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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1449 del 08 ottobre 2018

Art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i.: istituzione dispensario farmaceutico in Comune di San Nazario (VI).

Note per la trasparenza

con la presente deliberazione si intende istituire, essendo resasi vacante a far data dal 1.8.2018 la sede farmaceutica unica esistente nel Comune di San Nazario (VI) a seguito della scelta del relativo titolare riferita al concorso straordinario ex art. 11, DL n.1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i., e nelle more dell’assegnazione e successiva apertura di detta farmacia che verrà resa disponibile per il privato esercizio, ai sensi della medesima norma, nel primo interpello utile, un dispensario farmaceutico quale presidio provvisorio atto ad assicurare comunque un servizio alla popolazione che diversamente ne rimarrebbe priva.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, art. 14 attribuisce competenza alla Giunta regionale in ordine alla costituzione di dispensari farmaceutici. Il medesimo articolo 14, L.R 78/1980 stabilisce, altresì, che la Giunta regionale adotti i relativi provvedimenti sentiti i comuni, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

 I commi 3 e 4 dell’art. 1, legge 8 marzo 1968, n. 221 come sostituiti dal comma 1 dell’art. 6, legge 8 novembre 1991, n. 362, consentono l’istituzione di un dispensario farmaceutico in quei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 1, lett. b) della medesima L.n. 221/1968, ove non risulti ancora aperta la farmacia prevista nella pianta organica.

Detta disposizione di legge stabilisce altresì che la gestione del dispensario venga affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia pubblica o privata della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina ovvero al comune in caso di rinuncia da parte dei titolari di farmacia; stabilisce altresì che i dispensari farmaceutici siano dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati.

 Rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i. la situazione ad oggi presente nel Comune di San Nazario (VI), la cui unica sede farmaceutica si è resa vacante a far data dal 1.8.2018  per rinuncia del titolare – giusta deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 7 del 25.07.2018,  n. 876. Quest’ultimo, infatti, ha partecipato in forma associata al concorso straordinario per sedi farmaceutiche ex art. 11, comma 3, DL n.1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. bandito dalla Regione del Veneto con DGR n. 2199/2012 e risulta assegnatario di altra sede farmaceutica. Il Comune di San Nazario con delibera di Giunta comunale n. 21 del 29.8.2018, nel dare già conto dei pareri favorevoli espressi al riguardo sia dalla competente Azienda ULSS n. 7 che dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Vicenza, chiede espressamente l’istituzione di un dispensario farmaceutico in modo da assicurare continuità all’erogazione del servizio farmaceutico, diversamente assente, nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso,  si propone, ricorrendone i presupposti di legge, di istituire, ai sensi dell’art. 1, L. n. 221/1968 e s.m.i., nelle more dell’apertura della farmacia che verrà resa disponibile per lo scorrimento della graduatoria ai sensi del citato bando di concorso, un dispensario farmaceutico nel Comune di San Nazario.

 L’apertura della farmacia di cui trattasi, all’esito delle procedure concorsuali sopra richiamate, comporterà la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico per il venire meno dei presupposti di legge che ne hanno legittimato l’istituzione.

Si propone da ultimo di demandare all’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, territorialmente competente, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento utile all’apertura e all’esercizio del dispensario farmaceutico ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” con particolare riferimento all’art. 1 come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 6;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” con particolare riferimento all’art. 1 come novellato dall’art. 11, comma 1 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012;

VISTA la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”, con particolare riferimento all’art. 14;

VISTO l’art. 11 “ Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto;

VISTA la nota del Comune di San Nazario prot. 2745 del 12.9.2018 di trasmissione della DGC n. 21/2018 e dei pareri di Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza ;

delibera

  1. di istituire ai sensi dell’art.1, comma 3, L. n. 221/1968 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, un dispensario farmaceutico nel Comune di San Nazario (VI) nelle more dell’apertura della farmacia che verrà resa disponibile per lo scorrimento della graduatoria di cui al concorso straordinario -giusta DGR n. 2199/2012-;
  1. di demandare all’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” il conferimento della gestione del dispensario farmaceutico di propria competenza;
  1. di dare atto che l’apertura della sede farmaceutica indicata al punto 1 determina la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico istituito con il presente provvedimento;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico - Protesica-Dispositivi medici, dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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