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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 132 del 28 dicembre 2018


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1997 del 21 dicembre 2018

Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018". Completamento del nuovo modello organizzativo.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede a completare il nuovo modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni in oggetto e a definire i relativi aspetti logistici, individuando le sedi delle Camere di Commercio del Veneto quale idonea collocazione del personale attualmente distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, nonché di  turismo rurale, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e dalla Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

L'Assessore Federico Caner di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 830 dell’8 giugno 2018 si è proceduto a delineare il nuovo modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e di agriturismo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dalla Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

In particolare, con la citata deliberazione si è provveduto a:

  • dare atto della situazione attuale del personale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e dalla Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
  • approvare il modello organizzativo per l’esercizio delle suddette funzioni, demandando a successivo provvedimento la definizione logistica connessa all’individuazione delle sedi per l’ubicazione degli uffici per l’esercizio delle funzioni, prevedendo comunque che la completa operatività delle sedi debba essere raggiunta entro il 1° gennaio 2019.

Con il presente provvedimento si tratta ora di portare a conclusione il processo riorganizzativo delineato con la predetta deliberazione n. 830/2018, definendo innanzitutto la questione logistica e – pur nella sostanziale conferma delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento – provvedendo ad alcuni opportuni affinamenti dell’impianto organizzativo già definito.

Per quanto attiene agli aspetti logistici relativi alle sedi, sono stati effettuati gli approfondimenti necessari per l’individuazione della soluzione logistica più adeguata al modello organizzativo prescelto, sia dal punto di vista del contenimento dei costi, sia dal punto di vista dei vantaggi logistici e operativi.

In particolare, l’attività di ricognizione è stata finalizzata a verificare la fattibilità delle diverse soluzioni logistiche, tra cui il mantenimento della collocazione dei dipendenti presso sedi provinciali o il trasferimento presso sedi delle Camere di Commercio.

Al riguardo va evidenziato, in primo luogo, che sia le Province sia le Camere di Commercio del Veneto (d’ora in avanti CCIAA) hanno manifestato la propria disponibilità a garantire condizioni economiche che risultano tra loro sostanzialmente equivalenti, prevedendo, in particolare, da entrambe le parti sia l’uso dei locali in comodato gratuito sia il rimborso di spese vive oggetto di successiva quantificazione; sul punto va per altro precisato che la proposta camerale prevede quali spese vive oggetto di rimborso solo quelle di acqua, luce, raffrescamento e riscaldamento e pulizie, con esclusione di tutte le altre spese, tra cui quelle per vigilanza e portierato e quelle relative ad imposte sugli immobili.

Per quanto attiene alle sedi, inoltre, i sopralluoghi effettuati hanno altresì consentito di accertare che le sedi camerali sono tutte completamente cablate e collegate tra loro in videoconferenza, e gli uffici messi a disposizione sono accessibili a persone con disabilità.

Va, peraltro, rilevato che la proposta delle CCIAA presenta ulteriori aspetti, tra cui la possibilità di sinergie di attività ed alcuni vantaggi operativi meritevoli di attenta considerazione, al fine di operare la scelta più idonea, pur nella sostanziale equivalenza dei costi, a garantire il migliore svolgimento delle attività, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista del vantaggio, diretto e indiretto, per gli operatori del settore.

Al riguardo, si evidenzia che, come espresso con note di Unioncamere Veneto del 17 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018, le CCIAA hanno:

  • confermato la disponibilità ad ospitare il personale della Regione del Veneto assegnato alle funzioni del turismo e dell’agriturismo presso le sedi camerali e in particolare che verranno garantiti idonei spazi presso le sedi degli Enti camerali con copertura di tutte le Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia sulla scorta del numero di personale comunicato dalla Regione;
  • confermato l’uso dei locali in comodato gratuito, salvo il rimborso alle singole Camere di Commercio delle sole spese vive di acqua, luce, componente di raffrescamento e riscaldamento e pulizie, nella misura che verrà congiuntamente stabilita tra la Regione del Veneto e le CCIAA;
  • precisato che le sedi messe a disposizione dalle CCIAA sono tutte complete di arredo;
  • evidenziato infine che spetterà comunque alla Regione del Veneto garantire al proprio personale la necessaria dotazione hardware e software, mentre la rete informatica verrà fornita dalle Camere di Commercio e gli accessi saranno valutati con la Direzione ICT e Agenda Digitale.

