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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 12 ottobre 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 del 08 ottobre 2018

Approvazione del bando per la concessione di contributi di cui al fondo per la riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali.

Note per la trasparenza

L’approvazione dell’iniziativa è finalizzata a determinare i criteri per la ripartizione del fondo di cui all’oggetto, nell’ambito della Regione del Veneto, dando esecuzione al Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2012.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito un Fondo finalizzato alla riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali, il cui utilizzo è stato disciplinato con Decreto 26 gennaio 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Il medesimo decreto ha provveduto a ripartire tra le regioni la dotazione finanziaria del Fondo, assegnando alla Regione del Veneto la somma di € 5.263.289,15.

Con DGR n. 1189 del 15 luglio 2014 è stata data attuazione alle previsioni di cui al citato decreto, stabilendo i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili. Con successivo DDR n. 225 del 29 dicembre 2014 sono state avviate le procedure per la liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari per complessivi € 3.015.740,58.

Nell’ambito delle risorse di cui al D.M. 26.12.2012, è attualmente disponibile la somma di € 2.247.548,57 di cui alla variazione di bilancio approvata con la DGR n. 1285 del 10 settembre 2018 che, con l’odierno provvedimento, si propone di utilizzare per la prosecuzione delle iniziative nell’ambito degli interventi su immobili siti nel territorio regionale e finalizzati alla “Riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali”, ripartita come segue:

A)        euro 1.202.548,57 per il sostegno degli interventi realizzati da soggetti privati;
B)        euro 1.000.000,00 per il sostegno degli interventi realizzati da enti pubblici;
C)       euro 45.000,00 per i costi di istruttoria sostenuti dai Comuni in proporzione alle rispettive domande inserite in procedura, con esclusione dal computo delle domande presentate dallo stesso Comune.

I Comuni erogheranno ai soggetti privati e agli enti pubblici un acconto pari al 30% dell’importo ammesso a contributo, ad esecutività del proprio provvedimento di acquisizione delle risorse e il saldo entro il 31 marzo 2020, previa presentazione entro il 30 novembre 2019, da parte dei soggetti risultanti beneficiari, delle fatture quietanziate e l’APE (Attestazione di Prestazione Energetica) a conclusione degli interventi. I lavori dovranno comunque concludersi entro il mese di ottobre 2019. Le amministrazioni comunali verificheranno anche attraverso il controllo delle dichiarazioni sostitutive, la veridicità dei dati forniti nelle domande e nella documentazione richiesta dalla procedura di erogazione del contributo.

Ai fini di quanto sopra si propone di approvare:

  • l’Allegato A “Bando per la concessione di contributi per la riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali”, che riporta le modalità per la presentazione della domanda e l’assegnazione dei contributi ai soggetti che presenteranno istanza di partecipazione;
  •  l’Allegato B “Domanda di contributo per i richiedenti lettera A) - soggetti privati”;
  •  l’Allegato C “Domanda di contributo per i richiedenti lettera B) - enti pubblici”,

parti integranti del presente provvedimento.

Per l’esecuzione del presente atto, pertanto, si propone di incaricare la Direzione Servizi Sociali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del 26 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2012, n. 99, del Ministro  dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;

VISTA la DGR n. 1189 del 15 luglio 2014;

VISTO il DDR n. 225 del 29 dicembre 2014;

VISTA la DGR n. 1285 del 10 settembre 2018;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di approvare l’Allegato A “Bando  per la concessione di contributi per la riduzione dei consumi della fornitura di energia per finalità sociali”, che riporta le modalità per la presentazione della domanda e i criteri per l’assegnazione dei contributi ai soggetti che presenteranno istanza di partecipazione, parte integrante al presente provvedimento;
  3. di approvare, quali ulteriori parti integranti al presente provvedimento, l’Allegato B “Domanda di contributo per i richiedenti lettera A) - soggetti privati” e l’Allegato C “Domanda di contributo per i richiedenti lettera B) - enti pubblici”;
  4. di determinare in euro 2.247.548,57 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102203 del bilancio 2018 - 2020 “Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali”;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto e degli atti che si rendessero necessari in applicazione del presente provvedimento;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1465_AllegatoA_379537.pdf
1465_AllegatoB_379537.pdf
1465_AllegatoC_379537.pdf

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