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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 25 settembre 2018


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1325 del 10 settembre 2018

Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26 giugno 2018.

Note per la trasparenza

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 688/2018 è stata individuata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per i Comuni che hanno inviato la Scheda informativa entro i termini di legge. Con il presente provvedimento viene definitivamente assegnata la quantità massima di consumo di suolo ammesso per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti, a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare e dalla Conferenza Regione- Autonomie locali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali.

L’articolo 4 della citata L.R. n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

La Giunta regionale, con deliberazione  n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicata nel BUR n. 51 del 25 maggio 2018), ha provveduto ad individuare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il 05.10.2017, hanno inviato la Scheda informativa di cui all’allegato A della L.R. n. 14/2017, compilata con i dati richiesti.

Il medesimo articolo 4, comma 5, della citata L.R. n. 14/2017, stabilisce nei Comuni che non hanno provveduto all’invio della Scheda, “si applicano, fino all’integrazione del suddetto provvedimento della Giunta regionale sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni previste dall’articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6”.

Conseguentemente, con riferimento ai 29 Comuni che hanno presentato la Scheda informativa oltre i termini previsti e ai 4 Comuni che non hanno trasmesso alcun dato, la citata deliberazione n. 668/2018, ha precisato che la quantità di consumo di suolo sarebbe stata assegnata con successivo provvedimento di Giunta regionale, come previsto dalla legge stessa.

Si tratta ora di provvedere alla determinazione della quantità di consumo di suolo ammessa per i 29 Comuni che hanno inviato tardivamente la Scheda informativa, oltre a prendere in considerazione i 4 Comuni che non hanno trasmesso alcuna Scheda. Tale determinazione, contenuta nell’Allegato A “Quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti”, costituisce l’integrazione e il completamento degli Allegati alla DGR n. 668/2018. L’articolo 4, comma 5, della citata L.R. 14/2017, prevede, infatti, che la Giunta regionale provveda ad integrare il suddetto provvedimento sulla base dei dati tardivamente trasmessi.

L’acquisizione dei dati relativi a tali Comuni, come già indicato al Capitolo 4 dell’Allegato D alla DGR n. 668/2018, non comporta la rideterminazione della quantità massima ammessa nel Veneto fino al 2050, rimanendo pure confermata la quantità di suolo “disponibile” (Δ max CS = 8530 ettari) individuata come riserva per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli anni, dovessero necessitare.

Come noto, infatti, l’analisi delle “Schede informative” relative alla pianificazione comunale ha fornito un quadro completo ed ha consentito una visione complessiva delle dinamiche in atto in termini di quantità e “velocità di consumo di suolo” rispetto al periodo preso in considerazione.

Analogamente tutte le valutazioni e le analisi contenute nell’Allegato A “Relazione di sintesi dell’indagine conoscitiva” alla DGR n. 668/2018, rimangono valide e, pertanto, non modificate dal presente provvedimento, ad eccezione del cap. 2.3. “Sintesi dei dati delle schede informative pervenute” del medesimo Allegato A che viene integrato con i dati tardivamente trasmessi.

Fermo restando le valutazioni svolte e le determinazioni assunte nell’Allegato B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo” alla DGR n. 668/2018, l’integrazione dei dati trasmessi (29 schede su 541 già conteggiate) non modifica, nella sostanza, il valore percentuale finale da assegnare agli ASO dopo il correttivo, che quindi si conferma.

Per quanto riguarda la ripartizione e assegnazione della quantità massima di consumo di suolo per Comune, si fa riferimento all’Allegato C “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”, punto 1, della DGR n. 668/2018 che descrive puntualmente gli elementi e i correttivi per i singoli Comuni, applicabili anche per quelli in esame.

Si precisa, altresì, che per quanto riguarda la congruenza dei dati trasmessi con la Scheda informativa, si deve fare riferimento al Capitolo 1 dell’Allegato D “Determinazioni e procedure applicative” alla DGR n. 668/2018 che fornisce le valutazioni e le disposizioni per quei Comuni che hanno riportato valori non coerenti con le dinamiche insediative del proprio contesto territoriale e che, in maniera significativa, si discostano dal valore medio calcolato per i Comuni appartenenti allo stesso ASO.

Nel medesimo Allegato D alla DGR n. 668/2018,  sono contenute al Capitolo 2 le procedure da seguire per i Comuni che hanno inviato, oltre alla Scheda informativa con i dati dello strumento vigente (PRG), anche quella con i dati del PAT adottato alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2017 (24 giugno 2017). In tali ipotesi, infatti, l’articolo 13 della medesima legge regionale, consente ai Comuni di concludere il procedimento di formazione del piano. A tal proposito si ribadisce che la possibilità di concludere il procedimento di formazione del piano attiene esclusivamente ai contenuti amministrativi della procedura avviata e non quindi ai contenuti programmatori che dovranno conformarsi alle disposizioni della L.R. 14/2017 e ai contenuti della  DGR n. 668/2018.

Nel presente provvedimento vengono presi, altresì, in considerazione i 4 Comuni che non hanno trasmesso la Scheda informativa. A tali Comuni viene attribuita, in questa fase, una quantità massima di suolo consumabile pari a zero. Tale quantità è riferita alle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, individuati in base al combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, lett. e) e dell’articolo 13, comma 9, L.R. 14/2017, così come meglio specificati nell’Allegato B della DGR n. 668/2018.

La suddetta quantità di suolo consumabile, trova applicazione fino all’eventuale rideterminazione della nuova quantità che potrà essere assegnata, con  successivo provvedimento di Giunta regionale, ai sensi articolo 4 della L.R. n. 14/2017, solo a seguito dell’invio, da parte dei Comuni, della Scheda informativa di cui all’allegato A, della L.R. n. 14/2017. Tale Scheda, compilata con i dati richiesti, deve essere corredata dalle opportune informazioni di supporto ai dati trasmessi, nonché dalla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati con le procedure di cui all’art. 13, comma 9, della L.R. 14/2017.