Inoltre, le CCIAA hanno evidenziato che la collocazione presso le loro sedi del personale regionale, già distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di turismo, oltre a garantire la piena copertura territoriale, risponde anche a ragioni di sistema, con vantaggi per la Regione, il sistema camerale e gli operatori in termini di semplificazione amministrativa, di sinergia nella rilevazione dei dati statistici del settore turistico e di promozione del territorio.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, va rilevato che le sedi camerali garantirebbero alle imprese del settore turistico la possibilità di svolgere gli adempimenti amministrativi a loro carico presso un unico luogo fisico con risparmio evidente di tempi e di costi, in considerazione delle funzioni già fornite dal sistema camerale (registro delle imprese, tenuta di albi e ruoli, le funzioni del SUAP); inoltre, il sistema camerale garantirebbe l’accesso ai dati del registro delle imprese ai dipendenti regionali che svolgono le funzioni turistiche presso le CCIAA, con ulteriore economia di costi e razionalizzazione del procedimento, e anche eventuali interconnessioni tra le banche dati che facilitino il passaggio delle informazioni con chiari benefici per l’impresa.

Per quanto riguarda la rilevazione dei dati statistici del settore turistico, di fondamentale importanza per la corretta programmazione dell’attività di questo settore, il sistema camerale veneto può fornire, tramite il proprio centro studi e in una logica di sistema, utili sinergie per un’analisi dei dati mirata anche ad aspetti previsionali, il che rappresenta un cospicuo valore aggiunto, ed è fortemente auspicato dalle diverse categorie economiche.

Da ultimo, va ricordato che il D.lgs. n. 219/2016 di riforma delle CCIAA  assegna ad esse anche funzioni in materia di turismo e cultura e che alcune CCIAA venete hanno già operato il previsto aumento del 20% del diritto annuale proprio sui temi del turismo e della cultura in strettissima sinergia con i programmi regionali e in linea con le previsioni della Legge regionale n. 48/2017 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e i relativi accordi di programma, sottoscritti dalla Regione del Veneto e dalle CCIAA di Venezia – Rovigo e di Treviso – Belluno, per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete e per azioni volte all’attrattività e competitività dei territori anche dal punto di vista turistico.

Tutte le anzidette possibili sinergie e vantaggi operativi risultano altresì di particolare interesse anche per gli operatori del settore, come espressamente segnalato dalle diverse categorie economiche con nota unitaria del 3 agosto 2018 sottoscritta da Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto, Coldiretti Veneto, Confcommercio Veneto, Confturismo Veneto e Confesercenti Veneto.

Pertanto, sebbene, dal punto di vista del contenimento dei costi, le proposte delle Province e delle CCIAA risultino sostanzialmente equivalenti, si ritiene che la collocazione presso le sedi camerali dei dipendenti regionali, già distaccati presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di turismo, comporti ulteriori vantaggi operativi, come sopra evidenziato, sia per gli operatori del settore sia in termini di positive sinergie istituzionali.

Per i sopra evidenziati motivi, si ritiene che soluzione logistica più adeguata al modello organizzativo delineato dalla DGR n. 830/2018 sia la collocazione dei dipendenti di cui trattasi presso le sedi delle Camere di Commercio, precisando comunque che:

a)    i locali verranno concessi in comodato gratuito, salvo il mero rimborso alle Camere di Commercio delle sole spese vive di acqua, luce, componente di raffrescamento e riscaldamento e pulizie, nella misura che verrà congiuntamente stabilita tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio;

b)    spetterà alla Regione del Veneto garantire al proprio personale la necessaria dotazione hardware e software, mentre la rete informatica verrà fornita dalle Camere di Commercio e gli accessi saranno valutati con il servizio informatico regionale;

c)    tutte le sedi messe a disposizione sono complete di arredo.

