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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 02 ottobre 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 18 settembre 2018

Veneto Sviluppo S.p.A. - Modifica parziale del metodo di riconoscimento dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR 16/2009.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene parzialmente modificato il metodo di riconoscimento dei costi sostenuti da Veneto Sviluppo S.p.A. per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR 16/2009.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

In attuazione della L.R. 47/1975, è stata costituita la società finanziaria regionale "Veneto Sviluppo S.p.A.".

La Regione, come indicato dall'art. 8 della legge citata, partecipa alla Società, quale socio di maggioranza assoluta, con una quota pari al 51% del capitale sociale.

Veneto Sviluppo S.p.A. svolge sia attività derivanti da autonome decisioni gestionali, sia derivanti da incarichi ricevuti dalla Regione, tra cui la gestione dei fondi regionali. Più precisamente questi ultimi riguardano:

  1. gestione di fondi di rotazione;
  2. gestione di fondi di garanzia;
  3. gestione di fondi per contributi a fondo perduto.

Va sottolineato che l’attività di gestione finanziaria dei fondi affidata a Veneto Sviluppo S.p.A. include a sua volta quattro diverse tipologie di incarichi:

  1. di istruttoria;
  2. di monitoraggio;
  3. di rendicontazione;
  4. di tesoreria.

La L.R. 19/2004, prevede all’art. 6, comma 1, che alla Finanziaria regionale sia riconosciuto, a copertura degli oneri per la gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione, determinato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre dell’esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati.

In applicazione dell’art. 6, L.R. 19/2004, la DGR 998/2005 ha approvato i criteri, le modalità ed il relativo procedimento amministrativo per la determinazione del ristoro costi.

Con la stessa DGR 998/2005, è stato previsto che il compenso sia determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base di una certificazione prodotta dalla Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, nella quale siano indicati i costi imputabili a tutta l’attività svolta nell’anno precedente per conto della Regione e la ripartizione degli stessi per singola attività, indicando, in termini percentuali, le relative commissioni da applicare.

Con DGR 16/2009, è stata introdotta, una revisione al metodo di determinazione del ristoro costi per le attività svolte su incarico regionale previsto dalla DGR 998/2005.

Tale innovazione era stata peraltro richiesta dalla Giunta regionale, che con DGR 947/2007, aveva incaricato le Segreterie e le strutture regionali competenti di predisporre, congiuntamente ed in collaborazione con la Finanziaria regionale, il testo di una convenzione quadro e di elaborare un nuovo metodo di determinazione degli specifici oneri tecnici di gestione dei fondi regionali sostenuti dalla società, che tenga conto anche delle novità che devono essere introdotte secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) citati.

La DGR 16/2009 ha dichiarato decadute le disposizioni contenute nella DGR 998/2005, in quanto sostituite dalla nuova metodologia per il ristoro dei costi sostenuti dalla Veneto Sviluppo S.p.A. in vigore fino al 05.02.2012.

La DGR 1733/2013, ha prorogato la sopra menzionata metodologia anche per il ristoro dei costi sostenuti dalla Finanziaria regionale negli anni 2012 e 2013 e comunque fino alla conclusione delle procedure di assegnazione del servizio di gestione dei fondi di rotazione e degli altri strumenti di agevolazione alle imprese di cui all’allegato D della DGR 16/2009, che, nel concreto, hanno determinato in capo alla Società Veneto Sviluppo S.p.A. la gestione delle suddette attività per tutto l’esercizio 2014.

Con DGR 62/2015, veniva stabilito di avviare la gara per l’affidamento del servizio di gestione dei fondi rotativi e degli altri strumenti agevolati di cui all’allegato D alla DGR 16/2009, previa individuazione delle strutture regionali competenti, di mantenere il servizio per ragioni di continuità ed interesse pubblico ed al fine di evitare un grave danno per il sistema economico veneto e di prorogare l’attuale metodologia di ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico regionale secondo le disposizioni contenute nella DGR 16/2009, fino alla conclusione delle procedure di affidamento. 

Le procedure di gara non sono state espletate nel corso del 2017 ed il servizio è stato garantito dall’attuale gestore, che ha continuato a svolgere, per tutto il 2017, le relative attività di gestione dei fondi, ex allegato D della DGR 16/2009, per conto della Regione.

Con l’emanazione della L.R. 17/2016, sono riformate le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore nella gestione dei fondi di rotazione, organizzate nella direzione della semplificazione delle norme ed orientate all’unitarietà della gestione delle risorse, alla trasparenza, alla coerenza, alla flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari. La suddetta legge ha istituito il fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese e previsto che la gestione del fondo unico sia affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La L.R. 17/2016 prevedeva che l’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione avvenisse entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge e, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione dello stesso, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi, continuasse ad operare l’attuale gestore.

Ora, l’art. 29, comma 4, L.R. 45/2017, ha prorogato il termine di cui all’art. 3, comma 2, L.R.  17/2016 consentendo un maggiore lasso temporale per l’individuazione del soggetto gestore, ovvero potrà avvenire entro e non oltre quarantotto mesi dall’entrata in vigore della L.R. 17/2016 (BUR n. 59 del 21.06.2016), ovvero entro e non oltre il 06.07.2020; con ciò, mantenendo in capo all’attuale gestore la gestione dei fondi.

Con riferimento all’attività svolta nel 2017 ed alle previsioni per il 2018, la DGR 1211/2018 ha deliberato, con le dovute prescrizioni, di riconoscere a Veneto Sviluppo S.p.A. un ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto per l’esercizio 2017, ai sensi della L.R. 19/2004 e di approvare la stima dei costi previsionali per l’esercizio 2018 presentata dalla Società.

