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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2017 del 28 dicembre 2018

Integrazione della DGR n. 322 del 21 marzo 2018. Accreditamento istituzionale di ulteriori soggetti in possesso dei requisiti per l'attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento a conclusione dell’iter istruttorio si integra la DGR n. 322 del 21 marzo 2018, con l’accreditamento istituzionale di ulteriori soggetti in possesso dei requisiti di accreditamento per l’attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 “Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015” è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alle strutture provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095 del 18 agosto 2015.

Detto provvedimento giuntale è stato adottato al termine del previsto iter di accreditamento in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, così come integrata nello specifico ambito dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, dalla DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 che ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

I successivi sviluppi istruttori hanno fatto emergere che, oltre ai soggetti già accreditati con la citata DGR n. 322/18 e con la DGR n. 1341 del 18 settembre 2018 “Accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza di strutture già provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012”, anche altre strutture risultino aver ottemperato le condizioni richieste dalla normativa vigente per ottenere il rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Premesso quanto sopra, a conclusione dell’iter istruttorio, dalla documentazione agli atti risulta quanto segue:

  • Porto Viro Service s.r.l. con sede legale e sede operativa principale in via N. Fregnan, 14/O e sede operativa periferica in via N. Badaloni, 25 in Porto Viro (RO).Il legale rappresentante della struttura ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. reg. 471760 del 13 novembre 2017, per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza.L’Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana ha trasmesso il report di verifica, loro prot. 46549 del 4 giugno 2018, con esito positivo con prescrizioni. Successivamente l'Azienda Zero, su specifica richiesta prot. reg. 285688 del 5 luglio 2018, ha quindi costituito lo specifico Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.) composto ai sensi della nota prot. reg. 627927 dell’8 novembre 2007 dell’allora Direzione Regionale Servizi Sanitari, ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento rapporto di verifica della stessa prot. reg. 312666 del 26 luglio 2018, il soggetto ha ottenuto esito positivo con prescrizioni per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza. La struttura con nota prot. reg. 453307 dell’8 novembre 2018 ha trasmesso le evidenze dell’adeguamento alle prescrizioni rilevate.Porto Viro Service s.r.l. risulta inoltre in possesso dell’ autorizzazione all’esercizio come da Determinazione Dirigenziale n. 406 del 27 settembre 2018 e da successivo Decreto Dirigenziale n. 550 dell’11 dicembre 2018 rilasciati del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all’esercizio e O.T.A. di Azienda Zero.
  • Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca Vicenza, con sede legale e operativa in Grisignano di Zocco (VI) via Vittorio Veneto n. 28.La struttura ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. reg. 283661 del 11 luglio 2017, per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza. Successivamente l'Azienda Zero, su specifica richiesta prot. reg. 285701 del 5 luglio 2018, ha quindi costituito lo specifico Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.) composto ai sensi della nota prot. reg. 627927 dell’8 novembre 2007 dell’allora Direzione Regionale Servizi Sanitari, ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento rapporto di verifica della stessa prot. reg. 339174 del 14 agosto 2018 con esito positivo per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza.La struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio come da Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale n. 153 del 22 settembre 2014 e da Determinazione Dirigenziale n. 125 del 20 aprile 2018 rilasciato del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all’esercizio e O.T.A. di Azienda Zero per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza.
  • Associazione Croce Azzurra, con sede legale in via Alzarini, 10 e sede operativa in Via Monte Corno, 11 in San Giovanni Lupatoto (VR). Il legale rappresentante della struttura ha presentato domanda di accreditamento istituzionale con nota prot. reg. n. 117711 del 24 marzo 2016, per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza. La struttura era inizialmente risultata dotata di una sede operativa non idonea come da report di verifica redatto dall’Azienda U.l.s.s. 9 Verona prot. reg. 251026 del 28 giugno 2016, di conseguenza l’iter di accreditamento era stato sospeso in attesa di riscontro da parte della struttura. A seguito di avvenuto adeguamento della sede operativa, alla struttura è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio per attività di trasporto e soccorso con riferimento alla nuova sede sita a San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Corno, 11 con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 81 del 19 febbraio 2018. Successivamente la struttura manifestava mediante invio di e-mail in data 12 giugno 2018, la volontà di riprendere il percorso per il rilascio dell’accreditamento istituzionale. Azienda Zero, su specifica richiesta prot. reg. 453090 del 7 novembre 2018, ha quindi costituito lo specifico Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.) composto ai sensi della nota prot. reg. 627927 dell’8 novembre 2007 dell’allora Direzione Regionale Servizi Sanitari, ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. 495295 del 5 dicembre 2018 il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale per la sede operativa di Via Monte Corno, 11 con esito positivo.

Nella seduta del 12 novembre 2018, prot. reg. 490524 del 3 dicembre 2018, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), sentito in merito il referente tecnico scientifico del Centro Regionale Emergenza Urgenza – CREU e preso atto delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza alle strutture di cui all'Allegato A.

Il procedimento di accreditamento delle citate strutture esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018, trattandosi di strutture già provvisoriamente accreditate che hanno presentato domanda di accreditamento prima della pubblicazione del citato provvedimento.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo le  sussistenti le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone di integrare la DGR n. 322 del 21 marzo 2018, con l’accreditamento di ulteriori soggetti in possesso dei requisiti per l’attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Si precisa, che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012 Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza.;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. n. 22/02 Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 1080 del 22 maggio 2007 L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 “L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)”;

VISTA la DGR n. 179 del 27 febbraio 2014 Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: disposizioni applicative. Deliberazione n. 166/CR del 16 dicembre 2013;

VISTA la DGR n. 1095 del 18 agosto 2015 Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. DGR 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni;

VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015;

VISTA la DGR n. n. 1341 del 18 settembre 2018 “Accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza di strutture già provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012”;

VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002;

VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 4 maggio 2018, prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1.  di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2.  di integrare la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 con l'accreditamento istituzionale di ulteriori soggetti in possesso dei requisiti di accreditamento per l’attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta;

3.  di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

4.  di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 22/2002;

5.  di dare atto che le Aziende Ulss dovranno accertare, prima della stipula dell'accordo contrattuale, e successivamente con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

6.  di disporre, in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta, l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

7.  di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6 novembre 2012;

8.  di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9.  di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;

10.  di notificare il presente atto alle strutture e alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;

11.  di incaricare l'Unità Organizzativa Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;

12.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

13.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2017_AllegatoA_385580.pdf

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