Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 16 ottobre 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 02 ottobre 2018

Sostegno degli investimenti per l'irrigazione da parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Applicazione dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Note per la trasparenza

Per l’attuazione dell’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305 del 2013, relativo agli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione aziendali, la Giunta regionale individua la delimitazione delle aree in cui è possibile la pratica irrigua per la presenza di una attività di prelievo, adduzione e distribuzione di acque superficiali in forma collettiva da parte dei Consorzi di bonifica. Le presenti disposizioni si applicano altresì per le derivazioni a scopo irriguo da acque superficiali nei territori montani e pedemontani non ricompresi nei comprensori di competenza dei Consorzi di bonifica.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La politica per lo sviluppo rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305 del 2013 sostiene, attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione aziendali, a condizione che venga assicurata la sostenibilità dell’irrigazione e che la loro realizzazione comporti un guadagno minimo in termini di efficienza idrica, espresso come risparmio idrico potenziale. In coerenza con tale principio, se il quadro analitico previsto dalla Direttiva Quadro Acque evidenzia che il corpo idrico da cui viene compiuta la derivazione d’acqua si trova in stato non buono per motivi connessi alla quantità d’acqua, gli investimenti sono ammissibili al sostegno solo se garantiscono un risparmio idrico effettivo pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenzialmente realizzabile con l’investimento.

Le premesse al citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) evidenziano in proposito che, oltre a sostenere gli investimenti volti a migliorare gli impianti esistenti, il FEASR sostenga gli investimenti in nuovi progetti di irrigazione sulla base dei risultati di una analisi ambientale, ipotizzando che ad esclusione di alcune eccezioni, non dovrebbe essere accordato alcun sostegno per nuovi impianti di irrigazione quando il corpo idrico è in sofferenza in termini quantitativi, dato il rischio molto elevato che la concessione di aiuti in tali circostanze peggiori i problemi ambientali esistenti.

Gli investimenti nell’irrigazione trovano disciplina di dettaglio nell’art. 46 del citato Regolamento che ha fissato in forma innovativa le condizioni in base alle quali può essere riconosciuto il sostegno da parte del FEASR agli interventi nell’irrigazione. Tale articolo esprime in maniera esplicita gli stretti legami tra gli investimenti nell’irrigazione da parte del FEASR con la Direttiva Quadro Acque prevedendo che tale intervento avvenga in modo coerente con tale Direttiva Quadro e le altre normative della UE. In proposito, va evidenziato che le condizioni fissate dall’art. 46 non sostituiscono gli obblighi imposti da altre normative in materia di un determinato investimento, ma vi si aggiungono nel caso in cui venga chiesto il sostegno del FEASR.

Il disposto dell’art. 46 “Investimenti nell’irrigazione” subordina il sostegno da parte del FEASR alla notifica del Piano di Gestione del Distretto Idrografico alla Commissione Europea per l’area in cui è previsto l’investimento e alla conformità delle misure del citato Piano all’art. 11 della Direttiva Quadro Acque (DQA) che sono pertinenti per il settore agricolo. E’ previsto, altresì, che gli investimenti oggetto del sostegno prevedano la installazione a titolo dell’intervento di contatori di misurazione del consumo di acqua.

La conformità degli investimenti sostenuti dal FEASR alla DQA e all’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 è stata inoltre esplicitamente ribadita nella nota ARES (2017) n. 5687550 del 21/11/2017, con cui la Commissione Europea si è espressa sulla posizione di diverse regioni italiane (tra cui il Veneto) relativamente al rispetto delle norme europee in materia di risorse idriche, a cui è condizionata la legalità di detto sostegno.

Si è reso, pertanto, necessario avviare una analisi territoriale-ambientale delle aree irrigue del Veneto conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di garantire correttamente il sostegno del FEASR agli investimenti in tecnologie e strutture irrigue.

Anche nella Regione del Veneto si è consolidato il principio che l’acqua sia una risorsa scarsa, avente un valore economico da gestire secondo criteri di efficienza; in agricoltura, ciò si è tradotto nell’obiettivo di garantire la massima efficienza possibile delle infrastrutture di adduzione e distribuzione dell’acqua nella attività irrigua.

