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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 114 del 16 novembre 2018


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1636 del 06 novembre 2018

Aggiornamento dei criteri obiettivi di erogazione dei sussidi straordinari a favore degli studenti universitari che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico. Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, art. 3, comma 1, lett. d) e art. 23.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale provvede ad aggiornare i criteri obiettivi di erogazione dei sussidi straordinari, già stabiliti con DGR n. 1267 del 20/04/1999, che ciascun ESU–Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario può erogare agli studenti universitari che si trovino in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, entro i limiti del due per cento dell’importo del contributo regionale annuale di funzionamento, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), e dall’art. 23 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha dato attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, per disciplinare la concreta realizzazione del Diritto allo Studio Universitario, mediante l’adozione della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

Con questo intervento normativo sono state previste una serie di misure e di servizi destinati agli studenti universitari con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il concreto esercizio del Diritto allo Studio Universitario. In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. d), e l’art. 23 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 individuano i “sussidi straordinari” tra gli interventi rivolti agli studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico.

I sussidi straordinari rappresentano un intervento di carattere monetario che il Direttore dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario può erogare con provvedimento motivato e documentato, sulla base di criteri obiettivi fissati dalla Giunta regionale, nel corso degli studi di ogni singolo studente, di importo tale che, sommati agli altri benefici eventualmente fruiti dal medesimo in forma diretta, non risultino superiori agli importi fissati per la borsa di studio.

Con deliberazione n. 1267 del 20/4/1999 la Giunta regionale ha approvato i seguenti criteri obiettivi ai fini dell’assegnazione degli eventuali sussidi straordinari:

  1. il destinatario del provvedimento di assegnazione del sussidio straordinario potrà essere solo lo studente sino al I° anno fuori corso, non assegnatario di borsa di studio nell’Anno Accademico in corso;
  2. l’assegnazione del sussidio straordinario potrà avvenire una sola volta nel corso di studi dello studente;
  3. gli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta, sommabili ai sussidi straordinari, potranno essere il servizio abitativo ed il servizio di ristorazione;
  4. la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente viene individuata con riferimento alle seguenti fattispecie:
    1. studenti in possesso della condizione economica prevista per l’accesso alle borse di studio regionali ai sensi delle DDGR n. 2238/1998 e n. 3793/1998, i quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle predette provvidenze, per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave certificati di un componente del nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza);
    2. studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle borse di studio regionali ai sensi delle DDGR n. 2238/1998 e n. 3793/1998, la cui condizione economica, decorsi i termini per l’accesso alle predette provvidenze, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l’accesso alle predette provvidenze (oramai non più consentito) e tale da compromettere il proseguimento degli studi.

A fronte delle diversificate situazioni di disagio economico e familiare manifestate dagli studenti, nel corso degli anni, per accedere al beneficio in questione, gli ESU hanno espresso la volontà di aggiornare i criteri da applicare ai fini dell’assegnazione dei sussidi straordinari di cui alla DGR n. 1267/1999.

Pertanto si è provveduto ad acquisire dagli ESU le proposte di modifica e a condividerne i contenuti. In particolare, si propone di:

  • estendere la concessione del sussidio agli studenti in possesso della condizione economica prevista per l’accesso alle borse di studio ma che siano privi del requisito di merito imputabile all’interruzione o alla sospensione degli studi dovuta a gravi motivi documentati che abbiano impedito di studiare e/o di frequentare le lezioni;
  • prevedere un nuovo ulteriore criterio per la concessione del beneficio in questione a favore degli studenti che siano in possesso del requisito relativo alla condizione economica e al requisito di merito previsti per l’accesso alle borse di studio regionali, che non abbiano partecipato al concorso per ottenerne l’assegnazione per gravi ragioni personali o familiari documentate.

Premesso quanto sopra, si propone di modificare come segue i criteri obiettivi che gli ESU sono tenuti ad applicare ai fini dell’assegnazione degli eventuali sussidi straordinari:

  1. il destinatario del provvedimento di assegnazione del sussidio straordinario potrà essere solo lo studente, non assegnatario di borsa di studio nell’Anno Accademico in corso, iscritto per un numero di anni, a partire da quello di prima immatricolazione, pari alla durata legale del corso più un anno;
  2. l’assegnazione del sussidio straordinario potrà avvenire una sola volta nel corso di studi dello studente;
  3. gli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta sommabili ai sussidi straordinari, potranno essere il servizio abitativo ed il servizio di ristorazione;
  4. la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente viene individuata con riferimento alle seguenti fattispecie:
    1. studenti in possesso della condizione economica prevista per l’accesso alle borse di studio regionali, i quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle predette provvidenze, per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente del nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza) o per interruzione o sospensione degli studi imputabile a gravi motivi documentati che abbiano impedito di studiare e/o di frequentare le lezioni;
    2. studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle borse di studio regionali, la cui condizione economica, decorsi i termini per l’accesso alle predette provvidenze, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l’accesso alle predette provvidenze (ormai non più consentito) e tale da compromettere il proseguimento degli studi;
    3. studenti in possesso della condizione economica e dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle borse di studio regionali, i quali non abbiano partecipato al concorso per l’assegnazione delle provvidenze per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente del nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 2238/1998 e n. 3793/1998; 

VISTA la DGR n. 1267 del 20/04/1999;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di approvare i seguenti criteri cui gli ESU- Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario dovranno attenersi per l’erogazione dei sussidi straordinari agli studenti universitari che si trovino in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), e dall’art. 23 della L.R. 07/04/1998, n. 8:
    1. il destinatario del provvedimento di assegnazione del sussidio straordinario potrà essere solo lo studente, non assegnatario di borsa di studio nell’Anno Accademico in corso, iscritto per un numero di anni, a partire da quello di prima immatricolazione, pari alla durata legale del corso più un anno;
    2. l’assegnazione del sussidio straordinario potrà avvenire una sola volta nel corso di studi dello studente;
    3. gli altri benefici eventualmente fruiti in forma diretta sommabili ai sussidi straordinari, potranno essere il servizio abitativo ed il servizio di ristorazione;
    4. la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico dello studente viene individuata con riferimento alle seguenti fattispecie:
      1. studenti in possesso della condizione economica prevista per l’accesso alle borse di studio regionali, i quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle predette provvidenze, per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente del nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza) o per interruzione o sospensione degli studi imputabile a gravi motivi documentati che abbiano impedito di studiare e/o di frequentare le lezioni;
      2. studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle borse di studio regionali, la cui condizione economica, decorsi i termini per l’accesso alle predette provvidenze, sia improvvisamente peggiorata e divenuta quella prevista per l’accesso alle predette provvidenze (ormai non più consentito) e tale da compromettere il proseguimento degli studi;
      3. studenti in possesso della condizione economica e dei requisiti di merito previsti per l’accesso alle borse di studio regionali, i quali non abbiano partecipato al concorso per l’assegnazione delle provvidenze per gravi ragioni personali documentate (malattia grave certificata e cause comparabili) o per gravi ragioni familiari documentate (decesso o malattia grave, certificati, di un componente del nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza);
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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