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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 01 marzo 2019


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 162 del 22 febbraio 2019

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Approvazione adeguamento dotazione finanziaria dei PSL dei GAL di cui all'Allegato C della DGR 1547/2016, per effetto della riserva di efficacia e della premialità.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva l’adeguamento del quadro finanziario relativo alla dotazione dei PSL dei GAL selezionati con la DGR 1547/2016, in esito alla verifica degli obiettivi di spesa intermedi previsti dal bando (DGR n. 1214/2015), alla conseguente applicazione della procedura di “premialità” sulla base delle risorse disponibili nell’ambito del PSR, e alla riallocazione delle risorse previste a supporto del tipo di intervento 19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL non utilizzate nell’ambito di alcuni PSL

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il correlato sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del PSR è stato oggetto successivamente di n. 6 modifiche, da ultimo con la DGR n. 1488 del 8/10/2018, per effetto della decisione di esecuzione della CE n. C (2018) 6012 del 12 settembre 2018.

Nell’ambito del PSR, lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP), sostenuto dal FEASR ed attuato attraverso i Gruppi di azione locale (di seguito “GAL”), è denominato “Sviluppo locale Leader” e rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44 Reg. UE 1305/2013), in funzione del conseguimento:

- dell’obiettivo generale di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art. 4 Reg. UE 1305/2013)

- delle correlate priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b (art. 5 Reg. UE 1305/2013)

- degli obiettivi trasversali dell’innovazione e dell’ambiente (art. 5 Reg. UE 1305/2013).

Ai fini dell’attuazione dello Sviluppo locale Leader , la Scheda Misura 19 del PSR definisce il quadro di  applicazione nell’ambito del sistema regionale, con esplicito riferimento a: area eleggibile, ambito territoriale, partenariato (GAL), strategia di sviluppo e piano di azione, criteri e procedure di selezione, ruoli e funzioni del sistema regionale, aspetti procedurali e flussi finanziari.

Il quadro di riferimento per la gestione dello Sviluppo locale Leader, comprese le funzioni e le procedure amministrative e finanziarie, è completato dagli Indirizzi procedurali generali del PSR, approvati con DGR n.1937 del 23/12/2015 (e s.m.i.), in relazione ai compiti assegnati ai GAL dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 e alle modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 ed in coerenza con il consolidato assetto della governance regionale per la gestione degli interventi relativi al settore agricolo e sviluppo rurale, descritto nel capitolo 15 del PSR. In questo modo viene assicurata la necessaria sostenibilità gestionale, semplificazione ed efficacia della gestione dello Sviluppo locale Leader, limitando i possibili elementi di  sovrapposizione e ridondanza operativa.

Il bando e le disposizioni per l’attuazione alla Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader sono stati approvati con DGR n. 1214 del 15/09/2015 (e s.m.i.), che ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative ai seguenti tipi di intervento:

19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia (allegato C)

19.2.1 - Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (allegato D)

19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL (allegato E)

19.4.1 - Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL (allegato B)

In particolare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento (TI) 19.4.1, rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader, sulla base della quale è avvenuta la selezione dei GAL e dei relativi territori e strategie, secondo i requisiti, le condizioni ed i criteri di priorità specificati ai fini dell’intervento medesimo.

In esito all’iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato tecnico regionale Leader, con la DGR  n. 1547 del 10/10/2016 sono stati approvati: la graduatoria dei GAL e delle relative strategie ammesse al sostegno del PSR, il quadro dei tipi di intervento attivati e il quadro delle dotazioni finanziarie a sostegno della spesa programmata nell’ambito dei PSL.

La medesima deliberazione autorizza il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste ad adottare ogni ulteriore prescrizione tecnico operativa necessaria ai fini della corretta attuazione delle disposizioni previste dai bandi relativi ai tipi di intervento 19.4.1, 19.2.1 e 19.3.1.

