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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 02 ottobre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 18 settembre 2018

Accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza di strutture già provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento, analogamente a quanto già disposto con la DGR n. 322 del 21 marzo 2018, si rilascia l’accreditamento istituzionale per attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza, a soggetti già provvisoriamente accreditati con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, a conclusione dell’iter istruttorio.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 “Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015” è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alle strutture provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, prendendo atto delle eventuali variazioni di denominazione societaria intervenute rispetto all’autorizzazione originaria.

Detto provvedimento giuntale è stato adottato al termine del previsto iter di accreditamento in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 22/02, così come integrata nello specifico ambito dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, dalla DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 che ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

I successivi sviluppi istruttori hanno fatto si che, oltre ai soggetti già accreditati con la citata DGR n. 322/18, anche altre strutture, già provvisoriamente accreditate con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, risultino aver ottemperato le condizioni richieste per ottenere il rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Premesso quanto sopra, a conclusione dell'istruttoria, risulta che tutte le strutture, di cui all'Allegato A:

  • sono state provvisoriamente accreditate con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015;
  • hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale, per l'attività di trasporto e/o trasporto e soccorso con ambulanza, depositate agli atti del presente procedimento;
  • hanno superato la visita di verifica con esito positivo con eventuali prescrizioni come da scheda di cui all’Allegato A.

Nella seduta del 4 maggio 2018, prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole, preso atto delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, al rilascio dell’accreditamento istituzionale alle strutture di seguito indicate già provvisoriamente accreditate, presso le seguenti Aziende Ulss:

Azienda U.l.s.s. n. 1 Dolomiti

Ass. Volontari Stella Alpina Via Balin 67 – Lamon (BL) per attività di trasporto;

Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana

Ass. Italiana Soccorritori Sez. Conegliano – Via Brigata Brisagno, 4 Conegliano (TV) per attività di trasporto;

Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana

Ass. Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde di Adria (RO) – sedi di Adria, Rovigo e Chioggia per attività di trasporto e trasporto e soccorso;

Azienda U.l.s.s. n. 8 Berica

Ass. Volontariato “Monte Lisser” – Enego (VI) Via Cappellari, 57 per attività di trasporto e soccorso;
Croce Rossa Italiana Comitato di Schio con sede in Schio (VI) Via San Camillo De Lellis, 1 per attività di trasporto e soccorso;
Croce Rossa Italiana Comitato di Bassano – Bassano del Grappa (VI) Via Ceramica, 15 per attività di trasporto e soccorso;
Croce Verde Vicenza Onlus – Vicenza Via Da Vinci, 48 per attività di trasporto e soccorso.

Il procedimento di accreditamento delle citate strutture esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018, trattandosi di strutture già provvisoriamente accreditate che hanno presentato domanda di accreditamento prima della pubblicazione del citato provvedimento.

Si precisa, che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012 "Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza";

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. n. 22/02 Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 1080 del 22 maggio 2007 "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario";

VISTA la DGR n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";

VISTA la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013 “L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)”;

VISTA la DGR n. 179 del 27 febbraio 2014 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: disposizioni applicative. Deliberazione n. 166/CR del 16 dicembre 2013";

VISTA la DGR n. 1095 del 18 agosto 2015 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. DGR n. 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni";

VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014";

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19";

VISTA la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 "Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015";

VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 "Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002";

VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 4 maggio 2018, prot. reg. 195853 del 28 maggio 2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di accreditare le strutture, già provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095/2015, per l'attività  di trasporto e/o trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dalle Aziende Ulss competenti per territorio;
  3. di incaricare l'Azienda Zero di verificare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da parte delle strutture interessate;
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
  5. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n. 22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  7. di dare atto che le Aziende Ulss dovranno accertare, prima della stipula dell'accordo contrattuale, e successivamente con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  8. di disporre, in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta, l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  9. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012; di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  10. di dare atto che l'accreditamento delle strutture, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
  11. di notificare il presente atto alle strutture e alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  12. di incaricare l'Unità Organizzativa Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1341_AllegatoA_378337.pdf

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