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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 30 ottobre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 16 ottobre 2018

Integrazioni presupposti per l'assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto. Decreto legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Deliberazione/CR n. 85 del 07/08/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene integrato uno dei presupposti per l’attribuzione di contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione, già definito con DGR n. 6 del 5/1/2018, prevedendo che l’iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto deve essere effettuata entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno accademico di riferimento dal Miur

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

            Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici e, in particolare, prevede che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l’Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo del contratto, e all’art. 7, comma 1, statuisce che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38,, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

In attuazione dell’innanzi citato art. 7, la Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, oltre a disporre il finanziamento di posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitarie ha previsto la possibilità di inserire nello schema tipo del contratto nazionale apposite clausole da sottoscriversi da parte dei medici assegnatari dei contratti finanziati dalla Regione.

Con DGR n. 89/CR del 1° luglio 2014 e successiva DGR n. 1438 del 5 agosto 2014, in prima battuta si è proceduto alla definizione delle clausole aggiuntive ed alla determinazione del presupposto per l’assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione, e successivamente, a seguito dell’aggiornamento della disciplina nazionale con la quale è stato definito il procedimento del concorso nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione ed alle relative sedi, con deliberazione/CR n. 114 del 6 dicembre 2017 e DGR n. 6 del 5 gennaio 2018 la Giunta regionale ha modificato, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, attualizzandolo, il presupposto, secondo il quale il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione;
  2. deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.

 Con riferimento all’a.a. 2017/2018 il Miur ha adottato una tempistica ed un procedimento in parte diversificati rispetto gli anni precedenti, in particolare, con decreto direttoriale n. 1208 del 17/5/2018 ha dapprima emanato il bando di concorso per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria prevedendo quale data ultima per la presentazione delle domande il 5 giugno 2018, fermo restando che “I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti… , successivamente alla pubblicazione da parte del Miur del provvedimento integrativo… del presente decreto. A tal fine, la procedura di presentazione della domanda di concorso prevede l’apertura di apposita finestra di dialogo successivamente alla predetta pubblicazione che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel provvedimento…”. Tale decreto ha individuato il numero di posti complessivo nazionale pari 6.200 unità coperti con contratti finanziati con risorse statali, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione della distribuzione di tali posti per ciascuna scuola di specializzazione attivata, nonché i posti finanziati con risorse aggiuntive dalle Regioni, Province autonome ed altri enti pubblici o privati, ed i posti riservati alle specifiche categorie previste.

Con successivo decreto direttoriale n. 536 del 12/7/2018 il Miur ha reso dunque noto per ciascuna scuola di specializzazione la distribuzione complessiva di tutti i posti, e con l’ulteriore decreto n. 1820 del 12/7/2018 ha altresì reso noto i criteri e le clausole poste dalle Regioni e dalle Province autonome per l’attribuzione dei contratti finanziati dalle stesse prevedendo che: “I candidati interessati a concorrere sui posti che richiedono i requisiti specifici di cui al precedente comma 1 dovranno dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti specifici sopra indicati tramite accesso alla propria area riservata …. entro il 18 luglio 2018 (compreso). A tal fine la suddetta procedura prevede l’apertura di apposita finestra di dialogo a far tempo dal 13 luglio 2018.

… Il candidato che, una volta pubblicate le assegnazioni, rinuncia al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere ricollocato in graduatoria per essere assegnato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria”.

Il giorno 17 luglio 2018 si è tenuta la prova concorsuale nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione a cui hanno avuto accesso, tra gli altri, anche i neo-laureati i quali entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l’a.a. 2017/2018 al 1° novembre 2018, devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo.

Quest’anno per la prima sessione degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, stabilita con decreto Miur n. 51 del 31/1/2018, la prova scritta ha avuto luogo il 10 luglio 2018, ed i risultati sono stati resi noti dagli atenei la settimana successiva. I neo laureati in medicina e chirurgia alla data di scadenza del bando del concorso nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione, e comunque entro il 18 luglio 2018, pur risultando residenti in Veneto da almeno tre anni dalla data di scadenza del bando, non sono in grado di attestare il possesso del requisito dell’iscrizione ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto (previsto dalla già citata DGR n. 6 del 5/01/2018), a causa dell’impossibilità oggettiva di provvedervi materialmente entro i tempi utili.

Al fine di non escludere dall’assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione i candidati vincitori del concorso nazionale che hanno optato per l’assegnazione di tali contratti, i quali tuttavia alla data di scadenza del bando di concorso non possiedono il requisito dell’iscrizione ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto, si propone di precisare, integrando il punto 2, lett. b) del dispositivo della DGR n. 6 del 5/01/2018, che il medico deve risultare iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche, analogamente a quanto previsto dal Miur per il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione.

Per i prossimi anni accademici si ritiene altresì opportuno meglio precisare il presupposto per l’attribuzione di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto:

a decorrere dall’a.a. 2018/2019 il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. deve essere residente nel territorio della regione del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l’anno accademico di riferimento;
  2. deve essere iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno accademico di riferimento dal Miur.

Rimangono invariate le clausole aggiuntive al contratto di formazione specialistica di cui alla più volte citata deliberazione di Giunta regionale n. 6 del 5 gennaio 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Visto il D.lgs 368/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” s.m.i.;
  • Visto il DPCM 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”;
  • Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • Vista la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
  • Vista la DGR n. 6 del 5 gennaio 2018;
  • Vista la propria deliberazione/CR n. 85 del 7/8/2018;
  • Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 07 settembre 2018  nella seduta n. 111,

delibera

  1. di approvare quanto specificato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  1. di integrare il punto 2, lett. b) del dispositivo della DGR n. 6 del 5/01/2018 stabilendo che il medico deve risultare iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista dal Miur;
  1. di stabilire, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, quale presupposto per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:
  1. deve essere residente nel territorio della regione del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l’anno accademico di riferimento;
  2. deve essere iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l’anno accademico di riferimento dal Miur.
  1. di ritenere invariate le clausole aggiuntive al contratto di formazione specialistica di cui deliberazione di Giunta regionale n. 6 del 5 gennaio 2018;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell’esecuzione della presente deliberazione,
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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