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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 104 del 19 ottobre 2018


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1461 del 08 ottobre 2018

Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali". Primi effetti applicativi. Impatto dell'articolo 5 sul procedimento amministrativo relativo al rilascio della declaratoria di non boscosità prevista dalla DGR 23 luglio 2013, n. 1319.

Note per la trasparenza

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” disciplina le aree escluse dalla definizione di bosco. Nel definire, dunque, le fattispecie di non boscosità introduce nuove condizioni di applicabilità non rinvenibili nell’attuale procedura amministrativa definita ai sensi della DGR n. 1319/2013. Nelle more della predisposizione degli strumenti utili, si rende necessario nell’immediato sospendere gli effetti della procedura di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A alla deliberazione medesima.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali.

Il suddetto decreto legislativo, collocandosi come nuova legge quadro di settore, costituisce la norma nazionale di riferimento nel comparto forestale sostituendosi al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, di orientamento e modernizzazione del settore forestale, che viene abrogato.

La nuova norma, in vigore dal 5 maggio c.a., in diciannove articoli, reca le linee di indirizzo e di coordinamento, a livello nazionale, in materia di selvicoltura e filiere forestali, volte a perseguire il rilancio della filiera economico-produttiva forestale, nonché la sua gestione sostenibile, integrata con la tutela attiva del territorio e del paesaggio, con la conservazione della biodiversità e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e antropici.

Il completo dispiegamento del D.Lgs. 34/2018 sul fronte applicativo è affidato a nove decreti ministeriali di attuazione volti alla definizione di maggior dettaglio nella normazione di determinati argomenti.

Alle disposizioni recate dai suddetti decreti attuativi le Regioni sono tenute ad adeguarsi nel termine di 180 giorni evidenziandosi, in tal modo, l’intento del legislatore orientato a conseguire maggiore uniformità concettuale e metodologica nella trattazione della materia forestale tra le Regioni.

Per quanto di più immediato interesse ai fini applicativi del D.Lgs. 34/2018 rileva la definizione di bosco recata dall’articolo 3, la cui completa determinazione va peraltro integrata con i successivi articoli 4 e 5 riguardanti, rispettivamente, le aree assimilate a bosco e le aree escluse dalla definizione di bosco.

La nuova norma introduce nel complesso una definizione di bosco puntuale e vincolante rispetto a quella recata dal soppresso D.Lgs. 227/2001, accordando alle Regioni minimi margini di integrazione alla definizione statale, integrazioni giustificate da particolari peculiarità territoriali, ecologiche e socio-economiche.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, l’intervenuta abrogazione del citato D.Lgs. 227/2001 priva l’attuale definizione di bosco, fino ad oggi in vigore nella normativa forestale regionale, del corretto collegamento alla norma statale. Infatti con l’articolo 31 della L.R. 3/2013, modificativo dell’articolo 14 della L.R. n. 52/1978 “Legge forestale regionale”, venne disposto che “…la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”, assimilando in tal modo nella legge forestale regionale la definizione di bosco recata dal D.Lgs. 227/2001 oggi abrogato.

Il nuovo Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, all’articolo 5, comma 2, lett. a), prevede la esclusione dalla definizione di bosco delle formazioni arboree originate da processi naturali o artificiali di insediamento su superfici di qualsiasi natura e destinazione, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali un tempo praticate su di esse. Tale esclusione, tuttavia, è normativamente subordinata alla sussistenza di determinate condizioni che non appaiono più compatibili con l’applicazione della DGR n. 1319/2013.

Il D.Lgs. 34/2018 prevede infatti la non boscosità di dette superfici quando esse siano riconosciute “meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale” ovvero quando tale riconoscimento derivi “dagli accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (le Soprintendenze per i beni architettonici e il Paesaggio), in conformità ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell’art. 7, comma 11…”.

L’articolo 7, comma 11 del D.Lgs. 34/2018 contempla l’emanazione di un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali volto ad approvare apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti. Per inciso va osservato che i prefigurati accordi di collaborazione tra le strutture regionali interessate e le competenti strutture territoriali dello Stato debbono avvenire in aderenza alle disposizioni recate dal suddetto Decreto ministeriale.

Al momento le condizioni riportate dall’articolo 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 34/2018 non sono verificate per la Regione del Veneto. Infatti, la Regione non dispone di un Piano paesaggistico regionale che individui le superfici agricole abbandonate meritevoli di tutela e ripristino della attività colturale agraria. Del pari non vi sono accordi di collaborazione stipulati allo scopo tra le competenti strutture regionali e le Soprintendenze ai sensi della L. 241/1990; né, tanto meno, tali accordi possono fare vincolante riferimento alle disposizioni fissate da un Decreto ministeriale la cui emanazione è ancora ben lontana dal concretizzarsi.

Sulla base di quanto esposto si ritiene siano venuti meno, per lo meno temporaneamente, i presupposti di legittimità per poter continuare ad applicare la DGR n. 1319/2013 al fine di conseguire la declaratoria di non boscosità incentrata sull’emanazione dell’apposito decreto da parte del dirigente della U.O. Forestale territorialmente competente.

Nelle more della predisposizione del decreto attuativo di cui sopra e dei relativi strumenti di applicazione, è cura della competente Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste mantenere costanza di rapporto e contatto con il Ministero preposto al fine di giungere a modalità autorizzative di analogo tenore e di spedita applicazione, sentita in ciò anche l’Avvocatura regionale in ordine al controllo degli eventuali, potenziali profili di contenzioso connessi.

Pertanto, con riferimento alle istanze di accertamento del carattere di non boscosità presentate alle competenti UU.OO. Forestali Est e Ovest in applicazione della citata DGR 1319/2013, con il presente provvedimento si intende disporre la sospensione della procedura amministrativa di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A della citata deliberazione, finalizzata al rilascio della declaratoria di non boscosità, essendo venuti meno i presupposti di legittimità alla luce della entrata in vigore del D.Lgs. 34/2018.

In alternativa, gli interessati potranno presentare una nuova istanza secondo le disposizioni contenute nell’art. 15 della L.R. n. 52/1978, Legge Forestale regionale, concernente le procedure autorizzative alla riduzione di superficie boscata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”;

VISTA la L.R. n. 52 del 13 settembre 1978 “Legge Forestale Regionale”;

VISTO l’art. 31 della L.R. n. 3 del 5 aprile 2013;

VISTA la DGR n. 1319 del 23 luglio 2013;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  2. di sospendere, per le ragioni esposte in premessa, la procedura amministrativa indicata al paragrafo 5 dell’Allegato A della DGR n. 1319/2013 relativa all’accertamento del carattere di non boscosità, alla luce della entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”;
  3. di dare atto che resta ferma la vigente disciplina di cui all’art. 15 della L.R. 52/1978, Legge Forestale Regionale, concernente le procedure autorizzative alle riduzioni di superficie boscata;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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