Tale attività viene esercitata dai Consorzi di bonifica attraverso concessioni di derivazione ad uso irriguo le cui portate ammontano nel territorio regionale a complessivi 400 mc/s suddivisi in oltre 700 punti di prelievo; ciò esprime l’enorme importanza dell’attività di irrigazione a carattere collettivo compiuta dai Consorzi di bonifica che si estende su oltre 646.000 ettari di superficie agricola (ISTAT, 2010). Nei comprensori di bonifica circa 250.000 ettari sono dotati di una rete irrigua dedicata, mentre la residua superficie irrigua è caratterizzata da irrigazione non strutturata, praticata attingendo l’acqua da canali ad uso promiscuo di scolo e irrigazione.

Il territorio veneto di pianura è caratterizzato da un reticolo idraulico naturale a cui si è progressivamente affiancata un’articolata rete artificiale che integra e spesso sostituisce il sistema naturale stesso.
Tale complessità ha di fatto caratterizzato il paesaggio veneto, con benefici anche di natura ambientale ed ecologica; tale sistema esercita una importante funzione di accumulo idrico. Vaste aree ne beneficiano con sistemi irrigui che in taluni casi sono ancora per sommersione o scorrimento, sistemi, questi ultimi, caratterizzati da un impiego d’acqua decisamente superiore ad altre pratiche irrigue.

E’ evidente l’importanza dell’irrigazione quale fattore produttivo indispensabile per la stabilizzazione dei redditi agricoli, attraverso il conseguimento di produzioni agricole quantitativamente e qualitativamente corrispondenti alle esigenze dei mercati; peraltro, l’irrigazione costituisce un potente strumento di sviluppo economico in quanto, garantendo redditi agricoli stabili, consentono la formazione di risparmi da investire in altri settori della vita economica.

Va evidenziato che nel territorio regionale l’attività irrigua viene svolta con modalità differenti, in ragione delle diverse condizioni ambientali, della disponibilità di risorsa idrica e delle diverse colture; tali differenze portano a poter distinguere nel territorio regionale interessato dall’irrigazione le aree ad irrigazione strutturata, dove l’impianto consortile garantisce l’apporto del fabbisogno irriguo, dalle aree a irrigazione non strutturata, dove l’apporto di acqua irrigua avviene attraverso strutture non dedicate.

L’esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni induce a ritenere indispensabile la necessità di una trasformazione delle tecniche irrigue mirata a pervenire ad una riduzione delle dotazioni unitarie. Tra le conseguenze di tale evoluzione, va annoverata la vasta trasformazione dell’irrigazione a scorrimento in irrigazione ad aspersione, con riduzione delle portate richieste.

Il contrasto alla penetrazione del sale nelle aree costiere appare come uno dei temi la cui soluzione assume la massima urgenza, anche per gli aspetti ambientali che ne fanno parte, unitamente a quelli irrigui, da affrontare da un lato mediante il ricorso a strutture di intercettazione del cuneo salino già sperimentate e previste alla foce dei maggiori corsi d’acqua, dall’altro utilizzando in maniera efficace gli eccessi di acque di pioggia con invasi momentanei e ricircolo delle stesse all’interno delle zone passibili di salinizzazione.

Nella parte collinare e pedecollinare del territorio regionale si registra lo sviluppo maggiore dell’irrigazione in varie forme riconducibili prevalentemente a quella localizzata, che rende possibile la redditività di colture pregiate e, in particolare, della vite.

