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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1463 del 08 ottobre 2018
Società SANPELLEGRINO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di San Giorgio in Bosco (PD). Modifiche alle linee di produzione - L.R.40/1989.
Il presente provvedimento rilascia nuova autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale naturale “In Bosco”, proveniente dalle Concessioni "VERA" e "VERA II", ricadente nel comune di San Giorgio in Bosco (PD) ed intestato alla SANPELLEGRINO S.p.A., a seguito di modifica degli impianti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con domanda del 19/04/2018, pervenuta in Regione il 20/04/2018 prot n.149174 per il tramite dell’U.L.S.S. n. 6 “EUGANEA” ai sensi dell’articolo 38 della L.R. 40/1989, il sig. Piermarini Nazareno, in qualità di Procuratore della ditta SANPELLEGRINO S.P.A con sede legale in località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme (BG) - C.F. e P.IVA 00753740158, nonché di Direttore dello Stabilimento “Sanpellegrino”, con sede e domicilio speciale in via Valsugana n. 5 a San Giorgio in Bosco (PD), ha chiesto l’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 40/89, dell’autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale naturale e bibite ricadente nel comune di San Giorgio in Bosco (PD).
Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’U.L.S.S. n. 6 “EUGANEA”, con nota del 04/05/2018 proprio prot.77036, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta riguardante le seguenti modifiche delle linee di produzione:
Il giorno 11/05/2018, funzionari dell’ufficio regionale competente in materia di acque minerali hanno effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento de quo in relazione all’istanza presentata dalla SANPELLEGRINO S.P.A. di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento per dismissione di linee; dal sopralluogo, in particolare, risulta che la dismissione di una delle due riempitrici della Linea 5 non comporta variazione sostanziale rispetto a quanto autorizzato dalla D.G.R. n.963 del 05/07/2011.
La mancata identificazione di data certa da cui far partire alcune dismissioni di fatto rende le relative domande non ammissibili.
Al riguardo, in data 14/05/2018 protocollo n.175212 è pervenuta in Regione nota integrativa con la quale il sig. Piermarini Nazareno, Procuratore della ditta SANPELLEGRINO S.P.A, ha chiesto la dismissione delle sole linee di produzione n.9 e n. 10, fermo restando che la dismissione delle altre linee è rimessa a successiva specifica istanza.
Su tale richiesta è pervenuto il parere favorevole dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - dell’U.L.S.S. n. 6 “EUGANEA”, espresso con nota n.0083961 in data 15/05/2018 e pervenuto in Regione al protocollo n.179313 del 16/05/2018.
La composizione attuale dello stabilimento autorizzata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 40 del 10/10/1989, è la seguente:
Impianto
Massima produzione oraria teorica - bottiglie/h
Contenitori
Prodotto
Linea 5
23.000
PET
Bibite- Acqua minerale
Linea 8
Linea 9
44.000
Linea 10
Linea 11
Linea 18
45.000
Acqua minerale
Linea 19
Gli impianti d’imbottigliamento sono alimentati con l’acqua minerale naturale denominata “In Bosco” proveniente dalle Concessioni “VERA” e “VERA II”, ricadenti rispettivamente nel territorio comunale di San Giorgio in Bosco e di Cittadella (PD) ed intestate alla medesima società.
Tanto premesso, si ritiene di autorizzare, ai sensi di quanto disposto dell’art.39 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, l’esercizio dello stabilimento che, con la dismissione della Linea 9 e della Linea 10 degli impianti di imbottigliamento e prescindendo dai dati relativi ai tappi e contenitori utilizzati per l’imbottigliamento, da ritenersi non pertinenti ai fini del presente atto, risulta così organizzato:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e s.m.i., di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTI il D.M. 1674 del 28/03/1978 ed il D.D.R n. 202 del 22/04/1999 di nuova intestazione dello stabilimento;
VISTE le DD.GG.RR. n. 3378 del 06/06/1995 di autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento e le DD.GG.RR. n.2678 del 15/06/1999, n.704 del 23/03/2001, n.2898 del 11/10/2005, n.134 del 31/01/2006, n.2157 del 11/07/2006 e n.598 del 18/03/2008 afferenti ampliamento e modifiche dello stabilimento;
VISTA la domanda del 19/04/2018, pervenuta in Regione il 20/04/2018 prot n.149174 per il tramite dell’U.L.S.S. n. 6 “EUGANEA”, con la quale sono stati trasmessi anche gli atti a corredo della domanda proposta dalla ditta;
VISTO il parere favorevole espresso dall’U.L.S.S. n. 6 “EUGANEA” in data 04/05/2018;
VISTA l’integrazione alla domanda dell’11/05/2018, pervenuta in Regione il 14/05/2018 prot n.175212;
VISTO il parere favorevole espresso dall’U.L.S.S. n. 6 “EUGANEA” in data 15/05/2018;
VISTO il D.lgs. n.176/2011;
VISTO l’Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTI gli atti d’ufficio;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
delibera
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