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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 26 febbraio 2019


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 129 del 12 febbraio 2019

Rilascio del permesso di ricerca di acqua termale da denominare "EX VILLAGGIO COSTAVERDE" in Comune di Caorle (VE) - Ditta richiedente: CAORLE INVESTIMENTI SRL. DGR/CR n. 103 del 22/10/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il permesso di ricerca denominato “EX VILLAGGIO COSTAVERDE” in Comune di Caorle (VE) alla Ditta richiedente “CAORLE INVESTIMENTI SRL.”.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta CAORLE INVESTIMENTI SRL con sede in via Panama, 25 - Caorle (VE) –P. IVA 03522910279, con domanda in data 31/08/2016 prot. n. 329609 del 01/09/2016 e successive integrazioni del 09/08/2017, ha chiesto ai sensi della L.R. 10.10.1989 n. 40 il rilascio di un permesso di ricerca di acqua termale da denominare “EX VILLAGGIO COSTAVERDE” in Comune di Caorle (VE).

Invero, con DGR n. 762 del 15/03/2010 il permesso di ricerca in oggetto era già stato rilasciato alla medesima ditta, sulla stessa area e per la durata di anni 3 con decorrenza 15/03/2010. Inoltre, con successivo DDR n. 203 del 16/10/2013 il permesso di ricerca era stato prorogato di anni 2 e quindi la sua scadenza risultava fissata al 15/03/2015.

La Società Caorle Investimenti S.r.l. con istanza in data 14/02/2015 aveva chiesto un’ulteriore proroga della scadenza del titolo ma i competenti uffici regionali, con comunicazione del 05/03/2015, precisavano che la L.R. 40/89 non consentiva di accordare ulteriori proroghe oltre a quelle già concesse e pertanto la scadenza naturale del permesso di ricerca rimaneva fissata al 15/03/2015.

Con la stessa nota, gli uffici regionali segnalavano la possibilità per il ricercatore di richiedere un nuovo analogo permesso di ricerca, ferma restando la documentazione tecnica già prodotta, ove ritenuta idonea e congrua in sede di istruttoria.

L’area del permesso richiesto in data 31/8/2016 ricalca esattamente gli stessi mappali e la stessa superficie oggetto della precedente autorizzazione.

I mappali interessati sono 633, 634, 636, 643, 645, 646, 659 del FOGLIO 34 del Comune di Caorle (VE ), su un’area di superficie pari ad ettari 3.07.75 (ettari 3 are 07 centiare 75) di intera proprietà della Società richiedente.

Il programma dei lavori presentato prevede la perforazione di due pozzi esplorativi con una portata massima di 5 l/s e l’investimento programmato risulta pari a € 330.000 oltre l’IVA.

Dal Certificato di destinazione urbanistica risulta che i mappali interessati:

  • ricadono in zona C2/15 “Zona residenziale e turistica di nuova formazione”;
  • sono compresi nel piano di lottizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 413 del 26/09/1983;
  • ricadono, in base alle previsioni del P.T.R.C. vigente - art. 19 “Direttive per la tutela delle risorse naturalistico ambientale”- e del P.T.C.P. vigente, in aree a “Rilevanza del fenomeno di subsidenza da alta ad altissima” (ISOIPSA 1 m s.l.m.);
  • ricadono in aree a “Pericolosità idraulica” riferita ai P.P.A.I. adottati o P.P.A. approvati ai sensi del citato PTCP (Allegato C: estratto art. 15-16 NTA PTRC).

Per quanto concerne il vincolo paesaggistico, i pozzi di progetto rimangono completamente interrati e quindi, come previsto dal DPR 13 febbraio 2017 n. 31 art. 2, trattandosi di opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo, l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), l’area non ricade in aree SIC e ZPS, e la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) a firma dell’Arch. Roberto Codognotto, datata 31/07/2009, conclude che l’intervento proposto non incide e non modifica le linee di impatto fisico sulle risorse di acqua, aria, suolo e le linee di impatto bio-antropiche sugli ecosistemi, sul paesaggio percettivo, sulla struttura fisica dei siti SIC e ZPS.

