolo 6 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Conseguentemente, l’attivazione dei predetti processi è subordinata alla dimostrazione che la scelta operata costituisce un vantaggio per l’organizzazione e determina risparmi in termini di costi.

Inoltre, contestualmente all’avvio delle esternalizzazioni, anche nell’ipotesi di utilizzo di istituti quali il comando o il distacco per trasferire il personale ai soggetti che gestiscono le attività, le aziende dovranno procedere al congelamento dei posti ed alla conseguente temporanea riduzione dei fondi contrattuali.

I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull’applicazione del citato articolo 6-bis del D.Lgs. 165/2001.

L’attivazione di tutte le nuove esternalizzazioni di servizi è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Area Sanità e Sociale.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle aziende sulla necessità che le gare di appalto per l’affidamento dei servizi da esternalizzare non siano dirette, di fatto, alla stipula di contratti di somministrazione elusivi della disciplina dell’istituto recata dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, dagli artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 81/2015 e dall’articolo 4 del D.Lgs. 276/2003.

In proposito si rammenta che la più recente giurisprudenza, da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1571/2018, ha chiaramente individuato la distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera.

In particolare il Consiglio di Stato ha precisato, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il contratto di appalto di servizi, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 e nell’articolo 1655 del codice civile si distingue dalla somministrazione in quanto:

  1. l’appalto riguarda prestazioni connesse alla realizzazione di un preciso risultato e non, come nella somministrazione di lavoro, alla mera integrazione del personale già presente in organico mediante la fornitura di prestazioni lavorative;
  2. conseguentemente i lavoratori inviati dall’appaltatore non possono essere inseriti nel ciclo produttivo del committente e devono essere destinatari del potere di direzione dello stesso appaltatore;
  3. l’appaltatore deve organizzare autonomamente i mezzi che consentono la realizzazione del risultato (siano essi beni strumentali o immateriali);
  4. il rischio di impresa deve essere in capo all’appaltatore.

Di converso sono indici sintomatici della non genuinità di un appalto di servizi, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la presenza dei seguenti elementi che evidenziano la sussistenza di un contratto di appalto fittizio che maschera un’interposizione illecita di manodopera:

  1. la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
  2. l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente e lo svolgimento da parte del medesimo della stessa attività del personale strutturato;
  3. l’esercizio del potere direttivo sul personale da parte dal committente;
  4. la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
  5. l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.

O) Formazione medico-specialistica ed accesso alla mensa aziendale da parte di soggetti terzi

L’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

In nessun caso tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non siano espressamente discendenti dall’applicazione di norme nazionali o regionali o contrattuali.

A tale riguardo si segnala che, secondo quanto previsto dal DM 13 giugno 2017, n. 402, ad oggetto “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” “…per le strutture extra rete formativa … le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa…”.

L’accesso degli specializzandi alla mensa aziendale è consentito con il pagamento dell’onere previsto per l’accesso da parte degli utenti esterni, in quanto i vigenti CC.CC.NN.LL. limitano al solo personale dipendente il contributo di € 1,03. Analogamente anche tutti i soggetti presenti a vario titolo nelle strutture aziendali (p.es.: in formazione, in tirocinio, volontari, stagisti, borsisti, ecc.) che non rivestono lo status di dipendenti dell’azienda di riferimento, potranno usufruire della mensa alle medesime condizioni previste per gli utenti esterni.

P) Convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL dell’8.6.2000

Tutti i rapporti convenzionali di cui all’articolo 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000 dovranno essere previamente autorizzati dall’Area Sanità e Sociale. La relativa richiesta sarà formulata dall’azienda che richiede la consulenza, che illustrerà le ragioni che la giustificano in rapporto all’erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale, e indicherà i soggetti con i quali saranno stipulate le convenzioni, la durata delle stesse, il numero e la durata degli accessi, l’ammontare della spesa.

Le aziende non potranno stipulare rapporti convenzionali e richiedere consulenze nella stessa disciplina oggetto dell’acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali che saranno adeguatamente rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione.

Con riferimento alle attività professionali di cui all’ articolo 58, commi 7 e 9 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria dell’8.06.2000 si rinvia alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2016.