Allo scopo di definire lo stato attuale dell’irrigazione nel Veneto e di analizzare le sue esigenze e tendenze evolutive, anche ai fini della programmazione regionale degli interventi di settore, è stata condotta nel recente passato, inserendola nell’ambito del “Programma Interregionale di Monitoraggio dei Sistemi Irrigui – SIGRIA”, una indagine attraverso acquisizione ed elaborazione di dati sulla bonifica e sull’irrigazione. Gli esiti di tale lavoro rientrano nel quadro di riferimento della bonifica e dell’irrigazione del Veneto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 26 gennaio 2010; peraltro, tale Sistema Informativo, che costituisce la banca dati nazionale dell’irrigazione a cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fa riferimento per la programmazione dei finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia irrigua, dal 2011 è stato armonizzato a livello nazionale (SIGRIAN) e viene periodicamente sottoposto ad aggiornamento. In SIGRIAN sono stati tracciati i territori di ciascuna Regione che risultano sottesi alla fornitura di acqua a scopi irrigui da parte dei Consorzi di bonifica; in particolare per il Veneto, sono state conterminate superfici comprensoriali alimentate da una o più fonti di approvvigionamento a fini irrigui, accertando in tale occasione che per alcune porzioni di territorio le aree irrigue, definite dal suddetto Programma con il nome di “distretti irrigui”, risultano ad alimentazione multipla.

Dagli studi condotti nel primo Programma SIGRIA è emerso che il sistema irriguo regionale assume spiccate caratteristiche di multifunzionalità sul territorio, nonché la estrema difficoltà di pianificare l’uso della risorsa idrica irrigua, sulla base del rapporto tra disponibilità idriche e fabbisogni irrigui. E’ stata evidenziata la diffusione della cosiddetta irrigazione non strutturata “di soccorso”, che se da una parte evidenzia la presenza di una estesa superficie della bassa pianura interessata dall’irrigazione attraverso l’utilizzo della rete idraulica di scolo per la adduzione e distribuzione della risorsa irrigua, dall’altro esprime l’esigenza di fabbisogni irrigui difficilmente soddisfabili senza sottrarre disponibilità idrica irrigua dalla aree pedemontane o intervenire strutturalmente al fine di garantire una migliore gestione della risorsa idrica.

Sulla base degli esiti della sopra citata attività di indagine e di quanto rappresentato nei recenti aggiornamenti SIGRIAN, gli Uffici regionali si sono, pertanto, adoperati al fine di avviare l’attività finalizzata all’individuazione e delimitazione delle diverse aree del territorio regionale interessate dalle disposizioni di cui all’art. 46 del Regolamento n. 1305 del 2013.

Partendo dai citati distretti irrigui, sono state individuate e analizzate le concessioni di derivazione irrigue, con riferimento in particolare a quelle da acque superficiali, correlandole allo stato qualitativo dei rispettivi corpi idrici, come risulta dalla classificazione approvata con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2015, n. 1856. Tale attività di analisi ha portato ad individuare e classificare 135 distretti irrigui in ragione dello stato del corpo idrico da cui dipendono, correlato quest’ultimo anche alla pressione esercitata dai prelievi irrigui sui singoli tratti dei corpi idrici.

E’ rilevante per la suddetta analisi la classificazione di cui alla DGR n. 1856/2015 avente ad oggetto “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015.”. Tale provvedimento della Giunta regionale costituisce documento di base sia per i periodici aggiornamenti del Piano di Gestione dei Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e Padano, sia per gli eventuali aggiornamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Peraltro, in proposito va segnalato che con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2018, n. 861, “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi sottoposti a monitoraggio diretto, triennio 2014 - 2016. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010, D.Lgs. 172/2015. Identificazione di nuovi corpi idrici” è stato compiuto un aggiornamento intermedio della classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, che verrà completata con la classifica dei corpi idrici non sottoposti a monitoraggio diretto. Tali modifiche verranno recepite solo in occasione del prossimo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico.

Nello specifico, per quanto riguarda le acque superficiali, lo stato di qualità ambientale è valutato attraverso la classificazione dello stato chimico e dello stato ecologico; le evidenze di quest’ultimo sono state integrate nella citata DGR n. 1856/2015 con l’analisi delle pressioni (puntuali, diffuse o idromorfologiche) agenti sul corpo idrico, tra cui la pressione dovuta al prelievo quantitativo. Ne deriva, quindi, che lo stato ecologico del corpo idrico risente delle analisi legate alla quantità, e tale informazione è stata trasferita ai distretti irrigui.

Tuttavia, è fondamentale richiamare la complessità del sistema irriguo regionale, caratterizzato da una forte interdipendenza della rete, tale per cui in alcuni casi è stato necessario compiere approfondimenti per individuare la prevalenza delle portate del corpo idrico all’origine della derivazione e gli eventuali apporti di adduttori irrigui, alimentati da corpi idrici diversi da quello d’origine. L’analisi della commistione di portate da corpi idrici diversamente classificati ha richiesto, pertanto, una attenzione particolare per alcuni distretti; gli esiti sono riportati nella cartografia di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La cartografia di cui all’Allegato A, che si sottopone all’approvazione della Giunta regionale con la presente deliberazione, costituisce esito dell’analisi a fondamento dell’applicazione dell’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 nel territorio regionale, e distingue le aree servite a fini irrigui da corpi idrici ritenuti in condizioni buone da quelle servite a fini irrigui da corpi idrici in condizioni non buone. La distinzione nelle suddette tipologie di aree porta a differenti comportamenti in termini di risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento; tale risparmio, in presenza di condizioni non buone del corpo idrico di derivazione, deve tradursi in una riduzione della derivazione irrigua al fine di ridurre la sofferenza quantitativa del corpo idrico interessato dalla derivazione.

In proposito, si deve rilevare che qualora l’investimento oggetto di sostegno a favore della singola azienda agricola ricada nella fattispecie di cui al comma 4, paragrafo 2, dell’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, specifica per condizioni non buone del corpo idrico di derivazione per motivi inerenti alla quantità d’acqua, il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dal singolo investimento dovrà tradursi, in termini quantitativi, in una riduzione effettiva dell’acqua derivata di pari quantità, sia nel caso che la concessione di derivazione da corpo idrico superficiale sia a favore dell’azienda che a favore dei Consorzi di bonifica. Pertanto, in corrispondenza di tale riduzione effettiva di consumo di acqua a livello di azienda agricola, la medesima quantità dovrà risultare sottratta anche dalla relativa concessione di derivazione sul corpo idrico che alimenta l’impianto aziendale.

Risulta necessario, peraltro, affinare il dettaglio delle aree servite da irrigazione, per la individuazione dei relativi fogli catastali ricadenti nelle aree irrigue di cui all’Allegato A, rimandando tale adempimento ad un successivo provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva Quadro 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013;

VISTI:

  • DPCM 27 ottobre 2016 “Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali”;
  • DPCM 27 ottobre 2016  “Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano”;

VISTI:

  • L.R. 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, e sue successive modifiche e integrazioni;
  • DCR 5 novembre 2009, n. 107 “Piano di Tutela delle acque”, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

  • 26 gennaio 2010, n. 102 “Linee guida per l’applicazione dell’art. 23 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Approvazione Allegati A e B.”;
  • 12 dicembre 2015, n. 1856 “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015.”;

VISTA la nota ARES della Commissione Europea n. 5687550 del 21 novembre 2017;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cartografia che costituisce Allegato A al presente provvedimento che, ai fini dell’applicazione dell’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, illustra le aree servite a fini irrigui da corpi idrici ritenuti in condizioni buone da quelle servite a fini irrigui da corpi idrici in condizioni non buone, in quanto per la seconda tipologia di aree il risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento deve tradursi in una riduzione della derivazione irrigua al fine di ridurre la sofferenza quantitativa del corpo idrico interessato dalla derivazione;
  2. di disporre che, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, qualora l’investimento aziendale ricada nella fattispecie di cui al comma 4, paragrafo 2, dell’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, il 50% del risparmio idrico potenziale dovrà tradursi per l’azienda in una effettiva riduzione di pari quantità dell’acqua irrigua utilizzata; nel caso in cui la concessione di derivazione relativa a tale utilizzo aziendale sia in capo al Consorzio di bonifica, la riduzione effettiva di consumo aziendale dovrà tradursi in una riduzione di pari quantità alla concessione di derivazione del Consorzio di bonifica;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1415_AllegatoA_379120.pdf

Torna indietro