Per quanto riguarda l’impianto organizzativo, fermo restando il regime transitorio definito con la DGR n. 830/2018, si ritiene di confermare sostanzialmente il modello organizzativo definito con il citato provvedimento apportando le modifiche di seguito elencate:

  1. AMBITI TERRITORIALI

A parziale modifica di quanto previsto nella DGR n. 830/2018, punti n. 3 e 7 del dispositivo, vengono ridefiniti gli ambiti territoriali delle Unità Organizzative B di nuova istituzione, e in particolare non si prevede più l’inclusione parziale in entrambi i suddetti ambiti dei Comuni rientranti nel territorio della Città metropolitana di Venezia, atteso che i predetti Comuni vengono ora inclusi, nella loro interezza, nell’Ambito territoriale “Veneto Orientale”, come di seguito precisato:

  1. Ambito territoriale “Veneto Occidentale” con sede principale a Vicenza, comprensivo dei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
  2. Ambito territoriale “Veneto Orientale” con sede principale a Venezia, comprensivo dei territori delle Province di Belluno e Treviso e di quello della Città metropolitana di Venezia.
  1. GESTIONE CENTRALE

Ai fini di una miglior gestione delle funzioni riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 30/2016, a parziale modifica di quanto previsto dalla DGR n. 830/2018, punti 3, 6, 7, si dispone che, a far data dal 1 aprile 2019:

  • le attività in materia di agriturismo e turismo rurale siano gestite a livello centrale dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n. 830;
  • le attività in materia di ittiturismo e pescaturismo siano gestite a livello centrale dalla Direzione  Agroambiente, Caccia e Pesca, anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n. 830;
  • le attività in materia di fattorie didattiche restino gestite dalla Direzione Turismo, con il personale già direttamente afferente alla Direzione.
  1. GESTIONE TERRITORIALE

Sino al 31 marzo 2019 le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 della L.R.n.45/2017.

A far data dall’1 aprile 2019:

a)    le competenze della UO Veneto Occidentale e della UO Veneto Orientale ricomprendono, oltre alle attività relative alla classificazione delle strutture ricettive, alle locazioni turistiche e alle agenzie di viaggio, già indicate con la DGR n. 830/2018, anche le attività relative alle professioni turistiche;

b)    i Comuni esercitano le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e di applicazione delle relative sanzioni amministrative:

       in materia di turismo, previste sia dall’articolo 89 della L.R. n.33/2002, come modificato dall’articolo 9 della L.R. n.45/2017, sia dall’articolo 49 della L.R. n.11/2013, come modificato dall’articolo 10 della L.R. n. 45/2017; 

       in materia di agriturismo, turismo rurale, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche, previste dall’articolo 28 della L.R. n. 28/2012, come modificato dall’articolo 22 della L.R. n. 45/2017.

Alla luce di quanto sopra rilevato, si ritiene pertanto necessario modificare i punti 3, 6, 7 e 11, della DGR n. 830/2018, nei termini sopra evidenziati.

Conseguentemente, si ritiene di approvare l’assetto organizzativo, riportato nell’Allegato A) del presente provvedimento, dando atto che esso sostituisce integralmente l’Allegato B) della DGR n. 830/2018.

Per quanto attiene l’esecuzione del presente provvedimento, si precisa che la gestione dei profili operativi connessi al modello organizzativo, come sopra definito e completato, viene demandata, per le parti di rispettiva competenza, alla Direzione Turismo, alla Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione, alla Direzione Organizzazione e Personale, alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio – anche per quanto attiene agli atti di comodato per le sedi – e alla Direzione ICT e Agenda Digitale, allo scopo coordinate dall’Area Programmazione e Sviluppo strategico, al fine di garantire la piena operatività dei nuovi uffici regionali, entro il 1° aprile 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

VISTA la Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la Legge regionale l 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;

VISTI  gli articoli da 1 a 5 della Legge 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTI gli articoli 9, 10, 11, 22 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la Deliberazione n. 830 dell’8 giugno 2018;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e s.m.i.;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nullaosta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

