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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 10 settembre 2018
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Modifica della delibera di Giunta regionale n. 566 del 30.04.2018 di certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) dell'anno 2017 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.
Con questo provvedimento, la Giunta regionale modifica il precedente provvedimento di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata (RD) per l'anno 2017, riconoscendo ai Comuni di Campiglia dei Berici e di Caldogno il beneficio di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica nella misura minima.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nell’ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV – Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti, con nota n. 15573 del 15.02.2018 (prot. reg. n. 64018 del 18.02.2018), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2016, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288 del 2014.
Sulla base di tale comunicazione la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 566 del 30.04.2018 che individua nell’Allegato A la quota del tributo per il conferimento in discarica spettante a ciascuna amministrazioni in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (art. 39, comma 4 della L. R. 3/2000).
Si segnala che, per mero errore materiale, il Comune di Campiglia dei Berici è stato inserito nella Tabella A "Comuni assoggettati al pagamento del tributo intero", invece che nella Tabella D "Comuni assoggettati al pagamento del tributo nella misura del 30%". I competenti uffici regionali, su segnalazione del Comune in questione del 28.05.2018 (prot. reg. 197625 del 28.05.2018), hanno riscontrato l'errore e quindi risulta necessario procedere alla correzione dell'errore.
Inoltre si evidenzia che il Comune di Caldogno, con note n. 9147 del 30.05.2018 e n. 12711 del 25.07.2018, ha comunicato di aver trasmesso nell’applicativo web i dati relativi alla raccolta differenziata dell’annualità 2016 entro i termini stabiliti, ma la dichiarazione di veridicità, a causa delle improvvise dimissioni volontarie del dipendente incaricato, è stata trasmessa solo il 02.03.2017. La comunicazione risultava, infatti, in uscita nell’applicativo del protocollo, ma mai formalmente spedita, se non come detto il 02.03.2017.
Pertanto si propone di rettificare l’Allegato A della DGR n. 566 del 30.04.2018, depennando i Comuni di Caldogno e Campiglia dei Berici dalla Tabella A "Comuni assoggettati al pagamento del tributo intero", per inserirli invece tra i Comuni soggetti al pagamento del tributo nella misura del 30% (7.75€/t), Tabella D "Comuni assoggettati al pagamento del tributo nella misura del 30%" del medesimo allegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.;
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i., e in particolare l’art. 39;
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la D.G.R. n. 288 del 11.03.2014;
VISTO l’art. 2, co. 2, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTE le note del 28.05.2018 del Comune di Campiglia dei Berici, prot. n. 9147 del 30.05.2018 e n. 12711 del 25.07.2018 del Comune di Caldogno;
delibera
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