Il bando relativo al TI 19.4.1 al paragrafo 5.1 prevede la “riserva di efficacia dell’attuazione” dei PSL, nel contesto dell’attuazione delle disposizioni dell’art. 22 del Reg. UE 1303/2013, che prevedono che il 6% delle risorse destinate al PSR costituiscono una riserva di efficacia dell'attuazione del Programma suddivisa per priorità.

Nello specifico, il citato paragrafo 5.1 prevede che “il 10% della spesa programmata approvata di ciascun PSL per il tipo di intervento 19.2.1 è da considerarsi riserva di efficacia dell’attuazione, cioè una quota che sarà definitivamente assegnata soltanto ai PSL che avranno conseguito il proprio target intermedio, che consiste nel raggiungimento di almeno il 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1, contabilizzata nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione al 31.12.2018.” e che la riserva di efficacia dell'attuazione sia destinata soltanto ai PSL che abbiano conseguito il proprio target intermedio, sulla base di un atto dell’Autorità di gestione (AdG).

Le finalità delle disposizioni relative al “target intermedio” e alla “riserva di efficacia dell’attuazione”, che si inserisce nel contesto del Quadro dei risultati del PSR e della relativa disciplina, sono le seguenti:

(i) garantire il contributo della Misura 19 al raggiungimento del target intermedio previsto per il PSR-Priorità 6, al fine della definitiva assegnazione di tutte le risorse relative alla medesima Priorità

(ii) verificare l’efficacia dell’attuazione dei PSL, sulla base delle effettive performance di spesa, quale espressione delle capacità programmatorie, decisionali e gestionali dei GAL

(iii)  favorire l’utilizzo sul territorio di tutte le risorse messe a disposizione dal PSR per la M19.

In fase di avvio dei PSL, i GAL selezionati hanno prospettato alcune possibili criticità ai fini del conseguimento del  target intermedio (comunicazione email del Coordinamento dei GAL del 23/11/2016), anche in considerazione delle condizioni previste dall’art. 5 del Reg. di esecuzione n. 215/2014 e dalla Guidance fiche-Performance Framework Review and Reserve 2014-2020 (final version-14 may 2014), secondo le quali tale conseguimento deve essere valutato con riferimento ad operazioni completate conformemente all'articolo 2, paragrafo 14, del Reg. n. 1303/2013, ossia conteggiando esclusivamente i pagamenti effettuati a titolo di saldo a valere sul tipo di intervento 19.2.1.

L’Autorità di Gestione del PSR (AdG) ha ritenuto di prendere in considerazione le difficoltà prospettate dai GAL relativamente al conseguimento del target intermedio, tenendo conto anche dello stato di avanzamento complessivo della spesa nell’ambito della Priorità 6, tendenzialmente in linea con le attese. Con le Istruzioni operative n. 3/2017 (prot.n.37218 del 30/1/2017), l’AdG ha stabilito, quindi, che ai fini dell’obiettivo intermedio del PSL, la spesa sia riferita per almeno il 20% ad operazioni liquidate a saldo, mentre per la quota restante possa risultare sostenuta anche attraverso anticipi, non necessariamente seguiti da acconti, con la conseguente ammissibilità ai fini della verifica di efficacia del PSL anche di “operazioni non ancora avviate”.

In questo modo viene comunque assicurata la necessaria compartecipazione della spesa relativa alla misura 19-Sviluppo locale Leader al raggiungimento del target intermedio della Priorità 6 del PSR e, quindi, alla definitiva assegnazione delle relative risorse al PSR.

Successivamente, il Coordinamento dei GAL del Veneto, con nota prot.n. 18/05 del 23/10/2018, ha segnalato ulteriori criticità, connesse principalmente ad alcune recenti applicazioni normative, riscontrate in fase di esecuzione del PSL, che avrebbero potuto rendere difficoltoso il completo raggiungimento del target intermedio di spesa, con richiesta di un incontro per valutare le criticità e le possibili soluzioni tecniche.