1)      di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2)      di individuare la collocazione dei dipendenti di cui trattasi presso le sedi delle Camere di Commercio come soluzione logistica più adeguata per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, sia dal punto di vista del contenimento dei costi, sia dal punto di vista dei vantaggi logistici e operativi, precisando che:

  1. i locali verranno concessi in comodato gratuito, salvo il mero rimborso alle Camere di Commercio delle sole spese vive di acqua, luce, componente di raffrescamento e riscaldamento e pulizie, nella misura che verrà congiuntamente stabilita tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio;
  2. spetterà alla Regione del Veneto garantire al proprio personale la necessaria dotazione hardware e software, mentre la rete informatica verrà fornita dalle Camere di Commercio e gli accessi saranno valutati con la Direzione ICT e Agenda Digitale;
  3. tutte le sedi messe a disposizione dalle Camere di Commercio sono complete di arredo;

3)      di approvare le modifiche al modello organizzativo già definito con la DGR n. 830/2018, come di seguito individuate, fermo restando il regime transitorio ivi definito:

a)       per quanto attiene gli ambiti territoriali, a parziale modifica di quanto previsto nella DGR n. 830/2018, punto 7 del deliberato, vengono ridefiniti gli ambiti territoriali delle Unità Organizzative B di nuova istituzione, in particolare si prevede l’inclusione di tutti i Comuni rientranti nel territorio della Città metropolitana di Venezia nell’Ambito territoriale “Veneto Orientale”, come di seguito precisato: Ambito territoriale “Veneto Occidentale” con sede principale a Vicenza, comprensivo dei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza; Ambito territoriale “Veneto Orientale” con sede principale a Venezia, comprensivo dei territori delle Province di Belluno e Treviso e di quello della Città metropolitana di Venezia;

b)      per quanto riguarda la gestione centrale, ai fini di una miglior gestione delle funzioni riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 30/2016, a parziale modifica di quanto previsto dalla DGR n. 830/2018, punti 3, 6, si dispone che, a valere dal 1° aprile 2019, le attività in materia di agriturismo e turismo rurale sono gestite a livello centrale dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n. 830, quelle in materia di ittiturismo e pescaturismo siano gestite a livello centrale dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca anziché dalla Direzione Turismo come in precedenza previsto dalla DGR n. 830, quelle in materia di fattorie didattiche restino gestite dalla Direzione Turismo, con il personale già direttamente afferente alla Direzione;

c)       si prevede, inoltre, la gestione territoriale delle funzioni relative alle professioni turistiche, a parziale modifica di quanto previsto dalla DGR n. 830/2018, punto 6 del deliberato, che invece aveva incluso le predette funzioni tra quelle oggetto di gestione centrale;

d)      di dare atto che sino al 31 marzo 2019 le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione, ai sensi del comma  1 dell’articolo 11 della L.R.n.45/2017;

e)  di dare atto che, dall’1 aprile 2019, i Comuni esercitano le funzioni di accertamento delle  violazioni degli obblighi e di applicazione delle relative sanzioni amministrative:

       - in materia di turismo, previste sia dall’articolo 89 della L.R. n. 33/2002, come modificato dall’articolo 9 della L.R. n. 45/2017, sia dall’articolo 49 della L.R. n. 11/2013, come modificato dall’articolo 10 della L.R. n. 45/2017; 

       - in materia di agriturismo, turismo rurale, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche, previste   dall’articolo 28 della L.R. n. 28/2012, come modificato dall’articolo 22 della L.R. n. 45/2017.

4)      conseguentemente, di approvare l’assetto organizzativo, riportato nell’Allegato A) del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’Allegato B) della precedente DGR n. 830/2018;         

5)      di demandare l’esecuzione del presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza, alla Direzione Turismo, alla Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione, alla Direzione Agroambiente, caccia e pesca,  alla Direzione Organizzazione e Personale, alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio – anche per quanto attiene agli atti di comodato per le sedi – e alla Direzione ICT e Agenda Digitale, allo scopo coordinate dall’Area Programmazione e Sviluppo strategico;

6)      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7)      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.

Allegato (omissis)

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