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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 06 novembre 2018


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1541 del 22 ottobre 2018

Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2018. - L.R. n. 7 del 23/02/2016 articolo 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 2 della Legge regionale n.7 del 23 febbraio 2016 ed in riferimento alla L.R. 28/2018 di Assestamento di Bilancio della Regione Veneto, si stabilisce l’entità dei contributi da erogare a favore dei Comuni, per l'anno 2018, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento di acque minerali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con L.R. n.40 del 10/10/1989, la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa, nel preminente interesse generale.

L’articolo 15 della succitata legge regionale, relativo ai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, stabilisce, in particolare ai commi 1 e 2, che il concessionario debba corrispondere alla Regione, oltre al diritto anticipato annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione, anche il diritto proporzionale determinato per ogni metro cubo imbottigliato di acqua minerale e suoi derivati.

La Regione, con L.R. n.7 del 23 febbraio 2016, ha introdotto, con il comma 5 dell’articolo 2, forme di compensazione per i Comuni nel cui territorio insistono stabilimenti con impianti di imbottigliamento, stabilendo che, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti provocati dagli stabilimenti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni medesimi un contributo, ripartito sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai Comuni montani.

In attuazione di quanto disposto dalla L.R. 7/2016, il riparto dei contributi a favore dei Comuni per l’anno 2018 va eseguito in misura proporzionale ai metri cubi di acqua minerale e dei suoi derivati, imbottigliati nell’anno 2017 negli impianti siti nel comune di riferimento, come risultanti dai dati statistici comunicati dalle ditte concessionarie ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 40/1989.

Inoltre, in attuazione della disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 2 della L.R. n.7/2016 che impone di porre particolare attenzione agli effetti diretti ed indiretti degli impianti a carico dei comuni montani, prima di calcolare la percentuale di riparto del contributo, si procede con il raddoppio dei volumi imbottigliati nei comuni montani, ritenendo di confermare i criteri già stabiliti con D.G.R. 847/2016 e con D.G.R. 1883/2017.

Infine si è ritenuto di prevedere, come forma di perequazione, un contributo minimo fisso pari a € 10.000,00 (Euro diecimila) per ciascun Comune sede di impianti di imbottigliamento.

I Comuni nei quali hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente, in attività, sono i seguenti: Fonte in provincia di Treviso, Scorzè in provincia di Venezia, San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, nonché Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio in provincia di Vicenza. Per le finalità di cui al presente provvedimento si considerano comuni montani, ai sensi della L.R. 40/89, i comuni di Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Per l’anno 2018 la Regione del Veneto, con L.R. n.28 del 07 agosto 2018 – Assestamento del Bilancio di Previsione 2018-2020  ha individuato in € 500.000,00 (Euro cinquecentomila) la disponibilità di competenza e di cassa, da ripartire tra i Comuni beneficiari del contributo, nel capitolo di spesa n. 102642 “Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall’attività di imbottigliamento acque minerali – trasferimenti correnti” assegnato alla Direzione Difesa del Suolo.

Tanto premesso, sulla base dei volumi imbottigliati per il 2017, come comunicati dai concessionari, si ripartiscono i contributi tra i Comuni aventi diritto, nei termini sotto riportati:

 

Comuni sede di impianto di imbottigliamento in attività nel 2017

Comune

Provincia

Volumi
 Imbottigliati
[mc]

Volumi  imbottigliati con raddoppio per comuni montani*
[mc]

Percentuale
di riparto
[%]

Importo contributi in proporzione ai volumi
imbottigliati
[€]

Importo del contributo fisso
[€]

Totale contributi
[€]

Fonte

TV

459,384

459,384

0,02

 86,00

10.000,00

 10.086,00

Scorzè

VE

1.485.883,624

1.485.883,624

54,50

 234.350,00

 10.000,00

 244.350,00

San Giorgio in Bosco

PD

428.852,580

428.852,580

15,73

 67.639,00

 10.000,00

 77.639,00

Recoaro Terme*

VI

68.320,529

136.641,058

5,01

 21.543,00

 10.000,00

 31.543,00

Posina*

VI

99.581,035

199.162,070

7,31

 31.433,00

 10.000,00

 41.433,00

Torrebelvicino*

VI

4.384,000

8.768,000

0,32

 1.376,00

 10.000,00

 11.376,00

Valli del Pasubio*

VI

233.192,190

466.384,380

17,11

 73.573,00

 10.000,00

 83.573,00

 

Totali

2.320.673,342

2.726.151,096

100,00

 430.000,00

 70.000,00

 500.000,00

 

Si ritiene di disporre che all’impegno e liquidazione dei contributi, a valere sul bilancio regionale esercizio 2018, provveda il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con proprio successivo provvedimento, entro il corrente esercizio finanziario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989;

VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001 – “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione”, per quanto applicabile;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. – “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 – “Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale”;

VISTO l’art. 2 della L.R. n.7 del 23/02/2016 – “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTE la D.G.R. n.847 in data 07/06/2016 e la D.G.R. n.1883 in data 22/11/2017;

VISTA la L.R. n.28 del 07/08/2018 – “Assesto del Bilancio di Previsione 2018-2020”;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 7/2016 e come in premessa esposto, il riparto del contributo, pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), da assegnare ai Comuni a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali;
     
  3. di demandare l’impegno e la liquidazione dei contributi, come sopra determinati, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo da effettuarsi entro il corrente esercizio finanziario;
     
  4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni interessati;
     
  5. di dare atto che le spese di cui si prevede l’impegno e la liquidazione con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non hanno natura di debito commerciale;
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del  D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
     
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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