Le aziende dovranno inoltre attenersi alle linee guida in materia di consulenze allegate alla DGR n. 866 del 13 luglio 2015.

Q) Attività libero professionale intramuraria

Si conferma l’obbligo per le aziende di rispettare le disposizioni in materia di libera professione intramuraria recate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali (D.Lgs. 502/1992, D.P.C.M. 27.03.2000, L. 120/2007, art. 38, comma 15 della L.R. 30/2016, artt. 54 e segg. dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l‘8.06.2000) e dagli atti amministrativi regionali (tra gli altri la DGR n. 360 dell’11.02.2005 e la DGR n. 847 del 4 giugno 2013), e l’assoluta necessità che tale attività:

  1. non sia concorrenziale nei confronti del SSR;
  2. non comporti globalmente per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, previa negoziazione, in sede di definizione annuale di budget con i dirigenti responsabili delle equipes interessate, dei volumi di attività istituzionale e, previa negoziazione con i singoli dirigenti e con le stesse equipes, dei volumi dell’attività libero professionale;
  3. non comporti un volume di prestazioni ambulatoriali superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale;
  4. venga effettuata al di fuori dell’orario di lavoro e sia distinta da quella istituzionale, in relazione agli orari ed al sistema di prenotazione e di riscossione dei pagamenti. Le aziende, al fine di poter certificare l’inizio e la conclusione dell’attività libero professionale svolta dal dipendente, dovranno predisporre ed inserire nei programmi informatici di rilevazione delle presenze un apposito codice di rilevazione “dedicato” alla fattispecie in oggetto;
  5. sia sottoposta a tutti i meccanismi di valutazione e controllo individuati nella citata DGR 360/2005;
  6. sia effettuata sulla base di tariffe che garantiscano la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’azienda per assicurare l’esercizio dell’istituto;
  7. sia correlata ad azioni da parte delle aziende volte a ridurre le liste di attesa e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell’attività istituzionale a quelli dell’attività libero professionale.

Si sottolinea, infine, che il personale dipendente, alla luce della vigente normativa in materia (articolo 4, comma 7, della L. 30.12.1991, n. 412, articolo 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.; DPCM 27.03.2000, articoli 55 e 58 dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 delle aree dirigenziali del SSN) e della giurisprudenza (tra le altre sentenze: Corte Costituzionale, sentenza n. 457/1993; Consiglio di Stato, sezione IV , sentenza 4463/2004; Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna, 6 luglio 2010, n. 1221) non può esercitare attività libero professionale, così come qualsivoglia altra tipologia di attività professionale, presso strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il predetto divieto vale anche nelle ipotesi nelle quali l’attività dei singoli sia disciplinata mediante rapporti convenzionali, comunque definiti (consulenza; attività aziendale a pagamento; cessione di servizi, etc.), tra azienda sanitaria e struttura accreditata. Ciò da un lato in ragione dell’unicità del rapporto di lavoro inteso nella sua più ampia accezione, ai sensi dall’articolo 4, comma 7, della L. 412/1991 (la sentenza del Consiglio di Stato 4463/2004 ribadisce che il rapporto di lavoro con il SSN è incompatibile anche con l’attività libero professionale in regime di convenzione e con l’attività resa “nell’ambito o al servizio di strutture private convenzionate”), e dall’altro per evitare che il contemporaneo esercizio da parte del sanitario interessato di attività professionali possa incrinare la funzione ausiliaria (integrativa e sussidiaria) delle istituzioni sanitarie convenzionate (ora accreditate) a scapito dell’efficienza e operatività dell’organizzazione sanitaria pubblica (Corte Costituzionale, sentenza n. 457/1993).

Il regime di incompatibilità sopra descritto va applicato anche all’ambito dei rapporti tra aziende sanitarie e soggetti accreditati che siano ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell’ULSS, attesa la natura privatistica di tali soggetti e la loro assimilabilità, in relazione alle procedure di accreditamento e alla tipologia delle prestazioni erogate per conto del SSR, alle altre strutture private accreditate con lo stesso SSR.

Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità si richiama anche quanto precisato ai punti 5 e 7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1314/2016.

