Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 21 settembre 2018


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 10 settembre 2018

Disposizioni in materia di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi quali richiami vivi per la stagione venatoria 2018/2019. Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10.8.2018 e Disposizione del Ministero della Salute - Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 3.9.2018.

Note per la trasparenza

A seguito dell'adozione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 e del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0021498-P del 3.9.2018 si è venuto a definire un nuovo quadro complessivo di riferimento in materia di controllo della diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, che comprende anche le modalità di gestione dell'utilizzo, quali richiami vivi e nell’ambito dell’esercizio venatorio, di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi. In attuazione delle nuove disposizioni normative e procedurali in materia, è possibile autorizzare, per la prossima stagione venatoria 2018/2019, l'utilizzo di richiami vivi appartenenti ai predetti Ordini.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In relazione all'emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell'influenza aviaria, l'Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18.8.2006, di modifica di precedente ed analogo provvedimento unionale (Decisione 2005/734/CE), ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell'uso di volatili degli Ordini Anseriformi e Caradriformi come richiami vivi nell’ambito dell’attività di prelievo venatorio a carico di specie di uccelli acquatici.

Con la predetta Decisione 2006/574/CE, l'Unione Europea ha stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, a livello di Stati Membri e su indicazione dell'autorità competente, è possibile autorizzare l'uso dei suddetti richiami nel rispetto di idonee misure di bio-sicurezza, che, tra l’altro, comprendono:

- l'identificazione di ciascun esemplare da richiamo legittimamente detenuto dai cacciatori mediante un univoco sistema di inanellamento in collegamento con un’apposita banca dati di riferimento, in modo da rendere trasparente e tracciabile ogni passaggio (acquisto, cessione, nascita, morte, ecc.) a carico di ciascun esemplare oltre che di poterne seguire la movimentazione sul territorio;

- l'attuazione di un regime di sorveglianza per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e l’effettuazione di controlli di laboratorio specifici, nonché il controllo e l’eventuale limitazione degli spostamenti sul territorio;

- una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e altri volatili detenuti in cattività a livello domestico, nonché la garanzia del mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici.

Alla luce delle rassicurazioni espresse dal Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSV), in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, in primis quella del Veneto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto, a far data dal 2008 e con Ordinanza Ministeriale del 1 agosto 2008, a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con la precedente Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e a concedere, in tal modo, la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla dianzi-richiamata Decisione comunitaria, demandando alle Regioni ed alla Province Autonome l'attivazione delle pertinenti procedure operative, rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e dettagliati nel medesimo provvedimento ministeriale.

Pertanto, con DGR n. 2429 del 8 agosto 2008, la Giunta regionale del Veneto ha quindi, per la prima volta attivato, un sistema, articolato in quattro tematiche principali (1-Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie di controllo), che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha permesso l'attivazione del regime di deroga in parola a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. Tale sistema è stato poi implementato e perfezionato nella successiva stagione venatoria 2009/2010 attraverso alcuni correttivi e chiarimenti, definiti con DGR n. 2058 del 7 luglio 2009, e confermato per le successive stagioni venatorie.

Con Decisione di Esecuzione n. 2015/2225 del 30 novembre 2015, la Commissione Europea ha disposto la proroga della possibilità di accedere al suddetto regime di deroga fino al 31 dicembre 2017, provvedimento a cui ha fatto seguito la Disposizione Dirigenziale del Ministero della Salute - Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 14 dicembre 2015, ai sensi della quale, previa valutazione della situazione epidemiologica a livello nazionale, è stata concessa la deroga al divieto di utilizzo, quali richiami vivi, di uccelli appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nell'attività venatoria fino alla data del 31 dicembre 2017, alle condizioni fissate dal protocollo operativo allegato al Dispositivo dirigenziale medesimo.

Nell'ambito del predetto quadro regolamentare e procedurale ed alla luce di dati epidemiologici che attestavano in senso favorevole in ordine alla possibilità di proseguire con l’applicazione del regime di deroga di cui trattasi, da ultimo con DGR n. 1278 del 9 agosto 2016, questa Amministrazione ha disposto di autorizzare anche per la stagione venatoria 2016/2017 il regime di deroga in parola.

