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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 132 del 28 dicembre 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1986 del 21 dicembre 2018

Concessione del nulla osta alla società partecipata "ESU Gestioni e Servizi s.r.l.", per il tramite dell'ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di quattro unità di personale. Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24. Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, art. 8, comma 1.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concesso il nulla osta alla società partecipata “ESU Gestioni e Servizi s.r.l.”, per il tramite dell’ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 4 unità di personale, di cui n. 1 unità di “Cuoco capo partita” a tempo pieno, e n. 3 unità di “Commis di tavola calda”, di cui n. 1 unità a tempo pieno e n. 2 unità a tempo parziale al 50%, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici esercizi, per il costo onnicomprensivo di € 25.566,00 per un trimestre. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di Società partecipate da enti regionali” stabilisce all’art. 6, comma 1, che alle società controllate, anche indirettamente, dagli Enti regionali si applichi la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

Pertanto le disposizioni stabilite dal legislatore regionale per le società controllate dalla Regione si estendono anche alle società controllate dagli Enti regionali.

Per quanto attiene, in particolare, il reclutamento del personale delle società controllate, la citata L.R. n. 39/2013, all’art. 8, comma 1, prevede che questo sia effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Come noto, la Giunta regionale ha adottato, da ultimo con la Delibera n. 2101 del 10/11/2014 – Allegato A e con la Delibera n. 447 del 07/04/2015, le Direttive per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione delle società partecipate dalla Regione le quali, in materia di personale dipendente, prevedono alcune condizioni per il rilascio del nulla osta.

Le Direttive in materia di personale dipendente di cui alla citata Delibera n. 2101/2014 – Allegato A, prevedono che il reclutamento del personale delle società controllate sia effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, considerata la presenza, in via preliminare, delle seguenti condizioni:

  1. l’assunzione prevista non è vietata ai sensi dell’ordinamento giuridico vigente;
  2. la mancata assunzione arreca un pregiudizio al funzionamento dell’organizzazione aziendale e/o un danno economico alla società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante);
  3. l’attività che andrà a svolgere il personale da assumere è coerente con l’oggetto sociale;
  4. l’attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla società;
  5. adozione di un regolamento per le assunzioni che recepisce i principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001;
  6. il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.

L’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. (omissis) I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.”

Infine, la DGR n. 447/2015 ha stabilito che le società controllate in via diretta dovranno assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 557 – quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e dall’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i.

Premesso quanto sopra, la società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.”, partecipata al 100% dall’ESU di Padova, ha formulato, per il tramite dell’ESU, la richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 “Cuoco capo partita” a tempo pieno e n. 3 addetti ai servizi, di cui uno a tempo pieno e due a tempo parziale, allo scopo di garantire l’apertura del servizio di ristorazione agli studenti universitari all’interno del Campus di Agripolis a Legnaro (PD), sede distaccata dell’Università di Padova.

La società, tramite la nota dell’ESU di Padova prot. n. 5917 del 28/09/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 400443 del 3/10/2018, ha precisato che l’attuale assetto organizzativo è costituito da un numero di unità di forza lavoro impiegate insufficiente e inadeguato per far fronte alla punta di attività del servizio di ristorazione che si manifesterà con l’avvio dell’anno accademico.

Con la successiva nota prot. n. 6549 del 30/10/2018, assunta al protocollo regionale con il n. 442754 del 31/10/2018, l’ESU di Padova ha reso ulteriori elementi per integrare la richiesta avanzata dalla società. In particolare, è stato comunicato che: “Per fare fronte alle punte di attività connesse all’avvio dell’anno accademico e alla ripresa dell’attività didattica nel Campus di Agripolis e per garantire per tutto il trimestre ottobre–dicembre, fino alla pausa natalizia, l’erogazione del servizio di ristorazione agli utenti del Campus, studenti e professori dell’Ateneo patavino, come da disciplinare di servizio sottoscritto con ESU di Padova prorogato fino al 31/12/2018, ESU Gestioni e Servizi S.r.l., società controllata al 100% da ESU di Padova, ha necessità di potenziare temporaneamente il proprio organico di n. 4 unità di cui n. 1 unità di “Cuoco capo partita” inquadrato in 4° livello, full time, e n. 3 unità di “Commis di tavola calda”, inquadrati in 6° livello, di cui un’unità a tempo pieno e due unità part-time al 50%, cui è applicato il CCNL Turismo-Pubblici esercizi, per una spesa complessiva stimata nel trimestre di riferimento pari a € 25.566,00.”

L’ESU ha, altresì, dichiarato che: “Trattandosi di un fabbisogno stimato ampiamente al di sotto ad € 40.000,00, si procederà con affidamento diretto del servizio di somministrazione, previo confronto di tre preventivi, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice appalti e delle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016.