La disciplina in materia di libera professione sopra richiamata, anche con riferimento alle incompatibilità, riguarda altresì il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende sanitarie, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 15 quinquies, comma 9, del D.lgs 502/1992 e dell’art. 5, commi 2, 7 e ss., del D.lgs. n. 517/1999. Pertanto l’attività espletata da tale personale in regime di libera professione, oltre che in attività assistenziale, dovrà essere rilevata con i sistemi informatizzati e le modalità utilizzate per il personale del SSN, ovvero con altri sistemi e modalità idonei che dovessero essere concordemente individuati da Regione, Università ed enti del SSR interessati.

Si sottolinea, infine, che l’analisi effettuata dai competenti uffici regionali sui regolamenti aziendali, ma soprattutto sulle relazioni redatte dagli Organismi paritetici di promozione e verifica, continua ad evidenziare elementi di criticità nella gestione dei controlli sulla libera professione.

Anzitutto si ribadisce quanto già disposto su tale tematica dal punto 5 delle premesse della D.G.R. n. 360 dell’11.2.2005.

Gli organismi, come richiama la loro stessa definizione, ricoprono due principali funzioni ossia quella di promuovere la libera professione, esclusivamente all’interno delle strutture aziendali, e di verificare che l’attività si svolga nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni regionali e aziendali.

Quanto alla prima competenza, gli organismi esplicano il loro ruolo, in sinergia con il Collegio di direzione, anche mediante la proposta di soluzioni organizzative innovative ovvero migliorative.

In merito alla funzione di verifica, si invitano anzitutto le Direzioni generali a vigilare al fine di assicurare che gli Organismi paritetici si riuniscano come minimo due volte l’anno.

Le riunioni periodiche, almeno semestrali, sono previste per esaminare e valutare la documentazione che gli uffici preposti (controllo di gestione, risorse umane, libera professione, direzione medica, ecc.) trasmettono all’Organismo paritetico, il quale può intervenire tempestivamente nel caso di irregolarità, fatte salve le rispettive competenze e responsabilità in capo a ciascun Servizio. Si sottolinea che all’organismo spetta esprimere un parere preventivo al Direttore Generale in merito all’irrogazione di eventuali sanzioni. A tal proposito si raccomanda che nei regolamenti aziendali sia definito un codice disciplinare comprensivo delle procedure da applicare. Infine, rispetto a tale ultima prerogativa, si richiamano le Direzioni generali affinché

assicurino effettività al sistema sanzionatorio.

R) Richieste di svolgimento di attività extra ufficio da parte di professori e ricercatori universitari in assistenza

Tutte le aziende ove prestano servizio professori e ricercatori universitari in assistenza devono attivarsi, qualora non l’abbiano già fatto, presso le università dalle quali gli stessi professori e ricercatori dipendono affinchè le eventuali richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraufficio ex articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, siano preventivamente comunicate dalle università alle stesse aziende per consentire la verifica, in relazione all’ambito sanitario, dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità. Quanto sopra, possibilmente, nel quadro di un accordo tra le amministrazioni che disciplini i reciproci comportamenti e le relative tempistiche.

S) Distacco di personale delle aziende del SSR presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale e presso Azienda Zero

Per quanto attiene ai presupposti, alle modalità di svolgimento e alle finalità delle attività specialistiche rese dal personale aziendale in posizione di distacco presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale, si rinvia alle disposizioni contenute nella disciplina speciale introdotta con DGR n. 684 del 13 maggio 2014.

Tenuto conto della ripartizione delle competenze intervenuta tra l’Area Sanità e Sociale e l’Azienda Zero, si conferma la riduzione, già disposta con D.G.R. n. 2176/2017, del 50% del contingente massimo di unità di personale distaccabili per il biennio 2018/2019 presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale, distribuendolo come segue:

  • Personale della dirigenza medica, veterinaria e SPTA: n. 15;
  • Personale del comparto: n. 20.

Per l’attivazione del distacco di personale presso la Direzione Servizi Sociali, vale la disciplina generale introdotta con DGR n. 1510 del 26 settembre 2016.

