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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1824 del 04 dicembre 2018

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica pari a 1.257 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della società "Dopla S.p.A." in via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV). Ditta proponente "Enel.si S.r.l." di Roma. D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006, L.r. 11/2001.

Note per la trasparenza

Autorizzazione unica ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera attraverso la combustione di gas metano. 

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La società “Enel.si S.r.l.” con sede legale in via della Bufalotta n. 255 a Roma ha presentato istanza, ai sensi del D. Lgs n. 115/2008, di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera alimentato a gas naturale, da realizzarsi presso lo stabilimento della società “Dopla S.p.A.”, in via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV). Detta istanza è stata assunta al protocollo regionale con n. 153351 del 24.04.2018, n. 153381 del 24.04.2018 e n. 153395 del 24.04.2018.

L’intervento per il quale la società “Enel.si S.r.l.” ha presentato istanza, sarà realizzato a servizio della società “Dopla S.p.A.” di Casale sul Sile che opera nel settore dello stampaggio delle materie plastiche.

In considerazione degli elevati consumi di energia elettrica e termica richiesti dall’attività dell’azienda per il corretto funzionamento delle linee produttive, “Enel.si S.r.l.” ha proposto alla “Dopla S.p.A.” di intervenire con l’installazione di detto impianto per permettere di ottenere un considerevole efficientamento energetico ed ambientale.

I codici NACE associabili all'impianto secondo la classificazione Codice ISTAT Attivita’ Economiche (ATECO ISTAT 2002, NACE rev.1.1) comunicati da “Enel.si S.r.l.”, sono: 4011 (produzione di energia elettrica, riferito alla produzione elettrica del gruppo), 4013 (distribuzione e commercio di energia elettrica, riferito alla distribuzione su rete privata interna allo stabilimento di Dopla ed alla relativa vendita dell'energia elettrica prodotta dal gruppo) e 4030 (produzione e distribuzione di calore, riferito alla produzione di calore ed alla relativa distribuzione e vendita a Dopla, sotto forma di freddo tecnologico, del calore prodotto).

Il progetto prevede l’installazione di un gruppo elettrogeno operante in trigenerazione di potenza immessa col combustibile pari a 2.819 kW (corrispondenti ad una quantità di gas pari a 294,2 Sm3/h con PCI pari a 34.500 kJ/Sm3), di potenza elettrica pari a circa 1.200 kW e di potenza termica recuperata pari a circa 1.257 kW. Inoltre, la potenza frigorifera prodotta risulterà pari a 850 kW.

Le tecnologie adottate per l’abbattimento delle emissioni inquinanti prevedono il contenimento degli ossidi di azoto mediante controllo della combustione ed il contenimento del monossido di carbonio mediante l’utilizzo di una marmitta catalitica.

La temperatura dei fumi combusti è prevista pari a circa 430 °C a monte del recupero energetico e pari a circa 120 °C a valle dello stesso. Il camino di espulsione dei gas esausti avrà un’altezza pari a circa 11 metri dal piano campagna.

Si prevede un utilizzo dell’impianto per circa 7.500 ore/anno con un carico medio di processo pari a 1.100 kW elettrici e 1.150 kW termici: il minimo tecnico, pari al 50% del carico massimo, risulterà pari a 600 kW elettrici e 734 kW termici.

Appare opportuno ricordare che l’art. 11 comma 7 del D.Lgs 115/2008, relativo all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, ha stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il sopra citato art. 8 del D. Lgs 8.02.2007, n. 20 al comma 2 ha a sua volta stabilito che: “L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

In accordo con quanto sopra esposto, con nota prot. n. 303884 del 19.07.2018 indirizzata al Comune di Casale sul Sile, alla Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV competente per territorio, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, alla società ENEL Distribuzione S.p.A. e alla società proponente è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione prescrivendo alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota protocollo regionale n. 323015 del 2.08.2018, è stato chiesto alla società “Enel.si S.r.l.”, di presentare alcune integrazioni relative, tra l’altro, alla valutazione di impatto acustico e alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della DGR 29.08.2017 n. 1400.

Si deve ora dar conto che precedentemente all’indizione della Conferenza di Servizi, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota assunta al protocollo regionale al n. 198738 del 29.05.2018, aveva già trasmesso per conoscenza il proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento.

Con nota protocollo regionale n. 323045 del 2.08.2018, è stato comunicata anche al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto e a alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, l’indizione della suddetta Conferenza di Servizi.

Il Comune di Casale sul Sile con nota assunta al protocollo regionale al n. 323722 del 2.08.2018, ha comunicato il proprio parere favorevole all’intervento, chiedendo una particolare attenzione nelle valutazioni degli impatti acustici.

L’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con nota assunta al protocollo regionale al n. 372260 del 6.08.2018, ha comunicato che per l’espressione del proprio parere risultavano necessarie delle integrazioni che ha dettagliatamente elencato. Ha inoltre segnalato la necessità di coinvolgere nel procedimento la Soprintendenza competente per zona. 

La Provincia di Treviso con nota assunta al protocollo regionale al n. 345337 del 23.08.2018, ha comunicato il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

Valori limite - Le emissioni in atmosfera del gruppo elettrogeno, composto da motore a 4 tempi MWM TCG2020 V12, alimentato a gas naturale con potenza termica immessa di 2.819 kW, deve garantire il rispetto dei valori limite stabiliti al paragrafo 3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 "Motori, fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi" … omissis … La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 16911 -1 e 2 e la norma UNI EN 15259.

Il condotto di adduzione e scarico delle emissioni deve essere provvisto di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse con geometria e dimensioni corrispondenti a quelle definite ne1 documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.

L'accessibilità ai punti di misura e campionamento delle emissioni deve essere conforme alle indicazioni riportate nel citato documento di riferimento.

