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Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1730 del 19 novembre 2018
Convenzione con le Organizzazioni di Volontariato AIB e con l'Associazione Nazionale Alpini per regolamentare l'impiego del volontariato nelle attività connesse all'antincendio boschivo. - Definizione impiego risorse per l'anno 2018.Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6. - Deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 10 ottobre 2016.
Con il presente provvedimento si procede alla individuazione delle risorse da assegnare nell’anno 2018, alle Organizzazioni di Volontariato che svolgono attività antincendi boschivi e che per tale finalità sono espressamente convenzionate con la Regione del Veneto.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi” prevede che, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, la Regione possa avvalersi anche di Organizzazioni di Volontariato, previa sottoscrizione di apposita convenzione, sulla base della quale la Giunta regionale può concedere contributi per le spese di organizzazione e funzionamento delle stesse (art. 6 commi 2 e 3).
Il 10 ottobre 2016, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1558, il nuovo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni di Volontariato antincendi boschivi, oltre che con l’Associazione Nazionale Alpini, per regolamentarne l’impiego nelle attività antincendi boschivi (aib).
Detta convenzione, di durata quadriennale, prevede che annualmente la Giunta regionale sulla base delle disponibilità di bilancio, possa concedere contributi al fine di sostenere l’operatività delle Organizzazioni, individuando gli importi da corrispondere sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dalle Organizzazioni firmatarie della convenzione alle Unità Organizzative forestali.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende individuare le risorse da assegnare alle Organizzazioni di Volontariato e alle squadre appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini firmatarie della convenzione e indicate nell’Allegato A, destinate al rimborso delle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018, nel rispetto di quanto indicato nella convenzione stessa, tenuto conto delle rendicontazioni di spesa istruite dalle strutture forestali regionali competenti per territorio e delle somme anticipate con Decreto del Direttore della Direzione regionale Protezione civile e Polizia locale n. 264 del 15 dicembre 2017.
Con la presente deliberazione, per la finalità succitata, si individua un finanziamento complessivo massimo di € 309.800,00 e si dà avvio alle procedure di impegno e liquidazione, utilizzando le risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 13076 ad oggetto “Provvedimenti per la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi” per l’importo di 159.800,00 euro e sul capitolo di spesa n. 100867 ad oggetto “Trasferimenti per azioni in materia di Protezione Civile a carico del Fondo regionale di Protezione Civile (art. 138, c. 16, L. 23.12.2000, n. 388)”, per l’importo di € 150.000,00.
Si precisa altresì che, successivamente al provvedimento di impegno per il rimborso delle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018, qualora risulti uno stanziamento residuo sui capitoli succitati si provvederà, nei limiti del finanziamento complessivo di € 309.800,00, all’assegnazione e all’impegno di un ulteriore contributo, quale anticipo per le spese riferite al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, proporzionalmente assegnato sulla base dei seguenti criteri:
Il contributo relativo al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 verrà erogato in un’unica soluzione e l’acconto sarà conteggiato nel piano di riparto relativo all’anno 2019. Rimane l’obbligo per il beneficiario di provvedere alla restituzione delle somme erogate in anticipazione qualora la rendicontazione di spesa dovesse risultare inferiore all’importo liquidato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1558 del 10 ottobre 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2063 del 14 dicembre 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1285 del 10 settembre 2018;
VISTO il D.S.G.P. 11 gennaio 2018, n. 1 “Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020”;
delibera
(seguono allegati)
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