Sono ancora consentiti i distacchi dalle aziende ad Azienda Zero secondo le previsioni di cui alla DGR n. 431 del 6 aprile 2017. Il contingente massimo di personale per l’anno 2019 è definito come segue:

  • Personale della dirigenza medica, veterinaria e SPTA: n. 15;
  • Personale del comparto: n. 25.

T) Maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile – ex articolo 39 comma 9, dei CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000.

La maggiorazione della retribuzione di posizione, parte variabile, di cui all’articolo 39 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l’8.06.2000 compete ai dirigenti individuati nell’allegato A), punto 8.1 e nell’Allegato B), punto 2.1.2 e 2.1.3 della D.G.R 1306/2017.

Tale maggiorazione, limitatamente agli incarichi di responsabile di dipartimento, dovrà essere determinata nella misura minima prevista dalle norme contrattuali per le Aziende in situazioni di disequilibrio economico, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale. Ai Direttori della Funzione Territoriale e della Funzione Ospedaliera, ai quali già compete il beneficio in parola in qualità, rispettivamente, di Direttori di Distretto e di Direttori medici di Ospedale, non potrà comunque essere riconosciuta una maggiorazione che, sommata alla prima, superi gli importi derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 4, comma 4, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del 6 maggio 2010, integrativi di quelli del 17 ottobre 2008.

Non potranno essere riconosciuti incarichi non previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché dalle vigenti deliberazioni regionali (ad esempio: vice direttore di dipartimento).

U) Corsi di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa dei ruoli PTA e per i professori universitari in assistenza

In considerazione della necessità che tutti i dirigenti di struttura complessa acquisiscano un elevato livello di professionalità in campo organizzativo e gestionale, si evidenzia l’opportunità che al corso di formazione manageriale di cui alla D.G.R. 1094/2015 recante ad oggetto: “Disposizioni per l’attivazione del corso di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16 quinquies del decreto legislativo 502/92 s.m.i., e all’art. 7 del DPR n. 484/97”, partecipino anche i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, titolari del predetto incarico, in servizio presso le aziende. Restano validi i certificati di formazione manageriale eventualmente già conseguiti.

Tutte le disposizioni contenute nella citata D.G.R. 1094/2015 trovano applicazione anche con riferimento ai corsi cui parteciperanno i dirigenti dei predetti ruoli, fatta eccezione di quelle che riguardano la sola dirigenza sanitaria. Il conseguimento dell’attestato di formazione manageriale sarà valutato in sede di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di struttura complessa.

Si precisa che, alla luce del disposto dell’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 517/1999 sono obbligati alla partecipazione al corso per di formazione manageriale anche i professori universitari in assistenza che non siano ancora in possesso del certificato di formazione manageriale e che non siano ancora stati confermati nell’incarico a seguito di valutazione positiva operata dal Collegio tecnico al 31 dicembre 2015.

V) Commissioni concorsuali e commissioni invalidi civili

Al fine di contenere i costi, le aziende dovranno programmare i lavori delle commissioni in epigrafe e di tutte le altre commissioni per le quali sia prevista l’erogazione di gettoni o compensi a favore del personale dipendente in modo tale che gli orari del loro svolgimento coincidano con gli orari di servizio degli stessi dipendenti (coincidenza che determina la giuridica inammissibilità dell’erogazione di gettoni/compensi), fatti salvi casi eccezionali, accertati di volta in volta, che impongano una scelta diversa in rapporto alla necessità di garantire l’attività assistenziale ed all’oggettiva impossibilità di modificare l’organizzazione del lavoro.

Per il medesimo fine di cui sopra, anche la partecipazione alle commissioni d’esame a conclusione del percorso formativo per Operatore Socio Sanitario di cui alla L.R.. 16/8/2001, n. 20, avviene in orario di servizio da parte dei dipendenti designati in qualità di rappresentanti regionali per l’area sanitaria e sociale. Sono fatti salvi i casi eccezionali che impongano, per garantire l’attività assistenziale, una diversa scelta, ed, in tale ipotesi, al dipendente verrà corrisposto il compenso previsto dall’organismo di formazione.

