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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 21 settembre 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 10 settembre 2018

Disposizioni relative alla circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 ad oggetto "Autorizzazione all'attivazione e al funzionamento temporaneo di centri per soggiorni di vacanza frequentati da minori.".

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si intende proporre una rivisitazione delle disposizioni contenute nella circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 in merito all’istituzione dei centri estivi per minori dai tre ai sei anni di età.

L'Assessore Manuela Lanzarin  riferisce quanto segue.

La circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 avente a oggetto “Autorizzazione all’attivazione e al funzionamento temporaneo di centri per soggiorni di vacanza frequentati da minori.” ha previsto una serie di disposizioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione all’attivazione e al funzionamento dei centri estivi, di competenza delle Aziende ULSS.

Nel corso degli ultimi anni sono pervenute dal territorio, da parte di enti gestori di scuole dell’infanzia paritarie, alcune segnalazioni circa il lungo e difficoltoso iter amministrativo disposto in ambito locale dalle Aziende ULSS finalizzato al rilascio delle suddette autorizzazioni  per l’attivazione di centri estivi presso le scuole di riferimento.

Nel dettaglio ciò che viene segnalato evidenzia l’eccessiva articolazione e la notevole complessità della procedura in oggetto, volta ad autorizzare l’attivazione di un servizio rivolto ai minori dai tre ai sei anni d’età che ha il carattere della “temporaneità” e che si svolge presso gli stessi locali utilizzati dalla struttura già in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Istruzione quale scuola dell’infanzia paritaria.

Si rileva inoltre la carenza di omogeneità ed uniformità sul territorio regionale nell’adozione e nella conseguente applicazione delle procedure suddette.

Premesso che l’attivazione di un centro estivo è intervento volto al sostegno e al supporto delle famiglie nella gestione dei figli minori d’età in un periodo particolarmente delicato quale quello estivo e in considerazione di quanto sopra illustrato, si propone, nella fattispecie specifica in cui il centro estivo per minori sia attivato presso una scuola dell’infanzia, già autorizzata con Decreto del Ministero dell’Istruzione, che il medesimo non necessiti dell’ulteriore autorizzazione di cui alla circolare regionale n. 8/1990, fatti salvi gli standard ministeriali suddetti: in questo caso si ritiene sufficiente l’invio da parte dell’ente gestore di una comunicazione di avvio delle attività al Comune e all’Azienda ULSS territorialmente competente con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di inizio delle attività del centro estivo. Tale comunicazione non è necessaria qualora sia il Comune stesso ad attivare un centro estivo presso locali di proprietà destinati a scuola dell’infanzia, già autorizzata con Decreto del Ministero dell’Istruzione.

Nella fattispecie in cui i centri estivi siano attivati presso strutture diverse da quella sopra specificata e non avocate a scuola permane l’efficacia delle disposizioni di cui alla circolare regionale n. 8 del 1990.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO il Regolamento Regionale n. 8 del 17/12/1984;
  • VISTA la Circolare Regionale n. 8 del 19/4/1990;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre che l’Ente gestore dei centri estivi rivolti ai minori dai tre ai sei anni attivati presso le scuole dell’infanzia già autorizzate con Decreto del Ministero dell’Istruzione sia tenuto a inviare una comunicazione di avvio delle attività al Comune e all’Azienda ULSS territorialmente competente con un preavviso di almeno trenta giorni; 
  3. di notificare la presente Deliberazione Regionale alle Aziende ULSS della Regione del Veneto, all’Ufficio Scolastico Regionale, alle scuole dell’infanzia paritarie e alle sedi FISM della Regione del Veneto; 
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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