Nell’ambito dell’incontro di coordinamento convocato il 14/11/2018 (prot.n. 434040 del 25/10/2018) l’AdG ha condiviso e verificato con i GAL e AVEPA il quadro generale delle disposizioni relative al “target intermedio” ed i dati di monitoraggio sullo stato di avanzamento della spesa, prospettando come possibile soluzione delle criticità segnalate l’applicazione in via analogica della regola prevista per il PSR dall’art. 6 del Regolamento di esecuzione UE della Commissione n. 215/2014, per quanto riguarda il livello di effettivo conseguimento del target definito.

Con le Istruzioni operative n. 1/2018 (prot.n. 525310 del 27/12/2018), l’AdG ha, quindi, confermato tale applicazione in via analogica del Regolamento di esecuzione UE della Commissione n. 215/2014, in virtù della quale, confermati i valori di riferimento per il target dei PSL precisati attraverso le citate istruzioni operative 3/2017, il target intermedio viene considerato raggiunto quando vengono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • viene conseguito almeno il 75% del valore del target definito dall’Allegato C della DGR 1547/2016, attraverso pagamenti effettuati con il sostegno del TI 19.2.1 a qualsiasi titolo (anticipo, acconto, saldo);
  • viene conseguita, contestualmente, la quota del 20% del target definito dalla DGR 1547/2016 attraverso pagamenti effettuati con il sostegno del TI 19.2.1 relativi ad operazioni concluse (esclusivamente pagamenti a saldo).

Con decreto n. 13 del 28 gennaio 2019, l’AdG, sulla base dei dati contabilizzati nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione (Data Warehouse PSR) e confermati dall’AVEPA con comunicazione email dell’11/1/2019, ha approvato all’allegato A del decreto il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta al 31/12/2018, a valere sul tipo di intervento 19.2.1, a livello di ciascun PSL e, all’allegato B, il quadro generale di verifica delle condizioni relative al conseguimento del target intermedio di spesa al 31/12/2018, da parte dei PSL dei GAL del Veneto.

Con il medesimo atto, inoltre, l’AdG, in applicazione di quanto previsto dal bando per il Tipo intervento 19.4.1, ha assegnato in via definitiva la quota di risorse indicata quale “importo soggetto a riserva di efficacia” dall’allegato C della DGR 1547/2016 ai PSL per i quali risulta verificata la sussistenza contestuale delle condizioni previste per il raggiungimento del target, confermando la disponibilità della dotazione finanziaria complessiva relativa al Tipo di intervento 19.2.1 assegnata dalla medesima deliberazione. Non risulta assegnata, attraverso il suddetto decreto n. 13/2019, la quota soggetta a riserva di efficacia relativa al PSL del GAL Baldo Lessinia, in quanto non consegue le condizioni previste per il target intermedio.

Per i PSL per i quali le condizioni previste per il perseguimento dell’obiettivo intermedio  risultano non assolte (GAL Baldo Lessinia), considerato l’insieme delle situazioni richiamate in sede di target intermedio, con particolare riguardo alla favorevole evoluzione del quadro di riferimento relativo al perseguimento del target stabilito per la priorità 6, a livello di PSR, all’effettivo stato di avanzamento della spesa rilevato nell’ambito dei singoli PSL e del tipo di intervento 19.2.1 (spesa concessa/spesa programmata: 70%; totale pagamenti/totale target intermedio: 142%) e ritenuto di confermare le finalità della “riserva di efficacia”, allo scopo di assicurare adeguati livelli di performance di spesa da parte dei GAL, si stabilisce una ulteriore e definitiva verifica. L’eventuale definitiva assegnazione della quota di riserva relativa al suddetto PSL potrà avvenire alla verifica, entro il 30 giugno 2019, dello stato complessivo dell’avanzamento della spesa del PSL, per quanto riguarda non solo le condizioni già previste per il target intermedio ma anche rispetto al livello di aiuti concessi nell’ambito del tipo di intervento 19.2.1, che dovrà risultare pari almeno al 70% della spesa programmata (aiuti concessi lordi/spesa programmata al netto della riserva di efficacia di cui all’allegato A della DGR n. 1547/2016).

