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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 02 ottobre 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 18 settembre 2018

Avversità atmosferiche in agricoltura. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. Autorizzazione degli interventi a favore delle imprese agricole della provincia di Rovigo danneggiate dai "Venti impetuosi del 10 agosto 2017".

Note per la trasparenza

Conseguentemente ai danni sul comparto agricolo provocati dai “Venti impetuosi del 10 agosto 2017” in alcuni comuni della provincia di Rovigo, viene determinata, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs 102/04, la finanziabilità delle domande nella misura del 50 per cento dell’importo ammissibile, incaricando di ciò Avepa - Agenzia veneta per  i pagamenti in agricoltura -

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102  come integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa dell’attività produttiva delle imprese agricole e organismi associativi danneggiati da avversi eventi atmosferici, e le modalità per la richiesta della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per l’attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 102/2004, ha dichiarato, su richiesta della Regione del Veneto, l’esistenza del carattere di eccezionalità per i venti impetuosi del 10 agosto 2017 nei comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle,  Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po in provincia di Rovigo.

Conseguentemente gli  imprenditori agricoli   con le aziende agricole ricadenti nei territori individuati hanno potuto  presentare, presso gli Sportelli Unici Agricoli  dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura -Avepa- le richieste di intervento per il ripristino dei danni sulle strutture aziendali non ammissibili ad assicurazione agevolata in conformità ai Piani Assicurativi Annuali e sulle scorte aziendali.

L’istruttoria delle domande  da parte delle competenti strutture di Avepa ha definito per le 29 domande istruite positivamente, un importo ammissibile ad intervento di euro 2.438.139,71.

A fronte della  pesante situazione economica  delle imprese agricole danneggiate, si propone  di procedere con l’autorizzazione alla  finanziabilità delle domande  nella misura del 50 per cento dell’importo ammissibile determinato da Avepa potendo utilizzare economie  di spesa presenti  conseguentemente a minori spese rendicontate o  rinunce agli interventi  per eventi avversi già finanziati fino all’anno 2016.

Le  risorse giacenti ufficializzate da  Avepa consentono di poter definire una linea di intervento,  in  armonia con le azioni degli anni precedenti e con la specifica misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto  2014-2020,  una misura di finanziabilità  del 50 per cento della spesa ammissibile per un fabbisogno massimo di  euro 1.219.069,85 a favore  delle imprese agricole danneggiate.

Per l’utilizzo di economie di spesa, a valere su risorse trasferite negli anni pregressi  alla Regione del Veneto,  da destinare ad  interventi  che hanno ridotta copertura sulle specifiche assegnazioni statali, si precisa che risultano essere state inoltrate  specifiche comunicazioni di utilizzo somme, da parte della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, per le quali  il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha manifestato diniego.

Per l’ottimale gestione dell’iter procedurale  il Direttore della Direzione Agroalimentare potrà operare con specifiche disposizioni operative nell’ambito dei vigenti criteri, fermo restando che gli indennizzi dovranno essere versati ai beneficiari entro quattro anni dal verificarsi dell’evento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38” come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

VISTI gli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

VISTA la DGR n. 1118/2012 concernente “Direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche” Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di richiesta declaratoria di eccezionale evento atmosferico n. 1558 del 3/10/2017;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

VISTO il decreto di dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 27852 del 30/10/2017;

VISTO il decreto  n.108 del 22 giugno 2018 di Avepa, concernente l’ammissibilità,  di numero 29 domande presentate da imprenditori agricoli della provincia di Rovigo, agli interventi di  ripristino dei danni provocati dai venti impetuosi del 10 agosto 2017, per un importo complessivo di euro 2.438.139,71;

VISTA la nota Avepa del 1 settembre 2017 n. 0148593 di riepilogo delle domande a chiusura delle attività di liquidazione nel periodo  2007-2012 che evidenzia la presenza di economie  per euro 1.210.683,40;

VISTA la nota Avepa del 30 agosto 2018 n. 0139969 di riepilogo delle economie di spesa determinate  nel periodo 2013-2016 per euro 1.296.516,91;    

VISTA la nota della Direzione Agroalimentare n. 149971 del 20 aprile 2018, di comunicazione al MIPAAF di utilizzo di economie date da trasferimenti di risorse di anni pregressi, assegnate alla regione del Veneto per le eccezionali avversità atmosferiche riconosciute con D.M. n. 27050 del 23 ottobre 2017, n. 27852 del 30 ottobre 2017, n. 9585 del 2 marzo 2018, per le quali il medesimo Ministero non ha manifestato diniego;

VISTO  il D.M. n.  33619 del 22 dicembre 2017, di accredito nei conti correnti regionali delle quote di riparto delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale, da destinare a compensare i danni per eccezionali avversità atmosferiche riconosciute nell’anno 2017, che per la Regione Veneto riguardano: gelate dal 19 al 21 aprile 2017 nelle  provincie di Verona e Vicenza  venti impetuosi del 10 agosto 2017 in provincia di Rovigo;

VISTE le leggi regionali 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area

medesima.

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle determinazioni istruttorie dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Avepa - che definiscono una  spesa ammissibile di euro 2.438.139,71, per  il ripristino delle strutture  aziendali non assicurabili e delle scorte  a carico  di 29  imprese agricole danneggiate dai venti impetuosi del 10 agosto 2017 in alcuni comuni della provincia di Rovigo;
  3. di autorizzare la finanziabilità delle domande di cui  al precedente punto 2., agli interventi di ripristino delle strutture non assicurabili e scorte  ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs n.102/04;
  4. di determinare, in armonia con gli interventi finanziari degli anni precedenti e con la specifica misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto  2014-2020,  una finanziabilità delle domande nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile per  un fabbisogno di  euro 1.219.069,85;
  5. di prendere atto che  le risorse per la finanziabilità delle domande da parte di Avepa fanno carico ad  economie  per eventi avversi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, fino all’anno 2016 e utilizzabili dalla medesima Agenzia;
  6. di  demandare al Direttore della Direzione Agroalimentare l’adozione di  specifiche indicazioni operative necessarie all’ottimale definizione  del procedimento;
  7. di dare atto che  gli aiuti devono essere versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento avverso;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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