W) Raccordo con l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ANAC ha approvato l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione adottato nel 2012. A seguito di verifiche effettuate con riguardo all’attuazione del piano anche in relazione alle aziende del SSN, l’aggiornamento ha dedicato alla sanità e alle connesse, specifiche problematiche afferenti alla tematica della prevenzione del fenomeno della corruzione, intesa come complesso dei comportamenti devianti di rilevanza non solo penale, identificati come “maladministration”, un apposito approfondimento. Nel contesto del predetto approfondimento, l’Autorità ha evidenziato che “L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nei Piani deve trovare conforme riscontro negli altri strumenti di programmazione non potendosi disgiungere la stessa da un’adeguata programmazione e dalla valutazione delle performance individuali e dell’organizzazione. Tali misure, infatti, hanno una duplice valenza in quanto incidono contemporaneamente sull’efficienza dell’organizzazione e, quindi, sull’impiego eticamente più responsabile ed appropriato delle risorse pubbliche, nonché sulla trasparenza dei comportamenti che scoraggiano di per sé i fenomeni corruttivi e il conflitto di interessi.

Ai fini di una concreta implementazione e diffusione della cultura della legalità, trasparenza ed integrità all’interno dell’organizzazione sanitaria è necessario, inoltre, supportare l’attuazione del PTPC con gli strumenti, anche formativi, volti ad accrescere la consapevolezza e la partecipazione di tutti gli attori al processo di miglioramento del sistema”.

Il documento evidenzia, in sostanza, la stretta connessione e la forte esigenza di coordinamento che deve essere attuato tra la normativa anticorruzione e le misure di organizzazione degli enti e della gestione del personale, tema oggetto della presente deliberazione. Le misure organizzative che, per quanto riguarda gli enti del SSN, tenuto conto delle relative specificità, risultano funzionali anche al perseguimento dei fini di prevenzione del fenomeno della “Maladministration”, ineriscono, secondo l’Autorità, ai seguenti ambiti, interni o comunque connessi con la gestione del personale: individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e dei relativi requisiti soggettivi; incarichi e nomine, con riguardo particolare alle nomine a responsabile di strutture complesse; l’attività libero professionale. In ordine a tali tematiche, nel sottolineare la necessità che gli aspetti operativi di recepimento della determinazione dell’Autorità trovino spazio all’interno degli atti afferenti alla normativa specifica sull’anticorruzione, si richiamano le aziende all’adozione di misure organizzative, in sede di gestione del personale, che si coordinino con le soluzioni da adottarsi e adottate agli effetti della normativa anticorruttiva più volte richiamata.

Si evidenzia, inoltre, che il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) secondo il documento in consultazione dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione non dovrebbe coincidere, per quanto possibile, con il responsabile della protezione dei dati personali (RPD). L’ANAC, infatti, ha valutato che “la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT”.

Si richiamano inoltre gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 1537 del 10 ottobre 2016 attuativi del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016.

X) Fondi contrattuali

Si evidenzia l’obbligo in capo alle Aziende di utilizzare correttamente i fondi contrattuali per la destinazione specifica stabilita dalla contrattazione collettiva.

In particolare, fermo restando il disposto dell’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del CCNL 8.6.2000 di entrambe le aree dirigenziali, il fondo di posizione deve essere integralmente utilizzato per il finanziamento delle indennità espressamente individuate dallo stesso art. 50, così come integrato e modificato dall’articolo 54 e dall’articolo 49, rispettivamente del CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della dirigenza SPTA, stipulati il 3.11.2005. Eventuali risorse che risultassero ancora disponibili annualmente a consuntivo sono temporaneamente riassegnate al fondo di risultato dell’anno di competenza.

Le aziende, pertanto, in sede di contrattazione integrativa, dovranno cercare idonei strumenti per valorizzare adeguatamente gli incarichi dirigenziali delineati col nuovo assetto organizzativo, riducendo al massimo la generazione di residui e soprattutto mantenendo la distribuzione delle risorse nell’anno di competenza.

Ferme restando le prescrizioni in materia di fondi contrattuali introdotte dal CCNL del 21 maggio 2018, la limitazione dei residui e la distribuzione delle risorse nell’anno di competenza costituiscono obiettivi che devono riguardare anche il Comparto Sanità.