Per la verifica del rispetto dei valori limite devono essere utilizzati i seguenti metodi analitici:

  • Metodi di cui alla norma UNI l6911-1 e 2:2013 e UNI EN 15259:2008 per la misura della portata del flusso gassoso convogliato
  • Metodo di cui alla norma UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto
  • Metodo di cui alla norma UNI EN 15058:2006 per la determinazione del monossido di carbonio
  • Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri
  • Metodo di cui alla norma UNI EN 14789:2006 per la determinazione del tenore di ossigeno.

Messa in esercizio dell’impianto - Il gestore comunica alla Regione, alla Provincia e a1 Dipartimento ARPAV di Treviso la messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno quindici giorni.

Il periodo massimo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto viene stabilito in 30 giorni. I risultati delle misurazioni devono essere trasmessi dalla ditta alla Regione, alla Provincia e al Dipartimento ARPAV di Treviso entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime dell'impianto.

Per la quantificazione di ciascun inquinante il numero massimo di prelievi è di tre ed il tempo di campionamento, per ciascuna misura e per ciascun inquinante, deve essere di un'ora nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto.

Misure di autocontrollo periodiche - Il gestore deve effettuare misure di autocontrollo con periodicità semestrale dalla data di messa a regime dell'impianto trasmettendo i risultati delle misurazioni alla Regione, alla Provincia e al Dipartimento ARPAV di Treviso.” 

La società “Enel.si S.r.l.” con nota assunta al protocollo regionale al n. 362628 del 6.09.2018, ha provveduto a trasmettere le integrazioni precedentemente richieste, anche relativamente alla VINCA e al documento di “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota assunta al protocollo regionale al n. 368333 del 11.09.2018, ha espresso il seguente parere: “Si prende atto che i manufatti relativi all'impianto andranno ad occupare la superficie erbacea adiacente all'area produttiva senza interferire con la vegetazione arboreo arbustiva della cava e di pertinenza dell'attività produttiva, così come i tubi del gas interrati.Tuttavia, pur ritenendo le opere in progetto compatibili con il valore paesaggistico del sito, si ritiene, data l'eterogeneità dei manufatti, che l'insieme degli stessi debba in qualche modo essere mascherato (ad es. da pannelli grigliati ed essenze rampicanti) al fine di attutirne la presenza. Si evidenzia, come già comunicato con nota n.16475 del 23.08.2018, che le attività in progetto interessano un'area a potenzialità archeologica, in quanto caratterizzata da intensa frequentazione, a carattere rurale e funerario, in età romana. Per tali ragioni, si ritiene opportuno che le attività che comportino manomissione del suolo a quote più profonde di 0,40 m siano effettuate con assistenza archeologica da parte di un'impresa di archeologi professionisti di provata esperienza (d.lgs. 42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo competente per territorio di questa Soprintendenza. La documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard di questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica in seguito al termine dei lavori. Si resta in attesa di conoscere il nominativo della ditta di archeologi incaricata e la data di inizio dei lavori.

L’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con nota assunta al protocollo regionale al n. 375322 del 17.09.2018, ha trasmesso il proprio parere favorevole con la prescrizione che “La ditta Dopla S.p.A. dovrà rendere permeabile una porzione del proprio lotto, che attualmente risulta impermeabilizzato, per una superficie pari alla porzione concessa in diritto di superficie alla ditta Enel-si S.r.l.

Il Dipartimento ARPAV di Treviso con nota assunta al protocollo regionale al n. 380854 del 19.09.2018, ha trasmesso il proprio parere favorevole con delle proposte di prescrizioni in tema di rumore e richiamando quelle in tema di emissioni in atmosfera, pervenute con nota assunta al protocollo regionale con n. 360714 del 5.09.2018, sopra riportate. In particolare relativamente al rumore, ARPAV ha proposto: “ … che venga prescritta una valutazione di impatto acustico post-operam, con particolare riferimento ai ricettori R1, R2, R4 e R5. La valutazione dovrà includere la verifica del rispetto, da parte dell'impianto di trigenerazione, del limite differenziale presso i suddetti ricettori abitativi. Per la predisposizione della valutazione dovranno essere seguite le Linee guida di cui alla DDG Arpav n. 3/2008 (reperibili sul sito internet dell’Agenzia all'indirizzo( http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/rumore/documentazione-di-impatto-acustico ).

È stato quindi verificato che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte nel corso del procedimento possano essere accolte.

Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, viste le conclusioni dell’Istruttoria Tecnica n. 09/2018 del 21.10.2018 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale per l’intervento e vista l’istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi, dal Comune, dalla Provincia, dalla competente Soprintendenza, dal competente Ente Parco, dall’ARPAV riportate nell’Allegato B al presente provvedimento, la struttura procedente, U.O. Tutela dell’Atmosfera, ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 20 del 08.02.2007;

VISTO il Decreto Legislativo n. 115 del 30.05.2008;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 115/2008, la società “Enel.si S.r.l.” con sede legale in via della Bufalotta n. 255 a Roma, alla costruzione ed esercizio, presso lo stabilimento produttivo della società “Dopla S.p.A.” in via Nuova Trevigiana n. 126 a Casale sul Sile (TV), di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera alimentato a gas naturale, di potenza immessa col combustibile pari a 2.819 kW, di potenza elettrica pari a circa 1.200 kW e di potenza termica recuperata pari a circa 1.257 kW, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
  5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  6. di trasmetterne il presente atto alle società “Enel.si S.r.l.” di Roma e “DOPLA S.p.A.” di Casale sul Sile, al Comune di Casale sul Sile, alla Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV di Treviso, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, a Enel Distribuzione S.p.A. e all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

1824_AllegatoA_383719.pdf
1824_AllegatoB_383719.pdf

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