Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 13 novembre 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1586 del 30 ottobre 2018

"Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Salizzole (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (colture agricole dedicate) e effluenti zootecnici di origine bovina rilasciata alla “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 389 del 24 febbraio 2009 - << Comune di Salizzole (VR) - ditta “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino S.S.”. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia  alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine  zootecnica e di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 24 febbraio 2009, la “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.” (CUAA 00733840235) con sede legale e operativa in via Spolverine, n. 14 – Comune di Salizzole (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Salizzole (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico bovino, pari a 6.069 tonnellate all’anno tal quali ossia il 24 % in peso della biomassa complessiva) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 19.700 t/a t. q. ossia il 76 % della biomassa), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In precedenza al rilascio dell’autorizzazione unica, il 13 novembre 2008, la medesima Società agricola aveva comunicato al Comune di Salizzole (VR) la messa in esercizio dell’impianto in argomento, avendo avviato presso i medesimi Uffici comunali l’iter di una denuncia di inizio attività ai sensi del DPR n. 380/2001.

A seguito di sopralluogo da parte di personale regionale presso l’impianto termoelettrico in argomento, in data 15 dicembre 2016 sono state riscontrate delle difformità tra quanto costruito e quanto autorizzato con DGR n. 389/2009.

Ravvisando l’ipotesi di infrazione al comma 3, dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha attivato, nei confronti della “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.” la contestazione della violazione alle prescrizioni n. 6. e 8., contenute nell’allegato alla più volte citata DGR n. 389/2009.

Contestualmente, il responsabile del procedimento regionale, constatata la necessità di acquisire dei pareri in sanatoria delle opere e strutture già realizzate, formalizzava la proposta di indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona. 

In data 30 ottobre 2017 la Società agricola interessata ha formalizzato l’istanza di modifica e integrazione al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 389/2009, prevedendo in sintesi:

  • la presa atto dell’ampliamento silos stoccaggio biomassa vegetale;
  • la presa atto della variazione dimensionale silos stoccaggio biomassa vegetale;
  • la presa atto dell’installazione di un impianto di essiccazione dei foraggi.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria alla medesima data di inoltro dell’istanza, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii..

A seguito degli esiti favorevoli della Conferenza di servizi indetta e convocata in data 21 dicembre 2017, acquisito l’adeguamento della documentazione tecnico-amministrativa, in ultima, in data 4 settembre 2018 con nota protocollo regionale n. 359447 del 4 settembre 2018, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.”,  una modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 450810 del 30 ottobre 2017, n. 23611 del 22 gennaio 2018 e n. 359447 del 4 settembre 2018).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 24 febbraio 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lgs n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

DATO ATTO che:

  • con contratto di affitto di fondo rustico registrato all’Ufficio delle Entrate di Verona 2 il 15 dicembre 2014, al n. 4395, serie 1T e trascritto a Verona il 15 dicembre 2014 al n. 40400 del Registro Generale e al n. 28094 del Registro Particolare, come da atto notarile del 24 novembre 2014 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone (VR), la “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.” ha disponibilità delle superfici interessate dall’impianto di produzione di energia in Comune di Salizzole, foglio 35, mappale n. 138;

CONFERMATO che:

  • con nota protocollo n. 450810 del 30 ottobre 2017, la “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.” ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010 e s. m. e i. (DGR n. 253/2012), perizia di stima, asseverata dal dott. Alberto Benincà iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali al n. 454 e giurata presso L’Ufficio del Giudice di Pace di Verona il 9 marzo 2017, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare di euro 352.594,94 (euro  trecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquattro / 94);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 24 febbraio 2009, la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 16.516 tonnellate/anno tal quali, ossia il 77 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 5.013 t/a t.q., ossia il 23 % del totale in peso;
  1. di confermare l’autorizzazione della produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello J 416 GS-A25) di potenza termica nominale unitaria di 2,403 MW, di cui 0,999 MWelettrici (1,179 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 E3 e));
  2. di confermare in capo alla “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.” (CUAA 00733840235) con sede legale e operativa in via Spolverine, n. 14 – Comune di Salizzole (VR), l’autorizzazione unica delle opere e impianti di cui ai precedenti punti 2. e 3., catastalmente individuati nel Comune di Salizzole (VR), foglio 35, mappale n. 138, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n.  581464/59.08 del 4 novembre 2008 n. 10143/48.24 del 9 gennaio 2009 e n. 49078/48.24 del 28 gennaio 2009, n. 450810 del 30 ottobre 2017;
  3. di confermare il punto n. 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 24 febbraio 2009, con il quale Società agricola individuata al precedente punto è stata autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica, denominata “CAZZOLA”, ubicato nel Comune di Salizzole (VR), foglio 35, mappale n. 138, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n.10143/48.24 del 9 gennaio 2009 e n. 49078/48.24 del 28 gennaio 2009;
  4. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 24 febbraio 2009, la “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.” all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 623 kW, pari a complessivi 4.984 MWh/anno (44 % della producibilità termica potenziale, pari a 11.232 MWh/anno), individuato nel Comune di Salizzole (VR), foglio 35, mappale n. 138. e il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 10143/48.24 del 9 gennaio 2009, n. 450810 del 30 ottobre 2017, a servizio:
  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di cofermentazione anaerobica (124 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive e uffici aziendali (110 kW);
  • dell’essiccatoio foraggi (389 kW);
  1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato al punto 5. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 24 febbraio 2009 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
  2. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6. inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Salizzole (VR), foglio 35, mappale n. 138 (parte), perdono efficacia e quindi decadono il 23 novembre 2029, termine ultimo di validità del contratto di affitto di fondo rustico allegato alla documentazione di progetto;
  3. di comunicare, alla “Società agricola Cazzola Francesco e Luigino s.s.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’’autorizzazione unica – DGR n. 389/2009;
  4. di approvare, l’importo di euro 352.594,94 (  euro  trecentocinquantaduemilacinquecento novantaquattro  /94  ), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., utili  per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate dall’impianto termoelettrico;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1586_AllegatoA_381132.pdf

Torna indietro