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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 28 dicembre 2018


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1942 del 21 dicembre 2018

Adozione del Regolamento regionale concernente "Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)".

Note per la trasparenza

Si provvede ad adottare il Regolamento che disciplina il Servizio regionale di vigilanza previsto dall’art. 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. riforma “Delrio”) e della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, con l’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è stato istituito il Servizio regionale di vigilanza, con funzioni:

a) correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

b) relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

c) relative alle competenze di cui all’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

L’articolo 6, comma 10 della citata L.R. n. 30/2016 prevede che l’organizzazione del Servizio regionale di vigilanza e le modalità di esercizio dell’attività di coordinamento siano disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.

L’applicazione della citata normativa è stata rallentata dal ricorso presentato dal Governo italiano relativamente all’applicazione della ripartizione delle competenze tra i due enti ex art. 117 secondo comma, lettera h), della Costituzione, che è stata decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 20 aprile 2018 la quale ha riconosciuto la legittimità delle modalità istitutive del Servizio regionale di vigilanza.

Con il presente provvedimento si propone l’adozione del Regolamento “Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)” che disciplina il Servizio regionale di vigilanza (Allegato B) e della relativa relazione (Allegato A), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolar modo si sottolinea che, ai sensi del comma 8 del citato articolo 6 della L.R. n. 30/2016, nell’ambito del Regolamento del Servizio regionale di vigilanza che ha competenze estese alla generalità delle funzioni  riacquisite alla Regione dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, vengono individuati due nuclei tematici, rispettivamente denominati: “Nucleo di vigilanza ittico-venatoria”, del quale fanno parte gli ex appartenenti alle polizie provinciali e della Città metropolitana di Venezia, e “Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare”, di cui all’articolo 57 della L.R. n. 88/1980 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”, già operativo con personale inquadrato nei ruoli regionali.

In considerazione della diversa operatività di tali istituti, si propone che l’attività di coordinamento del Servizio regionale di vigilanza, potenzialmente estesa ad ambiti appartenenti a diverse Aree regionali, sia posta in capo alla Segreteria generale della Programmazione per quanto riguarda l’individuazione delle direttrici operative di massima e il controllo delle loro attuazione, mentre si propone che il coordinamento dei nuclei tematici operativi nell’ambito del settore primario sia affidato al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

Si dà atto che la Direzione Affari legislativi ha espresso parere favorevole in merito al testo del Regolamento con nota prot. 489973 del 30/11/2018.

Si propone di demandare a successivo provvedimento giuntale l’indicazione della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 19, comma 2, della Statuto regionale;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. riforma “Delrio”);

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;

VISTO l’articolo 6 “Servizio regionale di vigilanza” della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012,n. 54;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 20 aprile 2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Affari legislativi con nota prot. 489973 del 30/11/2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico,  nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di adottare il Regolamento regionale nel testo redatto in articoli “Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)”, Allegato B alla presente deliberazione, e la connessa relazione di cui all’Allegato A, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di demandare a successivo provvedimento giuntale l’indicazione della data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 2);
  4. di porre l’attività di coordinamento del “Servizio regionale di vigilanza” in capo alla Segreteria generale della Programmazione, per quanto riguarda l’individuazione delle direttrici operative di massima e il controllo delle loro attuazione;
  5. di porre la gestione del “Nucleo di vigilanza ittico-venatoria” e del “Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare” in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)

1942_AllegatoA_385006.pdf

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