Il bando relativo al tipo intervento 19.4.1 (DGR n. 1214/2015), oltre a prevedere l’applicazione ai PSL della riserva di efficacia dell’attuazione, prefigura la possibile assegnazione di premialità, stabilendo che “eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili, anche successivamente all’approvazione dei PSL, potranno essere assegnati dalla Regione attraverso opportune procedure e criteri di premialità in grado di considerare le effettive performance di spesa, anche superiori a quelle già stabilite ai fini della “riserva di efficacia dell’attuazione”, quale espressione delle effettive capacità programmatorie, decisionali e gestionali dei GAL” (paragrafo 5.1).

In applicazione alle citate disposizioni in materia di “premialità”, in virtù delle quali vengono considerate “le effettive performance di spesa, anche superiori a quelle già stabilite ai fini della “riserva di efficacia dell’attuazione”, e tenuto conto della situazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di spesa da parte dei singoli PSL, si stabilisce di assegnare “quote di premialità” nei confronti della dotazione finanziaria dei PSL che hanno perseguito l’obiettivo del target intermedio al 31/12/2018, sulla base dei seguenti criteri ed importi:

  •  “quota di premialità (A)” pari a 70.000,00 euro a favore dei PSL per i quali risultano verificate e assolte le condizioni standard stabilite per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo, come precisate dalle  Istruzioni operative ai GAL n. 1/2018 dell’AdG FEASR, parchi e foreste (prot.n. 525310 del 27/12/2018), indicati nell’Allegato B, colonna “g” del Decreto n. 13 del 28 gennaio 2019 dell’AdG FEASR, parchi e foreste (target raggiunto “SI”),
  • “quota ulteriore di premialità (B)” pari a 40.000,00 euro a favore dei PSL per i quali, oltre alle suddette condizioni standard, risulta verificata l’ulteriore performance di spesa in termini di “totale pagamenti/target intermedio” secondo un indice superiore al 100%, individuati nell’Allegato B del Decreto n. 13 del 28 gennaio 2019 dell’AdG FEASR, parchi e foreste (colonna “g”: target raggiunto “SI” e rapporto colonna “e”/colonna “b” > 100; GAL 01, 02, 03, 05, 06, 07).

Le “quote di premialità” integrano la dotazione prevista per il tipo di intervento 19.2.1, a sostegno dell’attuazione del “piano di azione”, nei confronti dei potenziali beneficiari dell’ambito territoriale del GAL.

Le risorse necessarie (800.000,00 euro) derivano per 262.705,88 euro dalla spesa programmata a supporto della Misura 19 (DGR n. 1214/2015, euro 71.428.572,00), non assegnati dalla DGR 1547/2016, e per la quota restante dalle risorse del PSR 2014-2020 (537.294,12 euro).

All’importo di 800.000,00 euro, a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020, corrisponde un cofinanziamento regionale di 136.512,00 euro.

Il Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni del cofinanziamento regionale conseguenti a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, secondo le modalità e le procedure definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.

Ai fini del consolidamento del quadro delle dotazioni finanziarie a supporto dei PSL dei GAL, si rende opportuno considerare anche lo stato di avanzamento della spesa relativa al tipo di intervento 19.3.1- Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, in esito all’avvenuta presentazione delle domande di aiuto, entro la scadenza del 31.12.2018 come stabilito dal bando (DGR 1214/2015, Allegato E).

