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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 19 ottobre 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 08 ottobre 2018

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014 per l'adeguamento alle evoluzioni del quadro giuridico, l'aggiornamento della pianificazione finanziaria, del piano degli indicatori e del Performance Framework. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 26 giugno 2018.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 proposta il 17 aprile 2018 e volta all’adeguamento del PSR alle evoluzioni del quadro giuridico, all’aggiornamento della pianificazione finanziaria, del piano degli indicatori e del Performance Framework, dopo aver acquisito l’approvazione da parte della Commissione Europea.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del 14/12/2017.

La modifica del PSR proposta con la deliberazione/CR n. 31 del 17 aprile 2018  è resa necessaria da quattro motivazioni.

La prima è legata al recepimento nel Programma di intervenute evoluzioni del quadro giuridico, tra queste in particolare alcune evoluzioni migliorative del Regolamento (UE) 1305/2013 conseguenti all’adozione avvenuta il 13 dicembre 2017, da parte delle Istituzioni Unionali, del Regolamento (UE) 2393/2017, il cosiddetto “regolamento omnibus” per le materie afferenti alla politica agricola comune e allo sviluppo rurale in particolare.

La seconda risponde alla necessità di correggere alcuni refusi, risolvere alcune contraddizioni letterali interne e integrare alcune descrizioni carenti nel testo del Programma, come emersi con gli approfondimenti compiuti sulle singole Misure per la predisposizione dei relativi bandi.

La terza motivazione, stante l’avanzato livello di attuazione del PSR Veneto - superiore alla media italiana e pure a quella europea -, è connessa alla necessità di apportare lievi adeguamenti alla spesa originariamente programmata e agli indicatori collegati per misura e focus area, in base ai dati accertati nella prima parte di attuazione.

La quarta mira a correggere i target attribuiti ad alcuni indicatori utilizzati per la verifica del cosiddetto performance framework (quadro di verifica dell’efficacia dell’attuazione, articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013) relativi alla Priorità 5, secondo quanto consentito dall’articolo 5 del regolamento (UE) 215/2014, avendo accertato che alcuni valori sono basati su supposizioni iniziali inesatte che hanno condotto ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali. Va precisato che ciò non è dipeso da imperizia ma dal fatto che al momento della stima, a fine 2014, i dati utilizzati legati al precedente periodo di programmazione 2007-2013 non erano completi e definitivi, poiché i Regolamenti unionali prevedevano per le operazioni di rendicontazione del PSR 2007-2013 la conclusione al 31 dicembre 2015.

Ricadono nella prima motivazione le modifiche proposte alla Misura 2 “Consulenza” al fine di introdurre le modalità di selezione dei progetti consentite dal Regolamento (UE) 2017/2393, integrate con il passaggio dalla modalità di sostegno a rendicontazione della spesa alla più semplice ed efficiente modalità basata su unità di costo standard. Si propone di utilizzare quanto consentito dall’articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e cioè di applicare i costi standard previsti per analoghe attività consulenziali dal POR FSE 2014-2020, approvati con la DGR 671/2015. Oltre ciò si interviene sul tipo di intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”, per innalzare a 24 mesi il periodo massimo che può decorrere tra l’insediamento (preventivo) e la presentazione della relativa domanda di sostegno. Vengono poi introdotti gli elementi per tener conto del passaggio del Comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 182/2017; della circolare della Commissione Europea, DG AGRI Ref. Ares (2017) 6303253 del 21/12/2017 che limita le condizioni di ammissibilità di alcune spese nell’ambito del Tipo di Intervento 7.5.1 “infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”; della circolare della Commissione Europea, DG AGRI ref. Ares(2017)4449007 - 12/09/2017 che sancisce il principio che va garantito il rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili al Tipo di Intervento 8.1.1 “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”; del Terzo Programma d’azione Nitrati approvato con DGR 1835/2016.

Nella seconda motivazione rientrano l’aggiornamento nel capitolo 5 del PSR “Descrizione della strategia” della ripartizione delle dotazioni finanziarie secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 lettera c del Regolamento (UE) 1305/2013; la più chiara identificazione del territorio regionale nel quale attuare la Misura 7 del PSR “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”; l’uniformazione della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione“ alle indicazioni previste nel capitolo 14 sulla complementarietà e demarcazione e l’esplicitazione, per la stessa Misura, dei beneficiari ammissibili; l’adeguamento della dimensione degli invasi aziendali che è possibile realizzare con il Tipo di Intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, in coerenza con le esigenze medie delle aziende agricole del Veneto; l’aggiornamento dell’elenco delle piante forestali ammissibili al finanziamento previsto dal Tipo di Intervento 8.2.1 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”; il miglioramento delle descrizioni delle regole sugli aiuti di stato applicabili; la migliore esplicitazione delle condizioni di ammissibilità nell’ambito del Tipo di Intervento 19.2.1 “Sostegno allo sviluppo locale”; l’esplicitazione nell’ambito del Tipo di Intervento 4.4.3 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” di un gruppo di investimenti finalizzati al miglioramento della coesistenza tra attività agricole e fauna selvatica per la prevenzione dei relativi danni. Da ultimo, la proposta di modifica intende correggere alcuni errori materiali emersi nel corso dell’attuazione del Programma.