Ora, si rende necessario, con il presente provvedimento, modificare parzialmente il metodo di riconoscimento dei costi sostenuti da Veneto Sviluppo S.p.A. per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR 16/2009.

In primo luogo, va tenuto conto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 che prevede il consolidamento dei conti delle Regioni e delle loro società ed organismi e pertanto, come indicato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria, risulta necessario consentire, ai fini contabili, una correlazione temporale tra il sostenimento dei costi da parte della Società e la relativa insorgenza di partite creditorie nel bilancio della medesima e, nel contempo, la riconciliazione con le partite debitorie dell’Ente regionale, per un eventuale consolidamento dei bilanci.

Pertanto, al fine di consentire la suddetta attività, si propone di anticipare, passando dal termine del 31 marzo dell’anno n + 1 a quello del 28 febbraio dell’anno n + 1 (ovvero a partire dal 28.02.2019), la scadenza prevista dall’Allegato A alla DGR 16/2009 per la presentazione, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.,  del consuntivo dei costi di gestione anno n (ovvero a partire dal 2018), con determinazione delle aliquote da applicare a ciascun fondo/attività, sulla base di un’autocertificazione asseverata dal Collegio Sindacale.

In secondo luogo, considerato quanto sopra menzionato in merito al fatto che l’art. 29, comma 4, L.R. 45/2017, ha prorogato il termine di cui all’art. 3, comma 2, L.R. 17/2016, consentendo un maggiore lasso temporale per l’individuazione del soggetto gestore, si propone di fissare la validità del metodo di riconoscimento dei costi vigente, previsto dalla DGR 16/2009, fino al nuovo termine fissato dalla L.R. 17/2016 ovvero entro e non oltre quarantotto mesi dall’entrata in vigore della stessa (BUR n. 59 del 21.06.2016), ovvero entro e non oltre il 06.07.2020. Dopo tale scadenza il metodo viene a cessare.

Infine, si propone di inserire, al paragrafo 10. dell’Allegato B della DGR 16/2009, in ossequio ai principi di indipendenza e di rotazione degli incarichi, dopo il secondo capoverso, il seguente: “La società di consulenza aziendale o di revisione contabile o il professionista incaricato di redigere l’attestazione di congruità con il mercato dovrà essere individuato e incaricato con cadenza almeno biennale, in ossequio al principio di rotazione degli incarichi e di indipendenza, e la cui rotazione opera a partire dal riconoscimento dei costi per l’esercizio 2018”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 03.05.1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.”;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112”;

VISTA la L.R. 13.08.2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. 17.06.2016, n. 17 “Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali”, come modificata dalla L.R. 29/12/2017 n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la DGR 20.01.2009, n. 16 “Veneto Sviluppo S.p.A. - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della Regione del Veneto (L.R. 47/1975 e L.R. 19/2004). Revisione modalità di determinazione previste dalla DGR 998 del 18.03.2005”;

VISTA la DGR 03.10.2013, n. 1733 “Veneto Sviluppo S.p.A. - Ristoro dei costi sostenuti per le attività svolte a favore della Regione del Veneto (L.R. 47/1975 e L.R. 19/2004). Proroga metodo di determinazione ex DGR 16/2009”;

VISTA la DGR 20.01.2015, n. 62 “Autorizzazione all'indizione di una procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione di fondi di rotazione e degli altri strumenti agevolati a favore delle imprese, di cui all'Allegato D alla DGR 16/2009. Proroga metodo di determinazione del ristoro dei costi per le attività svolte su incarico regionale ex DGR 16/2009”;

VISTA la DGR 14.08.2018, n. 1211 “Veneto Sviluppo S.p.A. – Riconoscimento dei costi sostenuti per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004). Esercizio 2017. Attività e previsioni per il riconoscimento dei costi sostenuti nel 2018”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di modificare parzialmente il metodo di riconoscimento dei costi sostenuti da Veneto Sviluppo S.p.A. per le attività svolte su incarico della Regione del Veneto (L.R. 19/2004) di cui alla DGR 16/2009 nei termini di cui ai successivi punti;
  1. di anticipare al 28 febbraio dell’anno n + 1 (ovvero a partire dal 28.02.2019), la scadenza prevista dall’Allegato A alla DGR 16/2009 per la presentazione, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., del consuntivo dei costi di gestione anno n (ovvero a partire dal 2018), con determinazione delle aliquote da applicare a ciascun fondo/attività, sulla base di un’autocertificazione asseverata dal Collegio Sindacale;
  1. di fissare la validità del metodo di riconoscimento dei costi vigente, previsto dalla DGR 16/2009, fino al nuovo termine fissato dalla L.R. 17/2016 ovvero entro e non oltre quarantotto mesi dall’entrata in vigore della stessa (BUR n. 59 del 21.06.2016), ovvero entro e non oltre il 06.07.2020;
  1. di inserire, al paragrafo 10. dell’Allegato B della DGR 16/2009, dopo il secondo capoverso, il seguente: “La società di consulenza aziendale o di revisione contabile o il professionista incaricato di redigere l’attestazione di congruità con il mercato dovrà essere individuato e incaricato con cadenza almeno biennale, in ossequio al principio di rotazione degli incarichi e di indipendenza, e la cui rotazione opera a partire dal riconoscimento dei costi per l’esercizio 2018”;
  1. di trasmettere la presente deliberazione a Veneto Sviluppo S.p.A. ed alle strutture regionali per l’esercizio delle attività di competenza;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale. 

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