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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1386 del 25 settembre 2018
Approvazione dello schema di convenzione di programma, ex art. 11 della legge n. 68/99, per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità presso le sedi venete dell'Agenzia per le entrate.
Con il presente provvedimento si approva uno schema di convenzione di programma, ex art. 11 della legge n. 68/99, destinato a disciplinare le modalità di assunzione presso l’Agenzia delle entrate di lavoratori disabili iscritti all’elenco di cui alla legge n. 68/99.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” stabilisce che, dal momento in cui un datore di lavoro abbia in organico un certo numero di lavoratori, lo stesso sia obbligato ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori riconosciuti disabili, ai quali siano state diagnosticate e certificate forme di invalidità.
La stessa legge individua le modalità, gli strumenti e le procedure più idonei per favorire l’inserimento lavorativo di tali persone, in modo che le assunzioni avvengano per posti di lavoro adatti alle loro capacità.
Tra tali strumenti, l’art. 11, comma 1, della citata legge consente agli uffici competenti di sottoscrivere una convenzione con i datori di lavoro tenuti all’assunzione di disabili, in cui si concorda un programma finalizzato a far giungere con una certa gradualità il datore di lavoro all’ottemperanza degli obblighi di assunzione di personale disabile.
Sottoscrivendo la suddetta convenzione è possibile anche derogare alla prescrizione che stabilisce che entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di personale disabile il datore di lavoro provveda ad ottemperare allo stesso: potranno pertanto essere concordati con gli uffici competenti dei termini più lunghi, per permettere un’adeguata ricerca dei profili professionali idonei all’inserimento in azienda e procedere, di conseguenza, ad assunzioni che possano essere stabili e durature.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16, i modelli di convenzione di cui agli artt. 11 e 12 della Legge n. 68/99 - compreso pertanto lo schema di convenzione di programma - sono da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
I modelli attualmente in uso sono stati approvati con DGR n. 3069 del 21 ottobre 2008.
In attesa di un’integrale rivisitazione dei suddetti modelli - necessaria per rendere gli stessi conformi alle recenti novità normative contenute nei decreti attuativi del Jobs act, nonché al nuovo assetto istituzionale seguito alla Legge Delrio, si propone di approvare uno schema di convenzione ex art. 11, comma 1, della legge n. 68/99, da utilizzare esclusivamente con l’Agenzia delle Entrate.
Detto ente di diritto pubblico ha richiesto assistenza agli uffici competenti per poter ottemperare alla legge n. 68/99, avendo l’obbligo di assumere, nelle sedi ubicate nel territorio della Regione del Veneto, n. 82 dipendenti disabili.
Lo schema tipo di convenzione di programma attualmente utilizzato presso gli uffici del collocamento mirato presso i Centri per l’impiego - e approvato dalla citata DGR n. 3069/2008 - non risulta infatti adatto a gestire un programma così importante di assunzioni da parte di un un ente pubblico.
Le ulteriori ragioni dell’opportunità di approvare uno schema di convenzione ad uso esclusivo dell’Agenzia delle Entrate stanno nell’intenzione, manifestata dalla stessa, di regolarizzare in tempi brevi la propria situazione in ordine gli obblighi della legge n. 68/99 e nel fatto che, dall’entrata in vigore della legge n. 68/99, non vi è mai stata la sottoscrizione di una convenzione a valenza regionale per la copertura degli obblighi di assunzione, riferibile a sedi situate in più province del Veneto.
La convenzione, il cui schema è contenuto nell’Allegato A alla presente deliberazione, viene sottoscritta dalla Regione, in base a quanto previsto all’art. 6 della Legge n. 68/99, dato che non vi è altro soggetto che la norma riconosca competente, a livello regionale, in materia di collocamento mirato.
La Regione, dopo la sottoscrizione della convenzione, incaricherà gli uffici dell’ente Veneto Lavoro dell’esecuzione di quanto previsto nella convenzione stessa.
È prevista per la convenzione una durata di 5 anni, entro i quali l’Agenzia delle Entrate dovrà ottemperare pienamente agli obblighi della legge n. 68/99.
La convenzione regola le modalità di individuazione del personale da inviare per l’assunzione presso l’Agenzia delle Entrate e descrive, inoltre, la tipologia di assunzione concordata tra la Regione del Veneto e l’Agenzia stessa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68;
VISTO il D.P.R. 10.10.2000 n. 333;
VISTI i D.lgs. n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015;
VISTA la L.R. 3 agosto 2001, n. 16
VISTA la L.R. 13 marzo 2009, n. 3;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..
delibera
(seguono allegati)
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