Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 28 settembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 del 18 settembre 2018

Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento sono integrate le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 dando indicazioni di tipo procedurale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), alle Amministrazioni comunali che devono aggiornare i propri strumenti urbanistici ai sensi della L. R. n. 14/2017 in tema di “contenimento del consumo di suolo”.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017, ha introdotto misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

Scopo della legge regionale è promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica secondo una nuova coscienza volta a tutelare le risorse territoriali ed ambientali anche attraverso il ricorso ad una riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050.

Con la deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018 la Giunta regionale ha recepito quanto promosso dal nuovo dettato normativo regionale approvando, in via definitiva, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e l’assegnazione delle relative quantità per ogni Comune a valle del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare.

Nel medesimo provvedimento è anche stabilito che i Comuni dotati di PAT sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in conformità a quanto indicato nella delibera stessa.

Tale adeguamento parrebbe comportare, in prima analisi e in termini amministrativi, la necessità, da parte di ciascun Comune di avviare una verifica di Assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) dello strumento urbanistico generale, adeguato ai contenuti della nuova disciplina in tema di contenimento dell’uso del suolo, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.

Al riguardo tuttavia va detto che nei casi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale in parola, tenuto conto della ineludibilità dell’adeguamento, la variante, ragionevolmente, non potrà che essere inquadrata nell’ambito dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS; circostanza peraltro già oggetto di attenzione da parte della Giunta regionale nella DGR n. 1717 del 2013, che fa propri i contenuti del Parere della Commissione VAS n. 73 del 02.07.2013.

In considerazione del fatto che quanto delineato nel presente provvedimento è finalizzato a meglio chiarire, in un’ottica di semplificazione amministrativa, alcuni aspetti applicativi della DGR n. 668/2018 - sulla quale si era pronunciata la competente Commissione consiliare – con deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018 è stato chiesto al medesimo Organo consiliare una determinazione in ordine alla possibilità di estendere legittimamente quanto previsto dalla DGR n. 1717/2013 anche al caso di specie, estendendo la richiesta di parere anche al Consiglio delle Autonomie locali, istituito con legge regionale 25 settembre 2017, n. 31.  

In riscontro alla citata deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018 la seconda Commissione consiliare nella seduta del 26 luglio 2018 ha esaminato la proposta della Giunta regionale, esprimendo il parere favorevole n. 334.

Analogamente, la conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali, nell’ambito delle funzioni ad essa assegnate fino all’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sulla proposta in esame ha reso un parere favorevole nella seduta del 03.09.2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA  la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO  l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018;

VISTA il decreto legislativo n. 152 del 2006 s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1717 del 2013, che fa propri i contenuti del Parere della Commissione regionale VAS n. 73 del 02.07.2013;

VISTA la deliberazione/CR della Giunta Regionale n. 74 del 6 luglio 2018;

VISTO  il parere favorevole n. 334 espresso, nella seduta del 26 luglio 2018, sulla richiamata deliberazione/CR n. 74/2018 dalla competente seconda Commissione consiliare permanente così come previsto dall'art. 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il parere favorevole reso nella seduta del 03 settembre 2018 dalla conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali nell’ambito delle funzioni ad essa assegnate fino all’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di integrare, nell’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, fermo restando il rispetto della normativa e l’efficacia dell’azione regionale in materia di tutela dell’ambiente, le disposizioni contenute nella DGR n. 668/2018 con l’indicazione alle Amministrazioni Comunali dell’opportunità di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR. n. 668/2018.
  3. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni".

Torna indietro