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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 124 del 14 dicembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1776 del 27 novembre 2018

Integrazione alla D.G.R. n. 634 dell'11 maggio 2016 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto". Misure di riduzione del rischio e biosicurezze negli allevamenti avicoli.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ha lo scopo di definire misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli, prevedendo una integrazione alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, che disciplina misure di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria in regione Veneto.
La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame, che può avere gravi ripercussioni sulla salute dei volatili domestici e selvatici e sulla redditività degli allevamenti avicoli. La via di introduzione della malattia è rappresentata dal contatto tra la popolazione domestica e la fauna selvatica, in cui la presenza del virus influenzale nei volatili selvatici, e in particolare negli uccelli acquatici migratori, costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tale virus nelle aziende che allevano pollame o altri volatili in cattività, con il rischio di un’ulteriore diffusione del virus da una azienda infetta ad altre aziende, che potrebbero determinare gravi perdite economiche.

A partire dall’inizio degli anni 2000, la Regione del Veneto è stata coinvolta in numerose epidemie di influenza aviaria sia a bassa sia ad alta patogenicità. È risaputo che la Regione è la prima produttrice a livello nazionale per quanto riguarda il pollame e in particolare l’allevamento del tacchino da carne, che rappresenta la specie a maggior rischio di diffusione della malattia. L’area costituita dalla provincia di Verona e di Vicenza a sud dell’autostrada A4, e la parte a sud della provincia di Padova è il territorio a più elevata densità di allevamenti di tacchini da carne a livello nazionale e tra le più dense a livello europeo.

Per far fronte alle varie epidemie di influenza aviaria, a livello regionale sono state emanate nel tempo diverse norme, ad integrazione di quanto disposto a livello nazionale, relative a controlli straordinari nei confronti della malattia e alle misure minime di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli del Veneto: l’ultimo provvedimento in materia è costituito dalla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 “Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto”.

Nel 2017 si è assistito in Italia a una nuova emergenza epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), nel corso della quale sono stati abbattuti milioni di volatili con un costo per la pubblica amministrazione che ha superato i 40.000.000,00 di euro a livello nazionale (circa 11 milioni solo nella Regione del Veneto); a questi vanno aggiunti i costi del danni indiretti (impossibilità per gli allevatori di attuare regolari cicli produttivi, blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, distruzione delle uova da cova e dei pulcini in incubatoio per l’impossibilità di accasarli in aree di restrizione, etc.). Inoltre non va sottovalutato il possibile rischio per l’uomo sostenuto dai virus influenzali aviari.

A seguito di tale epidemia di HPAI, al fine di ridurre il rischio di diffusione della citata malattia, il Ministero della Salute con il provvedimento DGFSAF prot. n. 19967 del 31/08/2017 e successive modifiche e integrazioni ha previsto:

-   campionamenti straordinari  negli allevamenti avicoli (in particolare di tacchini da carne, ovaiole e anatidi);
-   misure di biosicurezza più stringenti per l’allevamento, il trasporto e  la macellazione degli avicoli;
-   divieto di allevamento all’aperto di volatili negli allevamenti delle Regioni considerate maggiormente a rischio di influenza aviaria (tra le quali il Veneto), fatta salva la possibilità di deroga per talune tipologie di allevamenti (di piccole dimensioni, amatoriali e che non commercializzano i propri volatili);
-   regolamentazione dello svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli;
-   divieto di utilizzo degli uccelli da richiamo dell’ordine degli Anseriformi e Caradriformi, nonché della loro detenzione in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.

Il citato provvedimento ministeriale, adottato in applicazione alla decisione di esecuzione (UE) 2017/261, è stato prorogato (con le debite modifiche e integrazioni) fino al 30 giugno 2018, termine di applicazione di tale decisione: dopo tale data, a livello comunitario si è ravvisata la necessità di rivedere le misure precedentemente stabilite, tenendo conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione Europea e nei Paesi Terzi, dell’esperienza che gli Stati membri hanno acquisito nell’attuazione delle misure disposte dalla suddetta decisone e del parere adottato il 14 settembre 2017 dalla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (parere EFSA 2017). In tale relazione scientifica, si evidenzia tra l’altro che gli allevamenti all’aperto rappresentano un maggior rischio di introduzione di virus influenzali rispetto agli allevamenti al chiuso.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L.205 del 14 agosto 2018 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate, nonché sistemi di individuazione precoce dei rischio di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici dei virus influenzali ad alta patogenicità. Tale provvedimento dispone tra l’altro:

-   le modalità di individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità;
-   le misure di riduzione del rischio e di biosicurezze rafforzate.

La Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in considerazione dell’importanza del proprio patrimonio avicolo, delle sue ripercussioni anche dal punto di vista economico, già dalla primavera di quest’anno, alla luce dei documenti preliminari della Commissione Europea, ha commissionato uno studio all’IZS delle Venezie in merito all’applicazione di misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli della Regione del Veneto.  

Detto studio ha identificato come “Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI ai sensi dell’art. 3 della decisione (UE) 2018/1136” la provincia di Verona a sud dell’autostrada A4.

E’ pertanto necessario integrare quanto previsto dalla D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016, con quanto disposto nell’Allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, inserendo la suddetta “Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI ai sensi dell’art. 3 della decisione (UE) 2018/1136”.

In tale zona andranno applicate le misure di riduzione del rischio previste dall’art. 4 di tale decisione, tra le quali, in particolare, figura:

-   il divieto di costruzione di nuovi allevamenti di pollame all’aperto (compresa la riconversione di strutture preesistenti ad allevamenti all’aperto);
-   gli allevamenti preesistenti che detengono pollame all’aperto (compresi gli allevamenti biologici) devono garantire, in caso di necessità legata alla situazione epidemiologica e nei periodi a rischio, la possibilità di tenere al chiuso i propri animali;
-   il divieto di allevamento promiscuo (in uno stesso allevamento) di anatidi e altre specie di pollame.

L’individuazione della “Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI ai sensi dell’art. 3 della decisione (UE) 2018/1136” sarà soggetta alle revisioni e rivalutazioni adottate a seguito dell’evoluzione epidemiologica della situazione nazionale e internazionale della malattia e comunque dopo 2 anni dall’approvazione del presente provvedimento.

I responsabili degli allevamenti di pollame all’aperto già esistenti, siti nella suddetta zona ad alto rischio, devono predisporre un piano di adeguamento ai sopra riportati requisiti della decisione 2018/1136, con le tempistiche previste per i vari interventi, il quale andrà sottoposto alla verifica ed approvazione da parte del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell’8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO il D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005;

VISTA l’O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006;

VISTO il D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009;

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9;

VISTO il D.M. del 25 giugno 2010;

VISTO il D.M. 13 novembre 2013;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016;

VISTA la D.G.R. n.802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della L.R. n.54 del 31/12/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2014, n.14” con la quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n.1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n.54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS del Veneto;

VISTA la decisione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018,

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A alla presente deliberazione, ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente provvedimento;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1776_AllegatoA_383216.pdf

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