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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1636 del 06 novembre 2018
Aggiornamento dei criteri obiettivi di erogazione dei sussidi straordinari a favore degli studenti universitari che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico. Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, art. 3, comma 1, lett. d) e art. 23.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale provvede ad aggiornare i criteri obiettivi di erogazione dei sussidi straordinari, già stabiliti con DGR n. 1267 del 20/04/1999, che ciascun ESU–Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario può erogare agli studenti universitari che si trovino in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, entro i limiti del due per cento dell’importo del contributo regionale annuale di funzionamento, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), e dall’art. 23 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.
L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha dato attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, per disciplinare la concreta realizzazione del Diritto allo Studio Universitario, mediante l’adozione della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
Con questo intervento normativo sono state previste una serie di misure e di servizi destinati agli studenti universitari con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il concreto esercizio del Diritto allo Studio Universitario. In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. d), e l’art. 23 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 individuano i “sussidi straordinari” tra gli interventi rivolti agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico.
I sussidi straordinari rappresentano un intervento di carattere monetario che il Direttore dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario può erogare con provvedimento motivato e documentato, sulla base di criteri obiettivi fissati dalla Giunta regionale, nel corso degli studi di ogni singolo studente, di importo tale che, sommati agli altri benefici eventualmente fruiti dal medesimo in forma diretta, non risultino superiori agli importi fissati per la borsa di studio.
Con deliberazione n. 1267 del 20/4/1999 la Giunta regionale ha approvato i seguenti criteri obiettivi ai fini dell’assegnazione degli eventuali sussidi straordinari:
A fronte delle diversificate situazioni di disagio economico e familiare manifestate dagli studenti, nel corso degli anni, per accedere al beneficio in questione, gli ESU hanno espresso la volontà di aggiornare i criteri da applicare ai fini dell’assegnazione dei sussidi straordinari di cui alla DGR n. 1267/1999.
Pertanto si è provveduto ad acquisire dagli ESU le proposte di modifica e a condividerne i contenuti. In particolare, si propone di:
Premesso quanto sopra, si propone di modificare come segue i criteri obiettivi che gli ESU sono tenuti ad applicare ai fini dell’assegnazione degli eventuali sussidi straordinari:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTE le DDGR n. 2238/1998 e n. 3793/1998;
VISTA la DGR n. 1267 del 20/04/1999;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
delibera
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