Va preso atto, in particolare, delle situazioni relative al GAL Alto Bellunese, che  ha presentato la domanda di aiuto relativa ad un solo progetto di cooperazione (spesa richiesta 100.000,00 euro), rispetto ai n. 4 programmati dal PSL (570.000,00 euro dotazione TI 19.3.1), motivando il venir meno delle esigenze e proponendo la riutilizzazione delle risorse nell’ambito del TI 19.2.1, e al GAL Baldo Lessinia, che non ha presentato alcuna domanda di aiuto rispetto ai n. 2 progetti di cooperazione selezionati nel PSL (241.900,00 euro dotazione TI 19.3.1). Confermata la complementarietà delle risorse previste a supporto della strategia di sviluppo locale, attraverso i Tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1, come configurato dal quadro delle disposizioni di riferimento, si rende opportuno riconoscere e approvare il conseguente adeguamento delle corrispondenti dotazioni finanziarie previste dalla DGR n. 1547/2016 (Allegato C), per i due GAL interessati, affinché le risorse non utilizzate nell’ambito del TI 19.3.1 siano destinate al sostegno del TI 19.2.1.

Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione del quadro finanziario aggiornato relativo alla dotazione assegnata ai PSL attraverso la Misura 19 del PSR (allegato C della DGR 1547/2016), secondo lo schema previsto dall’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/cr del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015, con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. DGR n.1458 dell'8 ottobre 2018 che approva l’ultima modifica del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 e ss.mm.ii, con cui la Giunta regionale ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento “Indirizzi Procedurali Generali” del PSR 2014-2020, e ss.mm.ii;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo economico n.1 del 19 gennaio 2017 relativo alla ricognizione organizzativa delle strutture dell’Area, per quanto riguarda le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTA la Deliberazione n. 1547 del 11 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni finanziarie e tecnico operative per l’attuazione  della Misura 19;

PRESO ATTO delle Istruzioni operative n. 3/2017 (prot. 37218 del 30/01/2017), con le quali l’Autorità di Gestione del PSR, nel prendere in considerazione le criticità prospettate dai GAL relativamente al rispetto della scadenza del 31.12.2018, per il raggiungimento degli obiettivi intermedi di spesa (“riserva di efficacia”), stabilisce che tale obiettivo di spesa  possa essere riferito per il 20% ad operazioni liquidate a saldo, mentre la restante quota di spesa finalizzata al “target intermedio” possa essere sostenuta anche attraverso anticipi, non necessariamente seguiti da acconti, con la conseguente ammissibilità ai fini della verifica di efficacia del PSL anche di “operazioni non ancora avviate”;

DATO ATTO che il quadro delle disposizioni normative relative al “target intermedio” di spesa ed i dati relativi allo stato di attuazione dei PSL sono stati condivisi e confermati, dall’AdG del PSR, nel corso dell’apposito incontro di coordinamento AdG-AVEPA-GAL del 14/11/2018 (incontro di coordinamento 3/2018, convocazione prot.n. 434040 del 25/10/2018);

PRESO ATTO che, in seguito alle ulteriori segnalazioni operate dai GAL, attraverso il relativo Coordinamento (nota prot. n 18/05 del 23/10/2018), in merito alle criticità riscontrate ai fini del raggiungimento del target intermedio, l’AdG ha precisato e confermato, con le Istruzioni operative ai GAL n. 1/2018 (prot. n. 525310 del 27/12/2018), le modalità di verifica del “target intermedio”, prefigurando anche la conseguente, possibile applicazione dei criteri di premialità previsti dalla Regione;

DATO ATTO che, con le suddette Istruzioni operative n. 1/2018, l’AdG del PSR ha esplicitato che il target intermedio si considera raggiunto quando vengono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) viene conseguito almeno il 75% del valore del target definito dall’Allegato C della DGR 1547/2016, attraverso pagamenti effettuati con il sostegno del TI 19.2.1 a qualsiasi titolo (anticipo, acconto, saldo) ;

(ii) viene conseguita, contestualmente, la quota del 20% del target definito dalla DGR 1547/2016 attraverso pagamenti effettuati con il sostegno del TI 19.2.1 relativi ad operazioni concluse (esclusivamente pagamenti a saldo);

VISTO il Decreto n. 13 del 28 gennaio 2019 del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste con il quale, alla luce dei dati finanziari relativi allo stato di avanzamento dell’attuazione dei PSL dei GAL, viene approvato il quadro relativo alla verifica del raggiungimento del target intermedio di spesa, sulla base delle condizioni stabilite con le Istruzioni operative 3/2017 e 1/2018, in attuazione del bando Tipo intervento 19.4.1 (Allegato B DGR 1214/2015);

DATO ATTO che, con il suddetto decreto, l’AdG, in applicazione di quanto previsto dal bando per il Tipo intervento 19.4.1, ha assegnato in via definitiva la quota di risorse indicata quale “importo soggetto a riserva di efficacia” dall’allegato C della DGR 1547/2016 ai PSL per i quali risulta verificata la sussistenza contestuale delle condizioni previste per il raggiungimento del target, confermando la disponibilità della dotazione finanziaria complessiva relativa al Tipo di intervento 19.2.1 assegnata dalla medesima deliberazione;

RITENUTO di prevedere, per i PSL per i quali le condizioni previste per il perseguimento dell’obiettivo intermedio risultano non assolte, una ulteriore e definitiva fase di verifica dello stato di avanzamento della spesa, per valutare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2019, di un livello di aiuti concessi nell’ambito del tipo di intervento 19.2.1 pari almeno al 70% della spesa programmata (aiuti concessi lordi/spesa programmata al netto della riserva di efficacia di cui all’allegato A della DGR n. 1547/2016), oltre che delle condizioni già stabilite per la verifica del target intermedio di spesa al 31.12.2018, tenuto conto del quadro e del contesto complessivo di riferimento, per quanto riguarda in particolare i positivi riscontri valutati a livello regionale, sia per le performance di spesa del PSR che per il perseguimento del target stabilito per la priorità 6, l’effettivo stato di avanzamento della spesa rilevato nell’ambito dei singoli PSL e, complessivamente, del tipo di intervento 19.2.1, la conferma generale delle finalità e obiettivi prefigurati dall’applicazione della “riserva di efficacia” in funzione della necessaria performance di spesa richiesta ai GAL;

RITENUTO che sussistano le condizioni ed i presupposti per dare applicazione alle disposizioni previste dal bando (DGR n. 1214/2015) in materia di “premialità”, tenendo conto della effettiva situazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di spesa, da parte dei singoli PSL;

RITENUTO di approvare l’assegnazione di una “premialità” nei confronti della dotazione finanziaria dei PSL che hanno perseguito l’obiettivo del target intermedio al 31.12.2018, sulla base di opportuni criteri in grado di considerare i diversi livelli di performance dei PSL, secondo i seguenti  importi e condizioni:

  • “quota di premialità (A)” pari a 70.000,00 euro a favore dei PSL per i quali risultano verificate e assolte le condizioni stabilite per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo, come precisate dalle  Istruzioni operative ai GAL n. 1/2018  dell’AdG FEASR, parchi e foreste (prot.n. 525310 del 27/12/2018)
  •  “quota ulteriore di premialità (B)” pari ad 40.000,00 euro a favore dei PSL per i quali, oltre alle suddette condizioni, risulta verificata l’ulteriore performance di spesa in termini di “totale pagamenti/target intermedio” secondo un indice superiore al 100%;

CONFERMATO che le suddette quote relative alla “premialità” vengono assegnate a supporto della dotazione specifica prevista per il tipo di intervento 19.2.1, ossia a sostegno diretto dell’attuazione del “piano di azione” e della correlata strategia di sviluppo locale, nei confronti dei potenziali beneficiari dell’ambito territoriale del GAL;

DATO ATTO che le risorse (800.000,00 euro) a supporto dell’applicazione della suddetta procedura di premialità derivano per 262.705,88 euro dalla spesa programmata a supporto della Misura 19 (DGR n. 1214/2015, euro 71.428.572,00), non assegnati dalla DGR 1547/2016, e per la quota restante dalle risorse complessive del PSR 2014-2020 (537.294,12 euro);