Come disposto dal D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, la domanda di permesso è stata inviata alla provincia di Venezia per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA).

La Provincia di Venezia con Determinazione n.2853 del 2013 ha disposto di non assoggettare alla procedura VIA la ricerca in oggetto, con alcune prescrizioni.

A norma dell'art. 26 della L.R. 40/1989, copia dell’istanza di rilascio del permesso di ricerca è stata depositata presso il Comune di Caorle e pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/09/2016 al 22/09/2016, senza che siano pervenute osservazioni od opposizioni da Enti Pubblici o Privati o da singoli cittadini.

La C.T.R.A.E., con parere in data 20/04/2018, valutato l’intervento nei contenuti sostanziali, ambientali, tecnici- economici e giuridico - amministrativi nonché nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere, verificato che il permesso di ricerca ricade in zona ove lo strumento urbanistico vigente, nonché il P.T.R.C., non ne vieta l’intervento, vista la documentazione presentata, si è espressa favorevolmente sulla domanda, con prescrizioni e considerazioni.

A norma dell’art. 55 della L.R. 40/89, con DGR n. 103/CR del 22/10/2017 è stato richiesto il parere della Seconda Commissione consiliare, la quale, esaminato l’argomento nella seduta in data 08/11/2018, ha espresso a maggiornaza parere favorevole al rilascio del permesso di ricerca (come proposto dalla DGR/CR n. 103 del 22/10/2018).

L’area del premesso richiesto interessa una superficie pari ad ettari 3.07.75 (ettari 3 are 07 centiare 75), di intera proprietà della Società richiedente come riportato nella cartografia inserita nel Disciplinare del permesso di ricerca (Allegato A). Tale disciplinare riporta anche tutte le prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. nel parere reso sull’intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

 VISTA la domanda in data  31/08/2016  prot. n. 329609 del 01/09/2016  e successive integrazioni del 09/08/2017  con la quale la ditta CAORLE INVESTIMENTI SRL. ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca  di acqua termale da denominare “EX VILLAGGIO COSTAVERDE” in Comune di Caorle (VE), su un’area pari ad ettari 3.07.75 (ettari 3 are 07 centiare 75)

VISTO il R.D. n.1443/ 1927;

VISTA la L.R. 10 ottobre 1989 n.40 ed in particolare l’art.55;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTO il D.lgs.117/08;

VISTO il parere favorevole espresso con n. 19 voti favorevoli e uno contrario, con prescrizioni, della C.T.R.A.E., espresso nella seduta del 20/04/2018.

VISTO il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare del 08/11/2018;

VISTO l’Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

  1. di rilasciare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi della L.R. 10.10.1989 n. 40, alla ditta CAORLE INVESTIMENTI SRL con sede in via Panama, 25 - Caorle (VE) –P. IVA 03522910279 il permesso di ricerca di acqua termale denominato “EX VILLAGGIO COSTAVERDE” in Comune di Caorle (VE), subordinatamente al rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di permesso di ricerca allegato alla presente deliberazione (Allegato A) della quale costituisce parte integrante;
  2. di stabilire che l’area entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, per una estensione di ettari 3.07.75 (ettari 3 are 07 centiare 75), è quella relativa ai mappali 633,634,636,643,645,646,659 del FOGLIO 34 del Comune di Caorle (VE ), di intera proprietà della Società richiedente, come riportato nella cartografia inserita nel Disciplinare del permesso di ricerca (Allegato A);
  3. di stabilire che la durata del permesso di ricerca è pari a tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile ai sensi dell’art. 11 della L.R. 40/89;
  4.  di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell’art. 25 della L.R. 40/1989, tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta, od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente gli aspetti connessi con l’attività mineraria e previsti da specifiche normative, fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti nell’area ed in particolare di quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.R.G del comune di Caorle (Ve);
  5.  di stabilire che il permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  6. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
  9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

129_AllegatoA_388505.pdf

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