L’integrazione temporanea di personale richiesta è motivata dal fatto che ESU Gestioni e Servizi S.r.l. attualmente è sotto organico e presenta carenze di personale…ESU di Padova ha svolto in tale senso un ruolo decisivo di coordinamento e di supervisione verso la propria partecipata al fine di garantirne la riduzione della spesa del personale, in ottemperanza alla normativa statale susseguitasi nel tempo e in particolare a quanto previsto da ultimo dall’art. 19 del D.lgs. 19/08/2016, n. 175 che al riguardo testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.” La politica di contenimento della spesa del personale succitata operata sulla società partecipata dal 2011 al 2017… ha prodotto una contrazione della voce B9 del Conto economico, passando da € 673.542,00 ad € 529.158,00 (-21%), con riduzione dell’organico da n. 32 unità (di cui n. 15 unità a tempo pieno) a n. 21 unità (di cui n. 7 a tempo pieno). Stante la situazione descritta, non è più possibile continuare ad erogare il servizio di ristorazione con un numero così esiguo di unità forza lavoro…”.

Da quanto rappresentato dalla società con le note trasmesse per il tramite dell’ESU di Padova, prot. n. 5917 del 28/09/2018 e prot. n. 6549 del 30/10/2018, la richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di personale a tempo determinato risulta coerente con le condizioni per il reclutamento di personale di cui all’Allegato A alla DGR n. 2101/2014. In merito al regolamento per le assunzioni di personale, la società, con nota del 30/01/2018 pervenuta al protocollo regionale con il n. 37671 del 31/01/2018, ha dichiarato che: “ESU di Padova ha inteso creare una società privata a totale partecipazione pubblica (società in house) con il compito di gestire nel Polo decentrato di Agripolis i seguenti servizi per il diritto allo studio universitario: servizio di ristorazione e servizio di alloggio…la società essendo a partecipazione pubblica, è soggetta ai vincoli di spesa previsti dalla Spending Review per l’Amministrazione controllante, con particolare riferimento ai vincoli assunzionali di personale secondo quanto previsto dallo Stato e dalla Regione Veneto a decorrere, quest’ultima, dal 2011.” Pertanto alla società in house sono estesi i provvedimenti che l’ESU di Padova applica al reclutamento del proprio personale. Inoltre, si è provveduto a constatare dal Rendiconto 2017 della società che la stessa abbia chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € 25.828,00 e che il personale per il quale è avanzata la richiesta di somministrazione a tempo determinato riguardi lo svolgimento del servizio di ristorazione presso il Campus di Agripolis nel quale la società gestisce il servizio sulla base di appositi disciplinari conclusi con l’ESU di Padova (con decreto n. 27 del 18/07/2018 il Commissario straordinario dell’ESU ha rinnovato i disciplinari).

In merito al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, di cui alla Delibera n. 447/2015, l’ESU di Padova ha dichiarato che: “La politica di contenimento della spesa di personale operata sulla società partecipata dal 2011 al 2017,…ha prodotto una contrazione della voce B9 del conto economico, passando da € 679.542,00 ad € 529.158,00”.

La Direzione Organizzazione e Personale, con la nota prot. n. 468708 del 19/11/2018, ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato avanzata dalla società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” tramite l’ESU di Padova “considerata l’urgenza e la necessità rappresentata dall’ente ed i chiarimenti forniti”.

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone di concedere il nulla osta alla società partecipata “ESU Gestioni e Servizi s.r.l.”, per il tramite dell’ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 4 unità di personale, di cui n. 1 unità di “Cuoco capo partita” inquadrato al 4° livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno, e n. 3 unità di “Commis di tavola calda”, inquadrati al 6° livello, di cui un’unità con rapporto di lavoro a tempo pieno e due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici esercizi, per il costo onnicomprensivo di € 25.566,00 per un trimestre.

La società è tenuta ad osservare quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del D.lgs. 15/06/2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della L. 10/12/2014, n. 183”.

Si ritiene opportuno subordinare tale nulla osta alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 447/2015 in merito al contenimento delle spese di personale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.lgs. 15/06/2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTA la L.R. 24/12/2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali;

VISTA la L.R. 08/08/2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”; 

VISTO il CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo

del 08/02/2018;

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario dell’ESU di Padova n. 27 del 18/07/2018;

VISTA la DGR n. 2101 del 10/11/2014 “Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013”;

VISTA la DGR n. 447 del 07/04/2015 “Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell’art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;

VISTA la nota della società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” del 30/01/2018;

VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 5917 del 28/09/2018 e prot. n. 6549 del 30/10/2018;

VISTA la nota prot. n. 468708 del 19/11/2018 della Direzione Organizzazione e Personale;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. e), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di concedere il nulla osta alla società partecipata “ESU Gestioni e Servizi s.r.l.”, per il tramite dell’ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 4 unità di personale, di cui n. 1 unità di “Cuoco capo partita” inquadrato al 4° livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno, e n. 3 unità di “Commis di tavola calda”, inquadrati al 6° livello, di cui un’unità con rapporto di lavoro a tempo pieno e due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici esercizi, per il costo onnicomprensivo di € 25.566,00 per un trimestre;
  3. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla DGR n. 447 del 07/04/2015 in merito al contenimento delle spese di personale;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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