Resta fermo che l’istruttoria su tali dati e le conseguenti determinazioni avverranno secondo i criteri fissati dalla DGR n. 668/2018 e relativi allegati, così come integrati dal presente provvedimento.

Appare opportuno precisare che l’acquisizione dei dati relativi ai Comuni che non hanno trasmesso la scheda Informativa, non modifica, in alcun modo, né i criteri assunti con la DGR 668/2018 né i calcoli effettuati ed integrati dal presente provvedimento.

A tal proposito, si evidenzia che l’avvenuta acquisizione delle informazioni relative a 570 Comuni su 574 (pari al 99,3%), ha consentito la determinazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale fino all’anno 2050 e la sua ripartizione per ogni Comune.

Inoltre, al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi correttamente al presente provvedimento mediante specifica variante urbanistica ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 14/2017, appare opportuno ricordare che in tale occasione i Comuni, ai sensi dell’articolo 13, comma 9 della citata L.R. 14/2017 “confermano o rettificano” gli ambiti di urbanizzazione consolidata, inizialmente individuati ai sensi del medesimo comma. A tal proposito si evidenzia che i Comuni dovranno far riferimento alla classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste anche le aree, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione.

Sempre in sede di adeguamento, tutti i Comuni provvederanno alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella Scheda informativa, secondo le indicazioni e gli schemi esemplificativi forniti al Capitolo 2 dell’Allegato B della DGR n. 668/2018. Tale operazione consentirà ai Comuni di rivedere, laddove necessario, la stima dei valori esposti, anche confrontandoli con i Comuni appartenenti allo stesso ASO o ASO contiguo. In tale senso, ai fini della correttezza dei dati trasmessi e nel principio di trasparenza, sarà reso disponibile, nel sito regionale, un foglio elettronico di restituzione dei dati forniti da ogni singolo Comune.

Si dà atto, altresì, che nel corso dei primi mesi del 2018, si sono fusi alcuni Comuni della Provincia di Vicenza e della Provincia di Padova. In particolare: con legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 è stato istituito, in Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Barbarano Mossano” mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano. Con legge regionale 16.02.2018, n. 6, è stato istituito, in Provincia di Padova, il nuovo Comune denominato “Borgo Veneto” mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d’Adige e Megliadino San Fidenzio.

Conseguentemente, i dati relativi ai Comuni che si sono fusi, vanno riferiti ai nuovi Comuni istituiti con le sopra citate leggi regionali.

Per quanto riguarda il procedimento formativo del presente atto, l’articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" prevede che il provvedimento di Giunta regionale sia adottato sentiti la competente Commissione consiliare e il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), che hanno a disposizione sessanta giorni per l’espressione del parere di competenza. Il comma 4 del medesimo articolo 4 prevede altresì che, decorsi tali termini, la Giunta regionale prescinda dai pareri.

A tal proposito si precisa che l’organo consultivo da ultimo citato (CAL), pur essendo stato istituito con legge regionale n. 31 del 25 settembre 2017 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali”, non è ancora operativo. Conseguentemente, come previsto dall’articolo 4, comma 3 della citata L.R. n. 14/2017, il relativo parere dovrà essere reso dalla Conferenza Regione- Autonomie locali di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 20/1997.

Con nota prot. 245056 del 28 giugno 2018, la deliberazione di Giunta regionale n. 72/CR del 26 luglio 2018 è stata trasmessa, alla Seconda Commissione Consiliare, per l’acquisizione del parere di competenza.

Nella seduta del 5 luglio 2018 la seconda Commissione Consiliare ha emanato il parere di competenza n.  332 (inviato con nota prot. 0016309 del 6 luglio 2018, acquisita al prot. della Giunta regionale con il n. 288410  del 06.07.2018), esprimendo parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale.

Con nota prot. 286740 del 5 luglio 2018, la deliberazione di Giunta regionale n. 72/CR del 26 luglio 2018 è stata trasmessa alla Conferenza Regione- Autonomie locali.

Nella seduta del 3 settembre 2018 la Conferenza Regione- Autonomie locali ha emanato il parere di competenza n.  23/2018 (inviato con nota prot. 359316 del 4 settembre 2018), esprimendo parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale.

Infine, allo scopo di favorire e promuovere le misure adottate con il presente provvedimento, si ritiene necessario incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per la comunicazione e la partecipazione, come già indicate nella DGR n. 668/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di pae-saggio”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l’articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale  n. 14/2017;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 15 maggio 2018, n. 668;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 332 inviato con nota prot. 0016309 del 6 luglio 2018, acquisita al protocollo della Giunta regionale con il n. 288410  del 06.07.2018;

VISTO il parere della Conferenza Regione- Autonomie locali n. 23/2018, inviato con nota prot. 359316 del 4 settembre 2018.

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la “Quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti” (Allegato A);

3. di dare atto che la quantità di suolo consumabile, assegnata ai Comuni inadempienti che non hanno inviato la Scheda informativa, può essere rideterminata a seguito dell’invio delle informazioni territoriali richieste ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 14/2017;

4. di stabilire che ai Comuni che non hanno presentato la Scheda informativa, verrà assegnata la quantità di consumo di suolo con successivo provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, L.R. n. 14/2017, solo a seguito dell’invio, da parte dei Comuni stessi, della  citata Scheda informativa;

5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative necessarie per la comunicazione e la partecipazione, come già indicate nella DGR n. 668/2018;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni”.

(seguono allegati)

1325_AllegatoA_378042.pdf

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