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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 15 gennaio 2019

Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 7, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, si approva lo schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto al fine di consentire la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale.

Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L’offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di Istruzione Professionale di Stato (IPS) avviene in un contesto di programmazione regionale finalizzata a garantire un’offerta organica, l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi già erogati dalle Scuole della Formazione Professionale, commisurata alle esigenze e specificità territoriali ed in un’ottica di massima prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile.

In attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato avviato un profondo processo di revisione anche dell’istruzione professionale che ha portato all’approvazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

L’articolo 4, comma 4, di tale decreto prevede che, al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli Accordi di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto stesso. Tali percorsi vanno realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2.

L’articolo 7, comma 2, del D.lgs  n. 61/2017 inoltre precisa che le modalità realizzative dei percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di IeFP.

Va evidenziato che la tipologia dell’offerta sussidiaria presente nel D.lgs. n. 61/2017 prevede l’attivazione di percorsi di IeFP in classi autonome, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali degli IPS, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Occorre tener presente che già dall’Anno Formativo 2011/2012 in Veneto è erogata l’offerta sussidiaria, così come delineata dall’Accordo territoriale del 13/01/2011 tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) per i percorsi triennali e dal successivo Accordo integrativo del 4 dicembre 2014 per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP e che essa presenta caratteristiche sostanzialmente simili alla sussidiarietà così come prevista dalla nuova normativa.

Infine sono stati pubblicati i decreti ministeriali attuativi del D.lgs. n. 61/2017 che recepiscono gli Accordi e le Intese sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni.

In particolare si richiama:

  • il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, conseguente l’Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell’offerta sussidiaria di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017;
  • il Decreto del MIUR del 22 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di IeFP, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017. 

Infine, con la nota n. 3299 del 23 novembre 2018, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ad oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61” ha dato agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito agli accordi territoriali in via di definizione volti a definire le modalità realizzative dei percorsi di istruzione professionale e, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono attivati indirizzi di istruzione professionale.

Ciò premesso, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017, è stato immediatamente predisposto uno schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’USRV per la realizzazione di percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, il cui testo è stato condiviso con l’USRV.

Lo schema di Accordo è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato.

Le istituzioni scolastiche che intendono offrire percorsi di istruzione professionale potranno continuare ad  attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 226/2005, da realizzare nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione del Veneto e secondo criteri e modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 61/12017 e del presente Accordo.

Ciò consentirà il mantenimento di un’offerta di percorsi di IeFP, anche presso gli istituti professionali, erogati in via sussidiaria con riferimento prevalentemente a figure professionali o bacini territoriali non presenti o sottodimensionati all’interno dell’offerta erogata dalle Scuole della Formazione Professionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” ed il Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2018 di “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTI gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018, n. 216;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018, n. 243;

VISTA la nota n. 3299 del 23 novembre 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con la quale si forniscono agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito agli accordi territoriali in via di definizione, atti a definire le modalità realizzative dei percorsi di istruzione professionale e, in via sussidiaria e previo   accreditamento regionale, dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono attivati indirizzi di istruzione professionale;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con legge regionale 17 maggio 2016,  n. 14;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di approvare, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, lo schema di Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  3. di autorizzare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ad apportare allo schema di Accordo di cui all’Allegato A, eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo nonché dell’adozione degli atti conseguenti o connessi al presente provvedimento necessari per l’attuazione degli interventi previsti nello schema di Accordo territoriale oggetto del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

27_AllegatoA_386565.pdf

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