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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 111 del 06 novembre 2018


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1522 del 22 ottobre 2018

Approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018 e approvazione del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2018.

Note per la trasparenza

L’Amministrazione regionale procede all’approvazione definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2018, anche sulla scorta della recente approvazione della Legge regionale n. 31/2018 avente ad oggetto “Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, nonché all’approvazione, sulla base dei medesimi presupposti, del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha statuito che "...al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche… ...con quello del personale delle amministrazioni di destinazione… ...a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio".

Sulla base di tale presupposto normativo, la Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge di propria iniziativa avente ad oggetto “Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” sul quale il Consiglio regionale, previo esame in Prima Commissione Consiliare, è andato unanimemente ad esprimere il proprio voto favorevole, approvando conseguentemente la legge regionale n. 31 del 27 settembre 2018.

L’articolato normativo determina in € 20.739.637,32 la parte stabile del nuovo fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto della Giunta regionale ed in € 8.161.791,83 il nuovo fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza.

Sull’importo del fondo per il personale del comparto, già dall’anno 2018 andranno applicate le variazioni incrementali di cui all’ultimo capoverso del primo comma della medesima legge regionale (determinazione annuale della componente variabile del fondo) e di cui al terzo comma della stessa disposizione normativa (applicazione rinnovi contrattuali).

Prima di passare all’esame e alla quantificazione di questi ulteriori interventi che con il presente provvedimento si andranno ad approvare, appare utile ricostruire il percorso che ha determinato la definizione degli importi sopra richiamati.

Per il personale del comparto è stato considerato anzitutto quanto indicato dall'articolo 12 della LR n. 11/2010, ovvero € 15.367.296,00 + € 4.210.525,00 per un totale di € 19.577.821,00 di risorse destinate al trattamento accessorio del personale regionale.

A tali importi sono state sottratte le riduzioni del fondo operate nel corso degli anni per i processi di trasferimento di funzioni e personale (anzitutto la separazione formale di cui alle LL.RR. n. 53/2012 e 54/2012 del personale della Giunta e del Consiglio), nonché le riduzioni operate ai sensi delle normative succedutesi nel tempo (tra le quali le più significative sono state l'articolo 9, comma 2 bis, DL n. 78/2010; l'articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013; l'articolo 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017) ammontanti complessivamente ad € 1.942.824,73.

A tali decurtazioni vanno aggiunte quelle conseguenti al trasferimento delle funzioni e del personale all'Azienda Zero di cui alla legge regionale 19 ottobre 2016, n.19 che ha determinato un'ulteriore riduzione del fondo per il personale del comparto calcolata in complessivi € 190.527,99 con la DGR n. 3 del 5/1/2018.

In precedenza, in applicazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 era stata implementata la parte stabile del fondo con i risparmi strutturalmente conseguiti a seguito del processo di riorganizzazione della dirigenza operato a decorrere dal 1° luglio 2016.

Sull'importo così rideterminato della sola parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto, pari ad € 17.444.468,28, è stato possibile operare l'aumento previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.

Applicando in maniera puntuale il dettato normativo si è proceduto anzitutto a determinare il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dell'Amministrazione di destinazione (personale afferente alla Giunta regionale), calcolato con riferimento all'anno 2016, pari ad € 18.540.647,50 (dati desunti dal Conto Annuale 2016).

La consistenza del personale della Giunta regionale, anch'essa desunta dal Conto Annuale 2016, al netto del personale del Consiglio regionale e di quello transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto, è invece stata determinata in 2.177,50 unità (media annua).

Il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale, con riferimento all'anno 2016, è pertanto stato determinato in € 8.514,55 pro-capite lordi.

Sempre con riferimento all'annualità 2016, il personale trasferito dalle Province (con esclusione del personale con qualifica dirigenziale) ammontava a complessive n.387 unità, determinanti, applicando ad ognuno il valore medio di cui sopra, un importo pari ad € 3.295.169,04 di necessaria integrazione dell'attuale fondo regionale.

Considerando che i fondi già comunicati e trasferiti (avendo come base di computo l'annualità 2015) dai 7 enti di area vasta ammontavano complessivamente ad € 1.803.666,07, ne consegue che l'integrazione disposta dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 è pari ad € 1.491.502,97.

La componente stabile del nuovo fondo unico per tutto il personale afferente alla Giunta regionale (comprensivo pertanto di quello trasferito dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto) ammonterà conseguentemente, dalla data del 1° gennaio 2018, a complessivi € 20.739.637,32.

Il fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale è stato invece determinato applicando al fondo di complessivi € 7.951.091,30 determinato con DGR n. 728/2016, le integrazioni legate ai singoli trattamenti accessori dei dirigenti provinciali trasferiti nei ruoli regionali e pari a complessivi € 385.545,60 così come individuati nella DGR n. 960/2016 e successivamente rettificati a seguito di comunicazioni intercorse con la Provincia di Belluno e formalizzati in sede di sottoscrizione definitiva del CCDI per il personale dirigente anno 2016.

Il valore medio pro-capite dei n. 9 dirigenti provinciali trasferiti nei ruoli regionali ammontava ad € 42.838,40, e risultava in linea con il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale nell'anno 2016.

