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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1442 del 08 ottobre 2018
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019.
Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale adotta il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2018-2020, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 75/2017 ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 1370 del 29/8/2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2018, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il Piano assunzioni per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 31/1997 e dell’art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54/2012.
Successivamente con deliberazione n. 34 del 19/1/2018, la Giunta Regionale ha aggiornato il piano dei fabbisogni per il triennio 2017/2019, adottando per il 2018 un piano che ha tenuto conto di dati contabili aggiornati, con rideterminazione della capacità assunzionale per il 2017 e il 2018, ai sensi dell’art. 22, comma 1 bis, del D.L. n. 50/2017, al 75% della spesa per il personale cessato rispettivamente al 31/12/2016 e al 31/12/2017.
Il quadro normativo vigente in materia di programmazione di fabbisogni e di assunzioni di personale è regolato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che nel testo novellato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino annualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale, d’ora in avanti PTFP, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate l’8/5/2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 173, in data 27/7/2018.
La disciplina dei PTFP prevede ora che tali strumenti siano destinati a coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il concetto di fabbisogno implica quindi un’analisi di tipo quantitativo, riferita al contingente di personale necessario per la realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, oltre che di tipo qualitativo, riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali, meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, tenendo conto altresì delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavo e degli obiettivi da realizzare.
Il PTFP si pone quindi come strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, attraverso un superamento del concetto di dotazione organica, intesa come “contenitore rigido” da cui partire per il definire il PTFP, per arrivare all’individuazione della dotazione organica come spesa potenziale massima sostenibile imposta come vincolo esterno dalla legge, non valicabile dal PTFP, fermo restando il rispetto dei tetti di spesa del personale imposti alle regioni ed agli enti territoriali dalla normativa vigente.
Il PTFP andrà quindi predisposto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di personale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il PTFP deve poi indicare le risorse finanziarie previste per la sua attuazione, distinguendo per ogni annualità, le risorse quantificate:
Per ciò che concerne gli adempimenti normativi, la cui inosservanza determina il divieto di procedere a nuove assunzioni si dà atto che la Regione del Veneto – Giunta Regionale ha provveduto:
Con riferimento agli adempimenti ed ai vincoli di finanza pubblica si dà atto del rispetto dei seguenti obblighi:
La spesa di personale relativa all’anno 2017, ricavabile dalle tabelle 4.1 e 4.2 della relazione sulla parifica del rendiconto della Regione del Veneto è stata pari a Euro 121.498.435,05. Ai fini dell’obbligo di contenimento, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 rappresentato da Euro 134.868.503,51, il differenziale è pari a Euro 13.370.068,46.
Infine, si dà atto dell’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione del PTFP 2018-2020 della Regione del Veneto, come risulta dall’Allegato A al presente provvedimento, all’interno del quale sono analiticamente dettagliati i fabbisogni di personale e la programmazione delle azioni per il loro soddisfacimento, nonché l’aggiornamento del Piano assunzioni per l’anno 2018 e il Piano assunzioni per l’anno 2019 e per l’anno 2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
Viste la DGR n. 1370 del 29/8/2017, nonché la DGR n. 34 del 19/1/2018;
delibera
(seguono allegati)
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