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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1433 del 08 ottobre 2018

Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, comma 1 e 33 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, recante "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare l’accettazione della rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale contro gli articoli 29, commi 3 e 4, 30, comma 1, e 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, recante “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017”, che sono stati modificati dal legislatore regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 2 marzo 2017 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli: art. 33, art. 34, commi 3 e 4, art. 63 comma 7, art. 68 comma 1, art. 79 comma 1, art. 95 commi 2, 4, 5, art. 83, art. 111 commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, art. 6 comma 5, art. 20, art.29 commi 3 e 4, art. 30 comma 1, art. 31 comma 1 della legge della Regione Veneto n. 30 del 30.12.2016, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” per supposta violazione dell’art. 117, comma 1, comma 2 lett. e), h), l), m), o), s) e comma 3, art. 3, art. 41, art. 81 e art 120 comma 1, della Costituzione.

 Mentre per le altre disposizioni legislative ha avuto corso il giudizio, con atto notificato in data 25 settembre 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rinunciato in parte al ricorso proposto avanti la Corte costituzionale con riguardo agli artt. 29, commi 3 e 4, 30, comma 1, e 33 della stessa legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30.

 In particolare, l'articolo 33 di questa disponeva: “Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatone delle disciolte Unità locali socio sanitarie.”

 Sennonché la disposizione sospettata di incostituzionalità è stata modificata dall’art. 35 della legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45, che ha introdotto il periodo "mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19".

 L’art. 29, recante “Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”, disponeva che: “1. La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il biennio 2016-2018, prorogabile di un anno.

2. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

3. Al fine del conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” ed all’articolo 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, con effetto dal 1° gennaio 2017 in presenza di riorganizzazioni dell’area tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario regionale derivanti dall’applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016. n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo sono permanentemente ridotti di un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture complesse operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione, anche laddove non abbiano comportato riduzione del personale in servizio.

4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati in quota parte dalla Regione alla costituzione e integrazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell’azienda costituita ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 in relazione alla dotazione organica dell’azienda predetta e delle funzioni alla stessa trasferite dagli enti del servizio sanitario regionale.

5. La Giunta regionale definisce le necessarie disposizioni attuative.

6. Sui provvedimenti di cui al presente articolo viene acquisito il parere della competente commissione consiliare.”

 A superamento della contestazione di costituzionalità dei commi 3 e 4 dello stesso articolo è stata introdotta una modificazione dall’art. 36 della legge regionale n. 45/2017, a norma del quale: “Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

"4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati annualmente dalla Regione nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa del personale dell'azienda costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.".

 Infine, l’art. 30 disponeva che: “1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , sono aggiunti i seguenti:

3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 517/99, dovendo pertanto essere garantita, a carico del servizio sanitario regionale, l’equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del servizio sanitario nazionale, mediante l’attribuzione di un’eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del servizio sanitario nazionale di pari anzianità ed incarico.

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all’insegnamento universitario.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.”

 Anche in questo caso la contestazione è stata superata per effetto dell’approvazione dell’art. 37 della legge regionale n. 45/2017, che sul punto ha disposto che: “1. Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:

"3-bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/1999. Le concrete modalità di riconoscimento del trattamento economico in parola sono definite nei protocolli di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, avuto riguardo anche alle determinazioni della contrattazione collettiva e ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione.".

 In ragione di tali novelle normative, che non sono a loro volta state oggetto di impugnazione, lo Stato ha rinunciato al ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale avverso le riportate disposizioni della legge regionale n. 30/2016. Ragion per cui si rende ora necessario accettare tale atto di rinuncia per vedere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

1. di autorizzare l’Amministrazione regionale ad accettare la rinuncia al ricorso proposto avanti la Corte costituzionale ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, comma 1 e 33 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, recante “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017”;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

3. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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