La terza motivazione comprende alcune modifiche alla spesa inizialmente programmata per Misure e per Focus Area e l’aggiornamento del fabbisogno a copertura dei trascinamenti dalle precedenti programmazioni alla luce dei fabbisogni accertati. Nel rispetto dei fabbisogni e delle priorità descritte nella strategia si propongono alcuni aggiustamenti finanziari che hanno le prevalenti finalità:

  1. di rafforzare il sostegno a favore degli investimenti dei giovani agricoltori e del richiesto trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nell’ambito della Priorità 2 e 3,
  2. di rafforzare l’aiuto al positivo maggior interesse rilevato da parte degli agricoltori veneti agli impegni agro climatico ambientali e all’agricoltura biologica nell’ambito della Priorità 4.

La modifica interessa i capitoli 10, 11 e 19 del PSR.

La quarta motivazione determina la modifica del capitolo 11 del PSR relativamente al piano degli indicatori e del capitolo 7 Performance Framework (quadro di efficacia dell’attuazione), in conseguenza degli adeguamenti finanziari proposti e della correzione di due target degli indicatori di Priorità 5 conseguente all’accertamento di imprecise supposizioni inziali. Si sottolinea che queste ultime modifiche, riguardanti la focus area 5A, sono dovute esclusivamente alla correzione di assunzioni errate della fase di programmazione e non sono dovute a cambiamenti della strategia e dell’allocazione di risorse, che restano immutate per la medesima focus area.

La rappresentazione dettagliata delle modifiche e delle motivazioni che le hanno guidate, è compiutamente descritta nell’Allegato A al presente provvedimento.

L'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all'impatto delle modifiche proposte al testo del Programma, sono previste le seguenti tre distinte procedure di esame ed approvazione: 

  • articolo 11, lettera a): nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la Commissione approva con decisione le modifiche proposte;
  • articolo 11, lettera b): nel caso di introduzione o revoca di misure o di interventi, modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità o di storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR, la Commissione approva con lettera le modifiche proposte. Tali modifiche si ritengono approvate qualora entro 42 giorni lavorativi la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
  • articolo 11, lettera c): per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure, l'approvazione della Commissione non è richiesta ma è sufficiente che la l'autorità di gestione informi la Commissione in merito a tali modifiche.

L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce ulteriori disposizioni per la presentazione delle modifiche al PSR 2014-2020. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata con le seguenti informazioni:

a) il tipo di modifica proposta;
b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
c) gli effetti previsti della modifica;
d) l'impatto della modifica sugli indicatori;
e) la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In base a tali disposizioni, la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste ha predisposto la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

A tale proposito, si evidenzia che la modifica proposta rientra nella procedura prevista dall'articolo 11, lettera a) che prevede l'approvazione da parte della Commissione con Decisione.

Come disposto dall’articolo 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di modifica è stata trasmessa al Consiglio regionale, che l’ha approvata con deliberazione amministrativa n. 74 del 26 giugno 2018.

In base a quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 31 maggio 2018, mediante convocazione ordinaria, l'Autorità di Gestione del Programma ha presentato al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020, ed ha acquisito il parere positivo.

Le modifiche sono state quindi notificate alla Commissione europea via SFC2014 in data 19 giugno 2018. Rispetto al testo della deliberazione/CR n. 31 del 17 aprile 2018, a seguito delle osservazioni giunte dai rappresentati della Commissione, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni non sostanziali al testo del provvedimento riguardanti in particolare: arrotondamenti degli importi della riprogrammazione finanziaria e dei target della programmazione; perfezionamento dei riferimenti ai regimi di aiuto di stato applicabili; miglioramento delle stime sui trascinamenti, come riportate nel capitolo 19 del PSR.

Le modifiche hanno riguardato, infine, la revisione delle modalità di calcolo delle unità di costo standard da applicarsi per il Tipo di intervento 2.1.1 “Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende”. La revisione del metodo di calcolo è stata guidata dall’elaborazione da parte della Rete Rurale Nazionale, con il supporto di ISMEA, di un metodo di stima valido a livello nazionale. L’AdG del Veneto ha deciso di fare proprio questo metodo, in quanto più coerente con la natura e tipologia degli interventi che si vanno a finanziare.

Il negoziato con i servizi della Commissione si è concluso favorevolmente con l’approvazione avvenuta con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6012 final del 12 settembre 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 111 del 31 luglio 2017, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTA la decisione di esecuzione C(2017) 7581 final del 09/11/2017 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

RITENUTO necessario predisporre le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 volte ad aggiornare la pianificazione finanziaria, il piano degli indicatori ed il Performance Framework e volte ad adeguare il PSR alle nuove disposizioni normative e procedurali, al miglioramento della coerenza interna ed esterna del PSR e volte alla correzione di alcuni errori materiali;

VISTA la Deliberazione n. 31/CR del 17 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha adottato la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 74 del 26 giugno 2018, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso il 31 maggio 2018 dal Comitato di Sorveglianza sulla proposta di modifica del PSR;

VISTA la decisione di esecuzione C(2018) 6012 final del 12 settembre 2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31.07.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il documento Allegato A al presente provvedimento, che riporta l’elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, corredato con le informazioni specifiche richieste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 808/2014;
  3. di dare atto che le modifiche sono state approvate con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 6012 final del 12 settembre 2018;
  4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1458_AllegatoA_379520.pdf

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