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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 08 gennaio 2019


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1967 del 21 dicembre 2018

Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani, disabili, dipendenze e minori: conferme a valere anno 2019 ed aggiornamento di titolarità di accreditamento. (L.R. n. 22/2002).

Note per la trasparenza

con questo provvedimento si conferma a valere dall’anno 2019 l’accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani, disabili, dipendenze e minori valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016, nonché si procede all’aggiornamento di titolarità dell’accreditamento istituzionale a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi che hanno interessato soggetti accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201 del 6/11/2012 e della circolare attuativa prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell’accreditamento istituzionale, temperando la regola generale del divieto di automatismi nei subentri.

Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell’art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR 1231 del 14/08/2018.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante “Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22” è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto “accreditamento provvisorio” o “preaccreditamento” riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante “Determinazioni operative nell’ambito delle procedure di applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell’accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22” è stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall’articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.

Preso atto delle numerose istanze di conferma di accreditamento e/o di variazione della capacità ricettiva da accreditare, pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile 2018, si è ritenuto opportuno ammetterle e istruirle oltre termine anche per il secondo anno di applicazione della nuova procedura, in attesa che la stessa sia nota e applicata da tutti i soggetti interessati.

Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento siano ancora in attesa di acquisizione dei relativi verbali di visita di verifica; per questi ultimi si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell’accreditamento presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e modalità previste dalla normativa vigente allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all’ottenimento della conferma dell’accreditamento dal 1/01/2019 fino al 31/12/2021.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015, prorogato con DGR 2174 del 23/12/2016.

La commissione regionale CRITE nella seduta del 30/10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, ha preso atto degli esiti dell’istruttoria ed ha confermato il parere positivo volto alla conferma dell’accreditamento istituzionale delle strutture afferenti all’aerea anziani non autosufficienti, disabili, dipendenze e minori, specificate nell’Allegato A, nell’Allegato B e Allegato C al presente atto, parti integranti e costitutivi dello stesso.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all’aerea anziani non autosufficienti, disabili, (Allegato A), dipendenze (Allegato B) e minori (Allegato C).

Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2019 per tre anni fino al 31/12/2021, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati nell’Allegato A, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone tossico/alcoldipendenti individuati nell’Allegato B e agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati nell’Allegato C, parti integranti e costitutivi del presente provvedimento.

Si propone, altresì, di aggiornare la titolarità dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento con parere favorevole della Commissione regionale della CRITE nella seduta del 30 /10/2018, verbale agli atti al prot. n. 492075 del 3/12/2018, esplicitati nell’Allegato A.

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di confermare l’accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento secondo le specifiche contenute nell’oggetto;
  3. di confermare l’accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 agli enti gestori delle unità di offerta che erogano servizi socio sanitari per persone tossico/alcoldipendenti individuati nell’Allegato B, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  4. di confermare l’accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2019 per tre anni fino al 31/12/2021 enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di minori/adolescenti in situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento, individuati nell’Allegato C, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  5. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la conferma dell’accreditamento istituzionale per l’anno 2019 per gli enti gestori di unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili, i cui procedimenti di accreditamento sono in attesa di acquisizione dei verbali di visita di verifica;
  6. di dare atto che nelle more del procedimento di conferma dell’accreditamento le unità di offerte individuate nell’Allegato A, Allegato B e Allegato C hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
  7. di aggiornare la titolarità dell’accreditamento istituzionale di soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie interessati da mutamenti giuridici e organizzativi con esito positivo nella verifica dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento esplicitati nell’Allegato A ;
  8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  9. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell’Allegato A e Allegato C;
  10. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  11. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
  12. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
  13. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  14. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A, Allegato B e Allegato C e di darne comunicazione alle Aziende ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
  15. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  16. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda ULSS di riferimento;
  17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1967_AllegatoA_385090.pdf
1967_AllegatoB_385090.pdf
1967_AllegatoC_385090.pdf

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