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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 18 settembre 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 10 settembre 2018

Disposizioni attuative per le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro. Art. 3, comma 2, della Legge regionale 16 marzo 2018, n. 13"Norme per la disciplina dell'attività di cava".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intendono fornire le linee guida generali per la procedura di autorizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, nonché le modalità operative per la presentazione delle relative domande definendo, altresì, le fasi dell’iter istruttorio di competenza degli  Sportelli Unici Agricoli di AVEPA e della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, al comma 2, dell’ art. 3, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta. A tal fine è, preliminarmente necessario definire che cosa s’intende con miglioramento fondiario al fine di distinguerlo dall’attività di cava.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro che comporta la valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e attraverso il miglioramento della produttività e redditività di un fondo agricolo, che si realizza con l’aumento della fertilità dei terreni e della sua funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

Diversa è l’attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell’attitudine produttiva di un fondo agricolo e l’incremento della sua redditività agronomica.

Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del valore fondiario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell’applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.

Si rileva, di conseguenza, che l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni a compiere opere di miglioramento fondiario differisce dalle concessioni di attività di cava, così come differiscono sia gli Organi competenti ad esprimere parere in merito, nonché gli elaborati progettuali oggetto d’istruttoria.

Al riguardo deve essere precisato che ai sensi dell’Art. 3, comma 2, della LR n.13/2018 è demandata alla Giunta Regionale la definizione delle procedure e dei criteri per l’autorizzazione esclusivamente dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica.

Tenuto conto della ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture regionali, conseguente al processo di riorganizzazione e modifica avviato con la Legge Regionale n.54/2012, e delle competenze assegnate ai Direttori di Direzione ex art. 13, I^ comma, lett. f), la materia in oggetto rientra nelle competenze del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca al quale, è demandata l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza.

La presente deliberazione disciplina esclusivamente le procedure relative alle migliorie fondiarie con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, sulle quali è chiamato ad esprimersi, con proprio parere, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA.

L’iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all’esecuzione di un miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta prevede, infatti, un’istruttoria di carattere tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente Sportello Unico Agricolo di AVEPA che si conclude con un apposito parere trasmesso da AVEPA, per competenza, alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca che, compiute le necessarie verifiche, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del Direttore della direzione regionale incaricata.

Inoltre, in applicazione del DPR n. 120/2017 - Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, attraverso un protocollo operativo definito con ARPAV, viene approvato con il presente provvedimento il segmento istruttorio che dovrà accompagnare i “materiali di scavo”– compresi eventuali materiali di riporto – derivanti dalla realizzazione dei miglioramenti fondiari in argomento.

Per completezza di trattazione serve ricordare come la nuova legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, all’art. 3, comma 2, oltre a riconoscere l’istituto dei miglioramenti fondiari, definisce il ruolo di vigilanza dei Comuni nel territorio di propria competenza, in armonia con gli strumenti di pianificazione vigenti.

La nuova legge ha assegnato infatti ai Comuni l’esercizio primario delle funzioni di vigilanza, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, stabilendo, altresì, la partecipazione delle Ditte che verranno autorizzate ai costi sostenuti dalla comunità locale. E’ previsto infatti il versamento di una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato, che il soggetto titolare dell’autorizzazione riconosce al Comune, ai fini di contribuire al miglioramento ambientale e alla manutenzione delle infrastrutture anche dei comuni confinanti ai siti interessati da opere di miglioramento fondiario.

A tal proposito, come stabilito all’articolo 19, comma 6, “La Giunta regionale definisce i valori unitari del contributo da versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto, aggiornandoli ogni cinque anni”.

In conclusione, la deliberazione che viene sottoposta all’approvazione della Giunta regionale intende definire in forma organica e sistematica gli indirizzi generali, e la procedura per la presentazione delle domande di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, di cui al comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13“Norme per la disciplina dell’attività di cava”, nonché l’iter istruttorio da parte degli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA (SUA) e della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.

Nello specifico, le disposizioni, le procedure e le necessarie note tecniche, nonché la relativa modulistica sono contenute nell’Allegato A al presente provvedimento, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, “Norme per la disciplina dell’attività di cava” ed in particolare il comma 2 dell’articolo 3 – Miglioramenti fondiari;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con particolare riferimento ai compiti dirigenziali di cui agli articoli 4 e 13;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, “Legge forestale regionale”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio”;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il DLgs del 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 che ha approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto;

VISTE le direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 55, “Disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni contenute nelle premesse, le linee guida generali per la procedura di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, esclusivamente se inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, nonché le modalità operative per la presentazione delle relative istanze di autorizzazione così come definite nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre che, le istanze di autorizzazione a compiere interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta presentate agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA successivamente all’adozione del presente provvedimento dovranno essere corredate della documentazione specificata nell’Allegato A alla presente deliberazione, che definisce altresì le modalità istruttorie;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  5. di trasmettere la  presente deliberazione ad AVEPA e ad ARPAV;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1300_AllegatoA_378063.pdf

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