A conferma della validità e dell’efficienza del sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza connesso al regime di deroga di cui trattasi, il Ministero della Salute, con Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. n. 0029861-P del 30 dicembre 2016, valutata la nuova situazione epidemiologica a seguito dell'identificazione di una positività per virus influenzale tipo A ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H5N5 in un volatile selvatico rinvenuto morto in provincia di Gorizia e sentito in merito il Centro di Referenza Nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha ritenuto di disporre, con effetto immediato, la sospensione, su tutto il territorio nazionale, del regime di deroga in parola e l'intensificazione di tutte le attività di monitoraggio connesse al controllo epidemiologico dell'epizoozia in parola.

In attuazione del predetto provvedimento ministeriale e con successiva DGR n. 5 del 10 gennaio 2017, si è pertanto disposto di provvedere alla sospensione, a far data dal 30 dicembre 2016, dell’efficacia del regime di deroga in parola su tutto il territorio regionale.

A far data dalla sospensione in parola e con successivo Dispositivo Dirigenziale, prot. n. 0008246-30/03/2017-DGSAF-DGSAF-P, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha disposto, in prosecuzione del dianzi-richiamato Dispositivo Dirigenziale prot. 29861 del 30.12.2016 e sulla base della Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione Europea del 14 febbraio 2017, il mantenimento del medesimo regime di sospensione della deroga , che è poi stato ulteriormente prorogato ed integrato, con successivi Dispositivi Dirigenziali (prot. n. 0008246 del 30 marzo 2017, prot. n. 11113 del 3 maggio 2017 e prot. n. 0013525 del 31 maggio 2017) sino al 31.8.2017. Successivamente, con Dispositivo Dirigenziale, prot. n. 0019967-31/08/2017-DGSAF-MDS-P, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha disposto di mantenere in vigore la medesima sospensione della deroga sino al 31 ottobre 2017. La criticità del quadro epidemiologico allora in essere è ulteriormente evidenziata, rispetto allo specifico ambito di competenza legato alla fauna selvatica, anche dalla posizione espressa, rispetto al medesimo ambito temporale, prima dall’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare con nota prot. n. 402778/E.740.20.10 del 24 settembre 2017 e poi anche da ISPRA con nota prot. 47234/T-A38 del 27.9.2017, entrambe riferite alla necessità di mantenere un analogo regime di sospensione rispetto alle attività di immissione faunistica nel territorio. Infine, e da ultimo, prima con Dispositivo Dirigenziale, prot. n. 0024698-30/10/2017-DGSAF-MDS-P, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e poi con successivo Dispositivo Dirigenziale prot. n. 4122 del 19 febbraio 2018, ha disposto di mantenere in vigore, sino al 30 giugno 2018, il regime in parola per alcuni ambiti territoriali ritenuti “a maggior rischio di introduzione e circolazione di influenza aviaria” (allegato IV al Dispositivo), tra i quali è compreso anche l’intero territorio regionale.

All’approssimarsi della scadenza del termine ultimo del 30 giugno 2018, il Ministero della Salute, con nota a firma del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, prot. n. 0015757-P-27/06/2018 del 27 giugno 2018, ha qui formalizzato la volontà di non voler disporre ulteriori proroghe al regime di sospensione della deroga in parola, e ciò anche in ordine alla necessità di allineare e strutturare qualsiasi futuro indirizzo applicativo in materia ad eventuali nuove disposizioni emanate da parte della Commissione Europea e sulla base di una valutazione dell’attuale situazione epidemiologica, stante la scadenza, anch’essa riferita al 30 giugno 2018, della Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/263. Con la stessa nota, il Ministero della Salute raccomandava la necessità di assicurare, a far data dal 1 luglio 2018 e sino all’emanazione di un nuovo provvedimento unionale, l’applicazione delle misure di polizia veterinaria recate dalla dianzi-richiamata Ordinanza Ministeriale del 26 agosto 2005 (la cui validità è stata prorogata, sino al 31.12.2018, con Ordinanza del Ministero della Salute del 13 dicembre 2017), con particolare riferimento ai territori regionali ricompresi in aree classificate “ad elevato rischio”.

