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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 04 gennaio 2019

Adempimenti conseguenti all'evoluzione di posizioni di soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie: aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame, a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi che hanno interessato soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201/12 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018, si procede all’aggiornamento di titolarità dell’accreditamento istituzionale e si accoglie la rinuncia all’accreditamento di determinati soggetti.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i. la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L’obiettivo è infatti quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità, pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali, della persona.

Successivamente con DGR n. 2201 del 6 novembre 2012, nel rispetto dei principi suesposti e con la finalità di migliorare gli strumenti regionali di governo delle strutture sanitarie accreditate e garantire la continuità assistenziale, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell’accreditamento istituzionale, temperando la regola generale del divieto di automatismi nei subentri.

Il percorso procedimentale è stato ulteriormente definito con circolare del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. reg. 30584 del 25 gennaio 2018.

Nel corso del 2018 alcuni soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie sono stati interessati da mutamenti giuridici e organizzativi ovvero hanno espresso la volontà rinunciare all’accreditamento istituzionale o di cessare l’attività in qualità di soggetti accreditati.

I soggetti interessati da mutamenti organizzativi e giuridici, elencati nell’Allegato A sono stati sottoposti all’istruttoria prevista ai sensi della DGR n. 2201/12 e della circolare attuativa che prevede quanto segue:

  • parere favorevole, obbligatorio e vincolante, rilasciato dalla competente Azienda U.l.s.s.;
  • parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) sentiti ulteriormente i Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. coinvolte;
  • accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento mediante verifica condotta dall’Azienda Zero.

Per i soggetti che risultano aver formulato la volontà di rinuncia all’accreditamento o aver comunque cessato l’erogazione di attività accreditata, si propone di accogliere la rinuncia all’accreditamento e di prendere atto della cessazione dell’erogazione dell’attività accreditata.

Tutto ciò premesso si propone di aggiornare la titolarità dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi nel corso del 2018 come elencati in Allegato A, subordinatamente al rilascio di specifica autorizzazione all'esercizio, ove richiesto, nonchè al buon esito della verifica dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento.

Nell’ambito delle attività di verifica e controllo delle posizioni dei soggetti accreditati si precisa altresì che:

- Promozione Lavoro coop. Sociale struttura già accreditata ha avviato il trasferimento della sede operativa in Verona via Monterotondo n. 24 come da Allegato A;

- Centro A.Fleming s.r.l, meglio precisando quanto già disposto con DGR n. 278/18, è titolare dell’accreditamento istituzionale per le sedi operative riportate in Allegato A.

Si ribadisce a ogni buon conto che ai sensi della vigente normativa antimafia Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare a quanto in esso disposto dal Capo IV Informazioni antimafia, art. 92 commi 3 e 4 i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva ed inoltre che la revoca e il recesso eventuali si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula dell’accordo contrattuale.

L’accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss.mm.ii;

VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”;

VISTA la DGR n. 278 del 13 marzo 2018 “Adempimenti conseguenti all'evoluzione di posizioni di soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie: aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale e attribuzione di budget per il triennio 2018-2020, accoglimento di rinunce all'accreditamento e presa d'atto di cessazione di attività accreditata. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la nota prot. 30584 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;

VISTI i pareri delle Aziende U.l.s.s. agli atti;

VISTI i pareri dalla C.R.I.T.E. prot. reg. 321127 dell’1 agosto 2018, 490524 del 3 dicembre 2018 e 337410 del 13 agosto 2018;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di aggiornare la titolarità dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi, come da Allegato A;
  3. di accogliere le rinunce all’accreditamento e di prendere atto della cessazione dell’erogazione dell’attività accreditata, di soggetti di cui all’Allegato A;
  4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
  5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n.22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  6. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  7. di dare atto che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  9. di aggiornare gli elenchi delle strutture accreditate ai sensi dell’art. 41 co. 4 del D.lgs. 33/13, che ne prevede la pubblicazione;
  10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  11. di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell’Area Sanità e sociale e l’U.O. Assistenza specialistica, liste di attesa e termale afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1_AllegatoA_385797.pdf


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