Y) Acquisto di prestazioni ex articolo 55 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del SSN dell’8.06.2000

Le aziende sono autorizzate ad acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari ai sensi dell’articolo 55 dei CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000 per consentire:

  • il rispetto delle liste di attesa;
  • la remunerazione delle guardie notturne ai sensi dell’articolo 18 dei CC.CC.NN.LL. del 3 novembre 2005;
  • di far fronte ad effettive insufficienze degli organici delle discipline carenti sul mercato per le quali nell’ultimo triennio siano state indette normali procedure di reclutamento andate deserte;
  • di garantire i servizi ambulatoriali per l’utenza esterna e l’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche nei giorni e negli orari stabiliti dall’articolo 38, comma 13, della L.R. 30 dicembre 2016., n. 30.

L’utilizzo dell’istituto è consentito solo laddove risulti oggettivamente impossibile o, comunque maggiormente oneroso, il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

Le risorse per il finanziamento dell’istituto rientrano nel limite delle risorse a diposizione per l’anno 2018, dedotti gli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato, previa adozione dei piani di attività che dovranno essere approvati dall’Area Sanità e Sociale.

Z) Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali

Con riferimento all’acquisizione di personale convenzionato relativo alla specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l’anno 2019, sono confermate le disposizioni in materia di regime autorizzatorio per il conferimento di nuovi incarichi (a tempo indeterminato e a tempo determinato), compreso quello di nuovo incarico di responsabile di branca ai sensi dell’art. 27, commi 7-9 dell’ACN SAI 17/12/2015 (ex DGR n. 2587/2013).

Le aziende sono altresì tenute al rispetto dell’obiettivo di costo complessivo pari a € 80.841.237,67 indicato dalle Aziende per l’anno 2019 per la specialistica convenzionata, nei Piani Triennali dei Fabbisogni 2018-2020. Ciò in linea con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria e al fine di evitare un ricorso inappropriato alla stessa specialistica volto ad eludere i vincoli posti all’assunzione di personale dipendente del SSR.

Il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale è autorizzato a determinare con proprio decreto gli obiettivi di costo relativi a ciascun azienda in analogia con quanto previsto in relazione al personale dipendente.

Nel rispetto dei vincoli economici sopracitati, a parziale modifica delle DDGR n. 1690/2016 e n. 2174/2016, è soggetto a regime autorizzatorio regionale:

  1. ogni conferimento di incarico ex novo accompagnato dalla relativa proposta di conversione di branca/ore (da una branca esistente ad una nuova branca);
  2. ogni conversione di branca/ore (inteso come passaggio da una branca esistente ad altra branca esistente);
  3. ogni assegnazione di nuovo incarico di Responsabile di branca ai sensi dell’art. 27, commi 7-9 dell’ACN 2015, ex DGR n. 2587/2013;
  4. ogni conferimento di incarico ex novo in deroga al vincolo di spesa 2019 e a carattere provvisorio/ definitivo in riferimento alle ore e alla branca specialistica, in presenza di particolari esigenze assistenziali opportunamente motivate e solo dopo aver dato applicazione a tutti gli istituti previsti relativi all’organizzazione del lavoro.

Una volta autorizzate, le Aziende possono procedere ad assegnare preventivamente incarichi provvisori ai sensi dell’art. 21 dell’ACN SAI 17/12/2015 in attesa dell’espletamento delle procedure di conferimento.

Ciascuna azienda dovrà, pertanto, inviare all’Area Sanità e Sociale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, formale richiesta di autorizzazione al conferimento di incarichi di personale convenzionato della specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, utilizzando l’applicazione informatica Sigma HR Suite già in uso, nei termini previsti per la trasmissione dei piani aziendali di acquisizione del personale dipendente del SSR.

