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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 101 del 09 ottobre 2018


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1395 del 25 settembre 2018

Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 - Approvazione 3° aggiornamento. Deliberazione n. 75/CR del 6 luglio 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si propone di approvare la modifica e il conseguente aggiornamento dell'elenco dei corsi d’acqua, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, a seguito segnalazione dei Comuni interessati.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 42/2004 individua, all’art. 142, le aree tutelate per legge che, come riportato al comma 1, lett. c), comprendono “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.

In particolare, l’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, dà facoltà alla Regione di includere, in apposito elenco i corsi d’acqua che siano stati ritenuti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici.

Il Consiglio regionale, con provvedimento n. 940 del 28 giugno 1994, ha pubblicato l’elenco dei corsi d’acqua da escludere dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1/quater della L. n. 431/1985, successivamente modificato con deliberazioni/CR n. 84/1998, n. 53/1999, n. 56/2000, n. 23/2001 e deliberazioni della Giunta regionale n. 2186 del 16 luglio 2004 e n. 2546 del 2 novembre 2010.

Inoltre la Giunta regionale, con deliberazione n. 1496 del 31 luglio 2012, ha approvato modifiche a tale elenco, escludendo, in tutto o in parte, 15 idronimi. Successivamente, con deliberazione n. 1638 del 17 settembre 2013, ha precisato i criteri di valutazione a suo tempo assunti con provvedimento del Consiglio regionale n. 51 del 5 dicembre 1985, escludendo, in tutto o in parte, ulteriori 48 idronimi su 137 segnalazioni. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale) di procedere agli accertamenti necessari al fine di determinare la corretta denominazione dei corsi d'acqua compresi negli elenchi regionali in riferimento alla definizione di "fiume" e "torrente", in conformità al quadro conoscitivo regionale, di cui all’art. 45 ter, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

A seguito di tali accertamenti si sono rilevate numerose incongruenze tra gli elenchi dei corsi d’acqua pubblici, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come riportati negli atlanti provinciali approvati con provvedimento del Consiglio regionale n. 940/1994, ed il reticolo idrografico regionale ripreso, per i corsi d’acqua significativi ai sensi della direttiva 2000/60/CE, nel Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Pertanto, anche sulla scorta delle numerose ed ulteriori segnalazioni pervenute dopo la seconda ricognizione del 2013, si è ritenuto opportuno riproporre un ulteriore aggiornamento degli elenchi dei corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004, in attesa dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La terza ricognizione è stata avviata con nota della Direzione Pianificazione Territoriale n. 488069 del 14 dicembre 2016 indirizzata a tutti i Comuni ed alle autorità idrauliche del Veneto, con la quale si invitava a segnalare la presenza di corsi d’acqua vincolati,  privi di rilevanza paesaggistica, oltre ad eventuali errori cartografici ed incongruenze, precisando che tale ricognizione poteva valere solo per i corsi d’acqua compresi negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933, non denominati “fiumi” o “torrenti”.

Entro il termine stabilito del 28 febbraio 2017 sono pervenute alla Direzione Pianificazione Territoriale n. 47 segnalazioni per 38 corsi d’acqua da parte di 27 Comuni ed un Consorzio di Bonifica, a questi dati si devono aggiungere altre 22 segnalazioni per 21 corsi d’acqua da parte di 11 Comuni, pervenute prima del 14 dicembre 2016, infine, in data 16 novembre 2017, fuori termine, è pervenuta un’ulteriore segnalazione da parte del Comune di Fiesso Umbertiano (RO).

Appare opportuno far presente che molte segnalazioni pervenute nella terza ricognizione si riferivano a segnalazioni già trasmesse in Regione; pertanto, il quadro conclusivo prevede la valutazione di 39 corsi d’acqua.

La Giunta regionale con deliberazione n. 75/CR del 6 luglio 2018, ha approvato la modifica dell’elenco dei corsi d’acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell’art. 142, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, come previsto dall’art. 45 ter, comma 6, della L.R. 11/2004, come riportato nella “Relazione” (Allegato A), nella Ricognizione Valutazioni” (Allegato A1) e nella “Cartografia” (Allegato A2), ed ha trasmesso il provvedimento al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente commissione.

La Seconda Commissione consiliare, competente in materia, ha espresso parere favorevole n. 335, nella seduta del 26 luglio 2018, e pertanto si propone di approvare la modifica dell’elenco dei corsi d’acqua, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27.06.1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela  delle zone di particolare interesse ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO l’ art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la deliberazione/CR della Giunta regionale del 6 luglio 2018, n. 75;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2012, n. 1496 “Elenco dei corsi d’acqua parzialmente irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004,  deliberazione/CR 21 del 17.04.2001”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2013, n. 1638 “Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004; deliberazioni/CR 13/2013 e Cr 43/2013;

VISTA la Relazione Istruttoria favorevole della Direzione Pianificazione Territoriale;

VISTO il Parere Favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 26 luglio 2018 n. 335, come previsto dall’art. 45 ter, comma 6, della  L.R. n. 11/2004;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 26 luglio 2018 n. 335, come previsto dall’art. 45 ter, comma 6, della  L.R. n. 11/2004;
  1. di approvare la modifica dell'elenco dei corsi d’acqua, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, come riportato nella “Relazione” (Allegato A), nella Ricognizione Valutazioni” (Allegato A1) e nella “Cartografia” (Allegato A2);
  1. di dare mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale di rendere pubblico l’elenco di cui al precedente punto 3) e di adeguare conseguentemente la documentazione cartografica;
  1. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di trasmettere il presente provvedimento di approvazione dei corsi d’acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico, di cui all’art. 142, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, al Ministero per la Tutela dei Beni Ambientali, Segretariato Regionale per il Veneto, per gli eventuali provvedimenti di conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell’art 142, comma 3, del D.Lgs. 42/2004;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1395_AllegatoA0_378834.pdf
1395_AllegatoA1_378834.pdf
1395_AllegatoA2_378834.pdf

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