Con l’adozione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, notificata con il numero C(2018) 5243 e pubblicata sulla GUCE L. 205 del 14 agosto 2018, la Commissione Europea ha provveduto ad emanare disposizioni che attengono anche alla gestione dell’utilizzo dei richiami in parola.

In particolare, la Commissione Europea ha previsto, per le zone definite ad alto rischio, un generale divieto a carico di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, ad esclusione di un regime di utilizzo degli stessi nel quadro di un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, disponendo, altresì, a carico degli Stati membri, la individuazione, sulla base della situazione epidemiologica in essere, delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell’HPAI, sulla base di criteri e principi informatori indicati all’articolo 3 della medesima Decisione.

In attuazione del dianzi-richiamato provvedimento unionale, il Ministero della Salute, con Dispositivo Dirigenziale a firma del Direttore della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, prot. n. 0021498-P-03/09/2018 del 3 settembre 2018, ha provveduto ad approvare il Protocollo Operativo “Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, disponendone altresì l’integrale l’applicazione su tutto il territorio nazionale.

A fronte della preliminare attestazione che “La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale può essere considerata favorevole”, il provvedimento ministeriale ribadisce la necessità di “garantire idonee misure di biosicurezza e di individuazione precoce della malattia”, da conseguire attraverso l’identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento e registrazione informatica dei capi e l’attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, la registrazione e la comunicazione di ogni informazione utile rispetto al loro stato sanitario (visto anche, come peraltro espressamente previsto dalla Decisione unionale 2018/1136, come indicatore epidemiologico della situazione in essere sul territorio di utilizzo e di riferimento dei medesimi richiami), l’adozione di misure di separazione tra uccelli da richiamo, pollame domestico ed altri capi avicoli oggetto di allevamento, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto, elaborazione di linee guida e buone pratiche nonché l’implementazione e lo sviluppo di un sistema di rapida informazione ed eventuale allerta in ordine alla censimento dei capi, al regime di sorveglianza sul loro status sanitario ed il loro utilizzo.

Sulla base dei predetti obiettivi, le Regioni e le Province Autonome devono garantire idonee misure gestionali e procedurali in materia di anagrafica, a carico di ciascun capo e del relativo detentore, con una individuazione univoca fondata su anelli con codici numerici e la registrazione di tutti i dati necessari nella sezione “Richiami Vivi” della Banca Dati Nazionale (BDN), in materia di tracciabilità e rintracciabilità, sulla base di una idonea modulistica e di un rapido aggiornamento della BDN, in materia di biosicurezza, con l’attuazione di misure di separazione e compartimentazione tra le diverse categorie di soggetti in allevamento e di misure di sanificazione di ricoveri e strutture di trasporto nonché in materia di misure sanitarie e di controllo, sulla base delle indicazioni del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria presso l’IZSV.

Si dà atto, in questa sede, della coerenza delle direttive e delle azioni previste e disposte dal predetto Protocollo Operativo con il quadro complessivo delle misure e delle procedure a suo tempo approvate con DGR n. 2429 del 8 agosto 2008, come modificate ed integrate con successiva DGR n. 2058 del 7 luglio 2009 e poi, infine, anche con DGR n. 1637 del 31 luglio 2012 , misure e procedure che sono state oggetto di attuazione, in maniera continuativa a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 e sino al 31 dicembre 2016, a seguito della sospensione del regime di deroga disposta con DGR n. 5 del 10 gennaio 2017.

Si dà atto, altresì che, sulla base del concorde indirizzo prima delle disposizioni unionali e poi anche dei provvedimenti nazionali, non si fa più riferimento ad un concetto di deroga rispetto al divieto di utilizzo dei richiami in parola, ed eventuale sospensione dello stesso regime, quanto, piuttosto, di un vero e proprio regime autorizzativo all’utilizzo, quali richiami vivi e nell’ambito dell’esercizio venatorio, di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi, nei limiti e secondo le disposizioni gestionali recate dai medesimi provvedimenti, unionali e nazionali.