Con deliberazione n. 134/CR del 21 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni precedentemente illustrate ed ha contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare previsto dall’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

Con nota prot. n. 0001862 del 5 febbraio 2019 il Presidente della V Commissione consiliare ha comunicato il parere favorevole, a maggioranza, della stessa Commissione, rilasciato nella seduta n. 129 del 31 gennaio 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l’articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428;
  • VISTO l’articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412;
  • VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 e s.m.e i.;
  • VISTO l’articolo 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
  • VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;
  • VISTO il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
  • VISTO il DPCM 27 marzo 2000;
  • VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.e i.;
  • VISTO l’articolo 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350;
  • VISTO l’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • VISTA la L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i.;
  • VISTO l’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
  • VISTO l’articolo, 6, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e l'articolo 17, comma 3-bis, dello stesso decreto legge, come sostituito dall'art. 1, comma 584, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • VISTO l’articolo 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • VISTO l’articolo 1, comma 410, della L. 11 dicembre 2016, n. 232;
  • VISTO l’articolo 1, comma 11148 della L. 27 dicembre 2017, n. 205;
  • VISTI gli articoli 331 e 340 del Codice Penale;
  • VISTO il D.M. 13 giugno 2017, n. 402;
  • VISTA la L.R. 14 maggio 2013, n. 9;
  • VISTA la L.R. 8 agosto 2014, n. 24;
  • VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
  • VISTA la L.R 30 dicembre 2016, n. 30;
  • VISTA la D.G.R. n. 360 dell’11 febbraio 2005;
  • VISTA la D.G.R. n. 847 del 4 giugno 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 610 del 29 aprile 2014;
  • VISTA la D.G.R. n. 684 del 13 maggio 2014;
  • VISTA la D.G.R. n. 1091 del 18 agosto 2015;
  • VISTA la D.G.R. n. 1314 del 16 agosto 2015;
  • VISTA la D.GR n. 1094 del 18 agosto 2015;
  • VISTA la DG.R. n. 1739 del 1° dicembre 2015;
  • VISTA la D.G.R. n. 1510 del 26 settembre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 1537 del 10 ottobre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 1690 del 26 ottobre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 2174 del 23 dicembre 2016;
  • VISTA la D.G.R. n. 431 del 6 aprile 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 1422 del 5 settembre 2017;
  • VISTA la D.G.R. n. 325 del 21 marzo 2018;
  • VISTA la D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018;
  • VISTA l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018;
  • VISTA la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • VISTA la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • VISTI l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali recepito in data 17 dicembre 2015 e s.m.i. e relativo Accordo Integrativo regionale, recepito con DGR n. 1831 del 14 novembre 2017;
  • VISTA l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2018;
  • VISTI gli articoli 21, 39, 55 e 58 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA, dell'8 giugno 2000, l'articolo 4, comma 4 dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree del 6 maggio 2010, l'articolo 52 del CCNL della dirigenza SPTA del 3 novembre 2015 e l'articolo 8 del CCNL della stessa area del 17 ottobre 2008;
  • VISTO l’articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 20 settembre 2001;
  • VISTO l’articolo 59 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;
  • VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018;
  • VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018;
  • VISTO il documento delle Regioni e delle Province Autonome del 15 febbraio 2018;
  • VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • VISTO l’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
  • INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità della Dirigenza-Medico-Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;
  • VISTA la propria deliberazione n. 134/CR del 21 dicembre 2018;
  • VISTO il parere della V Commissione consiliare rilasciato in data 31 gennaio 2019;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare le disposizioni a valere per l’anno 2019 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna;

3. di determinare l’obiettivo di costo per il personale dipendente relativo all’anno 2019 per tutte le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’IRCCS IOV e l’Azienda Zero nella misura complessiva di € 2.763.531.751 autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a modificare il predetto importo sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa del personale per le aziende ed enti del SSN contenute nella legislazione statale;

4. di determinare l’obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali nella misura complessiva di € 80.841.237,67;

5. di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo, complessivamente indicati ai precedenti punti 3 e 4, per ciascuna delle Aziende ed Enti del SSR;

6. di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, sussistendone la necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare in corso d’anno, con proprio decreto gli obiettivi di costo attribuiti alle singole Aziende/Enti e ad effettuare eventuali manovre compensative;

7. di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a impartire indicazioni attuative, ed eventualmente integrative, delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;

8. di autorizzare le aziende ed enti del SSR ad avvalersi, per il personale sanitario del Comparto Sanità, della deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato, nel limite di dodici mesi, qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 57 del CCNL del 21 maggio 2018;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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