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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 07 dicembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1671 del 12 novembre 2018

Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Anno 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto che l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’Istituto Oncologico Veneto, non presentando le condizioni previste dall’articolo 1, comma 524, lettere a) e b) della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii., nell’anno 2018 non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 28 dicembre 2015 n. 208  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), introduce lo strumento dei piani di rientro aziendali al fine di migliorare l’efficienza e riqualificare la qualità assistenziale delle strutture ospedaliere pubbliche.

Tale legge, così come successivamente modificata in particolare dalla L. 232/2016, all’art. 1, comma 524,  prevede che ciascuna Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, individua con apposito provvedimento della Giunta regionale, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro (con modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi stabilite da un apposito decreto ministeriale); b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo una specifica metodologia (stabilita da un apposito decreto ministeriale).

Il successivo comma 528, stabilisce che gli enti individuati con l’apposito provvedimento regionale, presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

Il decreto del Ministero della Salute di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, del 21 giugno 2016, ha fornito la metodologia per individuare le Aziende Ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che presentano inefficienze gestionali (ossia si trovano nella condizione prevista alla lett. b, comma 524, art. 1 della L. 232/2016), ha definito le modalità per l’individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende.  Il medesimo decreto, inoltre, ha definito anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Applicando tali metodologie e parametri alle risultanze dei bilanci di esercizio 2015 dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell’Istituto Oncologico Veneto, la Giunta regionale ha potuto prendere atto con deliberazione n. 1633 del 21 ottobre 2016 che per tali enti non ricorrevano le condizioni previste dall’art. 1, comma 524 lett. a) e b), con la conseguenza che nessuno di tali enti nell’anno 2016, era soggetto a piano di rientro ai sensi della citata normativa.

La stessa situazione è stata riscontrata nell’anno 2017, con DGR n. 1297 del 16 agosto 2017.

Per quanto riguarda l’anno 2018, la situazione riscontrata è quella di seguito descritta.

Con deliberazione n. 1056 del 17 luglio 2018, la Giunta regionale ha approvato i bilanci di esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie del SSR Veneto, inclusi quelli degli enti in questione, ovvero l’Azienda Ospedaliera di Padova, L’azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’IRCCS IOV.

Sulla base delle verifiche svolte da Azienda Zero, effettuate applicando la metodologia di calcolo stabilita dal decreto ministeriale 21 giugno 2016, ai valori di Bilancio agli Enti del SSR sopracitati, è stato possibile accertare che nessuno degli enti in questione presentano le condizioni descritte all’art. 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015 (aggiornate nei valori dal comma 390 della L. 232/2016). Ciò risulta, dall’indicatore di scostamento che mostra un valore negativo (costi – ricavi), come indicato nella seguente tabella:
 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 AO PD AOUI VR IOV
Indicatori:      
SCOSTAMENTO VALORE ASSOLUTO - € 68.349.835 - € 78.205.931 - € 27.650.159
SCOSTAMENTO % -11,72% -12,85% -23,71%

 

Inoltre, sempre sulla base delle verifiche svolte da Azienda Zero, è stato possibile accertare che nessuno degli enti interessati di cui sopra, presenta le condizioni descritte all’art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015 citata. Risultano infatti rispettati i parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure e non vi sono nelle strutture degli enti interessati, aree cliniche che - in base alle risultanze dell’esercizio 2017 - presentano:

  • un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa (5) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 15% delle dimissioni totali;
  • un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa (4) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 33% delle dimissioni totali.

Tutto ciò premesso e considerato, pertanto, con il presente provvedimento si prende atto che l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’Istituto Oncologico Veneto non presentano le condizioni previste dall’articolo 1, comma 524, lettere a) e b) della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa nell’anno 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"” articolo 2 comma 2;

VISTO l’art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO l’art. 1 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016;

VISTO il decreto 21 giugno 2016 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1633 del 21 ottobre 2016;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1114 del 13 luglio 2017;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1297 del 16 agosto 2017;

VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione della normativa sull’individuazione delle aziende da sottoporre a piano di rientro aziendale del 6 settembre 2016, pervenuto in data 3 ottobre 2016.

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’Istituto Oncologico Veneto non presentano le condizioni previste dall’articolo 1, comma 524, lettere a) e b)  della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, nell’anno 2018 non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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