Tutto ciò premesso, in riferimento al quadro normativo e procedurale sin qui delineato ed alla favorevole situazione epidemiologica come attestata dal Ministero della Salute nel dianzi-richiamato provvedimento n. 0021498-P-03/09/2018 del 3 settembre 2018, si ritiene di poter autorizzare l’utilizzo, quali richiami vivi e per la prossima stagione venatoria 2018/2019, di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi, nei limiti e secondo le disposizioni procedurali, gestionali ed operative recate dallo specifico Protocollo Operativo adottato con il medesimo provvedimento del Ministero della Salute; in ordine alle modalità di gestione ed aggiornamento dell'anagrafica dei richiami e dei relativi detentori ed alla tracciabilità dei richiami stessi, si ritiene, altresì, di poter confermare il quadro gestionale e procedurale a suo tempo avviato e implementato con DGR n. 2429/2008, DGR n. 2058/2009, DGR n. 2095/2010 nonché, infine, con DGR n. 1637/2012, che qui viene ad essere integralmente riconfermato, fatta salva l’eventuale necessità di aggiornamento e adeguamento della modulistica, la cui adozione viene demandata a provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, cui sono altresì affidate le attività connesse alla concreta ed efficace attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”, fatto particolare riferimento all'articolo 5 ed all'articolo 31, comma 1, lettera h);

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017 e con L. R. n. 30/2018, fatto particolare riferimento all'articolo 2, comma 1 ed all’Allegato “C” alla medesima legge;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesa in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

VISTA la Decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, così come modificata con successiva Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 e, da ultimo, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2015/2225/CE del 30 novembre 2015;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018;

VISTA la Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0029861-P del 30 dicembre 2016;

VISTA la Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0004122-19/02/2018-DGSAF-MDS-P del 19 febbraio 2018;

VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0015757-P-27/06/2018 del 27 giugno 2018;

VISTA la Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0021498-03/09/2018 del 3 settembre 2018 e l’allegato Protocollo Operativo “Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”;

VISTA la nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria – Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 245789/E.740.20.10 del 28 giugno 2018;

RICHIAMATE le DGR n. 2429/2008, n. 2058/2009, n. 2095/2010, n. 1637/2012, n. 2858/2014, n. 952/2015, n. 1278/2016 e n. 5/2017;

RICHIAMATA, in particolare, la DGR n. 1637/2012, fatto specifico riferimento alle disposizioni operative (Allegato “A”) ed alla modulistica (Allegati “B”, “C”, “D” ed “E”);

VISTA la DGR n. 804 del 8 giugno 2018 “Stagione venatoria 2018/2019. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”;

RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia Veterinaria;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto con Decisione di Esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017 e Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 è venuto a cessare il regime di deroga rispetto al divieto generale di utilizzo, quali richiami vivi e ai fini dell’esercizio venatorio, di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi;
  3. di dare atto che, in ragione delle disposizioni di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, il previgente regime, di cui al precedente punto 1, è stato sostituito da un regime di generale utilizzo, quali richiami vivi e ai fini dell’esercizio venatorio, di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi, nell’ambito di limiti e prescrizioni disposti con la medesima disposizione unionale e con successivi provvedimenti dell’autorità competente a livello di Stati membri;
  4. di prendere atto che, con Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0021498-03/09/2018 del 3 settembre 2018, è stato approvato il Protocollo Operativo “Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, disponendone altresì l’applicazione su tutto il territorio nazionale;
  5. di autorizzare, per la stagione venatoria 2018/2019, l’utilizzo nell’esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, come previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 e dalla Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0021498-03/09/2018 del 3 settembre 2018, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n. 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’utilizzo dei medesimi richiami di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” della DGR n. 1637/2012;
  6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
  7. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ad adottare, con proprio provvedimento, eventuali e necessari adeguamenti alla modulistica di cui agli Allegati “B”, “C”, “D” ed “E” della dianzi-richiamata DGR n. 1637/2012, anche in riferimento all’attuale fase di riordino delle competenze e delle attribuzioni in materia di caccia di cui alla L. R. n. 30/2018;
  8. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro