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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1926 del 21 dicembre 2018
Assoggettamento ai fini IVA del contributo c/capitale - in conto costruzione relativo all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta ai sensi dell'art. 5 bis, L.R. 32/2016. Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL112//VINCOLATE).
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale del Veneto approva la variazione di bilancio necessaria per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa a seguito dell’assoggettamento ad IVA del contributo c/capitale - in conto costruzione - per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta ai sensi dell’art. 5 bis, L.R. 32/2016.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Ai fini del presente provvedimento e per fornire un quadro d’insieme della vicenda, di seguito si riassumono le questioni di natura finanziaria e fiscale connesse alla realizzazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (di seguito SPV), sulla scorta degli atti depositati presso le diverse strutture regionali interessate.
La Regione del Veneto ha affidato in concessione alla società “Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l.”, subentrata nella concessione all’ATI tra consorzio stabile SIS SCPA e Itinere Infraestructuras S.A., la progettazione, la costruzione e l’esercizio della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Tale concessione è stata stipulata in data 21.10.2009 da un Commissario delegato nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3802 del 15.08.2009 per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione, nella persona dell’Ing. Silvano Vernizzi.
In data 31.12.2016, è cessato, per lo spirare del relativo termine, il regime emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M. 31.07.2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con la succitata O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009, determinando, così, il rientro nella gestione ordinaria della Regione del Veneto di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell’intervento e l’assunzione in prima persona del ruolo di concedente.
A seguito della revisione del Piano Economico Finanziario ed allo scopo di proseguire nella realizzazione dell’opera, la Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 5 bis L.R. 32/2016, ha riconosciuto un contributo complessivo di euro 300.000.000,00 destinandolo all’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, a titolo di contributo in c/capitale - in conto costruzione, a valere per euro 140.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e per euro 160.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019.
Successivamente, ai sensi delle DGR 708/2017 e DGR 780/2017, la Regione del Veneto ed il Concessionario, attraverso la stipula del Terzo Atto Convenzionale (di seguito TAC), hanno adeguato la Concessione alla nuova situazione al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario.
Da quanto si desume dal TAC, tale adeguamento prevede che:
Riassumendo, pertanto, da quanto desunto dalla documentazione, a seguito di tali adeguamenti:
In considerazione del mutato quadro di riferimento, la Regione del Veneto, a partire dalla data di sottoscrizione del TAC, è al tempo stesso sia concedente che committente entrando in prima persona nella gestione imprenditoriale della SPV, assumendone quindi il rischio d’impresa.
In tale contesto in data 29.03.2018, in risposta all’interpello n. 954 – 1348/2017 presentato dalla Regione in merito al nuovo ruolo assunto con la firma del TAC, l’Agenzia della Entrate di Roma ha riconosciuto lo svolgimento in capo alla Regione stessa di un’attività commerciale e quindi il realizzarsi del requisito “soggettivo” ai fini IVA, con la conseguenza che la Regione deve assoggettare ad IVA le tariffe incassate dall’utenza e detrarsi l’IVA assolta sugli acquisti dei beni e servizi effettuati ed inerenti tale attività.
Ne consegue che anche gli importi del contributo (per € 300.000.000,00) potrebbero rientrare nella definizione di “corrispettivo” per la realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 3, comma 1, DPR 633/1972, assoggettandolo pertanto all’aliquota ordinaria del 22% e usufruendo, nel contempo, del regime di detraibilità della stessa.
Allo scopo di avere ulteriore certezza della correttezza sotto il profilo fiscale, del proprio comportamento, in data 01.10.2018 la Regione ha presentato istanza di interpello alla Direzione Regionale dell’Agenzia della Entrate del Veneto, avente lo scopo di chiarire se anche il contributo riconosciuto di euro 300.000.000,00 sia assoggettabile ad Iva. L’interpello è tutt’ora in attesa di risposta.
Al fine di evitare il realizzarsi di possibili sanzioni in capo alla Regione, collegate al mancato assoggettamento ad IVA dell’operazione, si ritiene a titolo cautelativo che, ancorché in attesa della succitata risposta da parte dell’Agenzia della Entrate del Veneto, sia opportuno procedere ad adeguare le previsioni di bilancio 2018-2020 per gli esercizi di riferimento del contributo e quindi per gli esercizi 2018 e 2019, incrementando lo stanziamento di spesa dell’importo dell’iva per il valore del contributo, istituendo contemporaneamente in entrata un nuovo capitolo di pari importo per l’iva a credito sull’attività commerciale derivante dalla realizzazione e gestione dell’opera Pedemontana Veneta.
L’impostazione suindicata risulta inoltre avvalorata dalla relazione pervenuta dal dott. Claudio Finanze dello Studio Rödl & Partner, di cui alla nota 05.07.2018 prot. 285461, della SDP Superstrada Pedemontana Veneta, agli atti della medesima.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
Tali variazioni, oltre che essere consequenziali all’attrattività delle norme fiscali, risultano di pari importo tra l’entrata e la spesa.
Inoltre, l’art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all’allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell’Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente l’attività finanziaria” prevede che “Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell’ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l’ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l’approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.”
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell’ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l’approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 23.06. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 “"Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO l’interpello promosso dalla Regione del Veneto all’Agenzia delle Entrate di Roma n. 954 – 1348/2017;
VISTA la richiesta di interpello promossa dalla Regione del Veneto alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto prot. n. 0057974 del 01/10/2018;
delibera
(seguono allegati)
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