Per la quantificazione del relativo fondo è stato altresì considerato il trasferimento di funzioni e personale, anche dirigenziale, ad Azienda Zero che ha determinato una contrazione stabile del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale pari a complessivi € 174.845,07.

Sulla base di tali presupposti, il nuovo fondo è stato determinato in complessivi € 8.161.791,83.

Ciò premesso, la determinazione della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto rimane oggetto di specifica costituzione annuale, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti al pari, per l’annualità in corso, dell’incremento di parte stabile ex art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018.

Sull’ammontare complessivo del fondo 2018 andrà in ogni caso applicata la disposizione dell’articolo 15, comma 5, del medesimo CCNL, il quale prevede che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative siano corrisposte a carico dei bilanci degli enti e non più direttamente dal fondo, avendo come espresso riferimento la destinazione 2017 per tali retribuzioni (anche del personale transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto).

La Giunta regionale, in base a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo unico 3 della citata legge regionale, potrà in ogni caso procedere alla rideterminazione del fondo, anche in via incrementale, a seguito di successive modifiche organizzative (o in applicazione di successive disposizioni contrattuali o di legge), quali, a titolo di esempio, il trasferimento del personale adibito a funzioni di polizia provinciale, per il quale, comunque, andrà nel caso estesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 in tema di armonizzazione del trattamento economico del personale della Città Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione.

Sulla base di questi presupposti, la determinazione dell’importo di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018, connesso alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, viene quantificata in complessivi € 242.881,40.

La componente variabile del fondo, non soggetta alle limitazioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, è invece determinata in complessivi € 3.404.415,13, di cui € 1.000.000,00 legati alle risorse a ciò destinate nel piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa approvato con propria precedente deliberazione n. 1194 del 14 agosto 2018.

A tali valori, in base all’espressa disposizione di cui all’art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 va sommato, con decorrenza 31.12.2018 (e quindi in qualità di risorse non oggetto di destinazione nell’anno in corso, ma a decorrere dal 2019), l’importo su base annua di ad € 83,20 per le unità di personale in servizio presso la Giunta regionale alla data del 31.12.2015.

L’applicazione matematica di tale disposizione contrattuale porta ad un ulteriore incremento delle risorse di parte stabile di € 177.632,00 a valere materialmente, come detto, dall’anno 2019.

Sempre a decorrere dall’anno 2019, la parte stabile del fondo potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale n. 31/2018, in relazione alla definizione del processo di trasferimento nei ruoli regionali del personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b) della Legge regionale n. 30/2016.

Da ultimo, il valore complessivo delle risorse destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di posizione organizzativa (sia del personale già regionale che di quello distaccato presso la Città Metropolitana di Venezia e le altre Province del Veneto) ammonta ad € 7.610.020,61.

Sulla base di tutti questi presupposti, il valore del fondo destinato al trattamento accessorio del personale regionale per l’anno 2018 può essere definitivamente quantificato, ai fini della relativa destinazione previa contrattazione, in € 16.776.913,24, cui aggiungere, come accennato, € 7.610.020,61 allocati a bilancio per il trattamento economico delle posizioni organizzative ed ulteriori € 177.632,00 ex art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018  (per un totale complessivo di € 24.386.933,85 + € 177.632,00 = € 24.564.565,85).

Tali determinazioni sono analiticamente riassunte nell’Allegato A al presente atto, quale parte integrante dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) così come modificato dall’art. 14, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010;

VISTE le Leggi regionali n. 31/1997, n. 54/2012 e n. 14/2016;

VISTA la Legge regionale n. 31/2018;

VISTO il D.Lgs n. 75/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 14 agosto 2018;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di disporre, richiamato quanto in premessa, l’integrazione del fondo per il trattamento accessorio e la produttività del personale del Comparto per l’anno 2018, così come determinato nella sua componente stabile con la Legge regionale n. 31/2018, applicando i commi 1 e 2 della norma stessa ed analiticamente riprodotto nell’Allegato A al presente atto, quale parte integrante dello stesso;
  2. di implementare, conseguentemente, le risorse stabili del fondo, quantificate dall’art. 1 della citata legge regionale n. 31/2018 in € 20.739.637,32, di complessivi € 242.881,40 in applicazione dell’articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 e quelle variabili di € 3.404.415,13, (importo non soggetto ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2018);
  3. di individuare in complessivi € 7.610.020,61 il valore delle risorse destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di posizione organizzativa (sia del personale già regionale, che di quello distaccato presso la Città Metropolitana di Venezia e le altre Province del Veneto) che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 21.05.2018, andranno corrisposte a carico dei bilanci degli enti e non più direttamente dal fondo;
  4. di approvare altresì il fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale per l’anno 2018, confermando l’importo di cui al terzo comma della citata legge regionale n. 31/2018, pari a complessivi € 8.161.791,83;
  5. di determinare in € 24.386.933,85 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, entro il corrente esercizio (cui aggiungere, dall’esercizio 2019, ulteriori € 177.632,00 di risorse stabili ex articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018), disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli dal numero 103005 al numero 103075 e dal numero 103047 al numero 103185 del bilancio 2018 che offre sufficiente disponibilità ed il successivo accantonamento nel Fondo Pluriennale Vincolato con imputazione all’esercizio 2019, relativamente al fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto e di confermare in € 8.161.791,83 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza;
  6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1522_AllegatoA_380518.pdf

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