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle quote di premialità proposte dal presente provvedimento risulta pari a 800.000,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020, al quale corrisponde un cofinanziamento regionale di 136.512,00 euro;

PRECISATO quindi che l'intero importo è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AVEPA, e che l'intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il consolidamento complessivo del quadro relativo alla dotazione finanziaria dei PSL approvata con DGR n.1547/2016 (Allegato C), in relazione alla avvenuta presentazione, da parte dei GAL, delle domande aiuto relative ai progetti di cooperazione previsti dal tipo di intervento 19.3.1 (31/12/2018), anche per quanto riguarda la ricollocazione delle risorse disponibili ma non utilizzate per il suddetto tipo di intervento, che vengono quindi assegnate al tipo di intervento 19.2.1 dei PSL interessati;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare il quadro finanziario aggiornato relativo alla dotazione dei Programmi di sviluppo locale (PSL) dei GAL selezionati ai sensi della Misura 19 del PSR, con la DGR 1547/2016, come descritto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, in relazione alla verifica degli obiettivi di spesa intermedi previsti dal bando (DGR n. 1214/2015) per i suddetti PSL, alla conseguente applicazione della procedura di “premialità” sulla base delle risorse disponibili nell’ambito della Misura 19 e del PSR, e alla riallocazione delle risorse previste a supporto del tipo di intervento 19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL non utilizzate nell’ambito di alcuni PSL;
  1. di prendere atto dell’assegnazione in via definitiva della quota relativa alla “riserva di efficacia”, sulla base dell’importo indicato dall’allegato C della DGR 1547/2016, nei confronti dei PSL per i quali l’Autorità di gestione del PSR, con il Decreto n. 13/2019 ha verificato e approvato la sussistenza contestuale delle condizioni previste per il raggiungimento del target, confermando quindi la disponibilità della dotazione finanziaria relativa al Tipo di intervento 19.2.1 riportata nella colonna a) dell’Allegato A;
  1. di prevedere, per i PSL per i quali non risulta verificata e approvata la sussistenza contestuale delle condizioni previste per il raggiungimento del target intermedio al 31.12.2018 (Allegato A, colonna b), una ulteriore e definitiva procedura di verifica dello stato di avanzamento della spesa del PSL, per valutare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2019, di un livello di aiuti concessi nell’ambito del tipo di intervento 19.2.1 pari almeno al 70% della spesa programmata (aiuti concessi lordi/spesa programmata al netto della riserva di efficacia di cui all’allegato A della DGR n. 1547/2016), oltre alle condizioni già stabilite per la verifica del suddetto target intermedio;
  1. di approvare l’assegnazione delle “quote di premialità”, per complessivi 800.000,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020, nei confronti della dotazione finanziaria relativa al Tipo di intervento 19.2.1 dei PSL che hanno raggiunto l’obiettivo del target intermedio al 31.12.2018, sulla base dei seguenti criteri ed importi:
  • “quota di premialità (A)” pari a 70.000,00 euro a favore dei PSL per i quali risultano verificate e assolte le condizioni standard stabilite per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo, come indicato nell’Allegato A, colonna “c” (GAL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09);
  • “quota ulteriore di premialità (B)” pari a 40.000,00 euro a favore dei PSL per i quali, oltre alle suddette condizioni standard, risulta verificata l’ulteriore performance di spesa in termini di “totale pagamenti/target intermedio” secondo un indice superiore al 100%, come indicato nell’Allegato A, colonna “c” (GAL 01, 02, 03, 05, 06, 07);
  1. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, a provvedere con propri atti alla assunzione dei conseguenti impegni del cofinanziamento regionale pari a 136.512,00 euro a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459;
  1. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR, parchi e foreste, anche per quanto riguarda la definitiva verifica e assegnazione dell'importo relativo alla riserva di efficacia, sulla base di quanto stabilito al precedente punto 4;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

162_AllegatoA_389071.pdf

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