Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 21 settembre 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1318 del 10 settembre 2018

Locazione e noleggio dei natanti da diporto, art. 3 lett. g) del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171. Disposizioni per la semplificazione dell'iscrizione dei natanti di piccole dimensioni e di natanti privi di propulsione endotermica o elettrica nella banca dati RVDC.

Note per la trasparenza

Il provvedimento procede alla semplificazione del sistema di monitoraggio dei natanti adibiti a diporto commerciale attraverso la riconfigurazione dell’obbligo di contrassegno ai soli natanti con propulsione endotermica ed elettrica, e moto d'acqua, acquascooter e mezzi similari.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 27, comma 6 del Codice della Nautica da Diporto ha stabilito che l’utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è disciplinato, anche per le modalità della loro condotta, dalla competente Autorità della navigazione interna d'intesa con gli Enti locali.

Il Codice della Navigazione definisce natanti da diporto le unità di navigazione a remi, ovvero quelle aventi lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurati secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666. Possono rientrare pertanto nella categoria, oltre ai motoscafi, i pattini, i sandolini, i mosconi, i pedalò, i S.U.P., e in genere ogni unità a remi o a pedali; tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.); tavole a vela (windsurf); tavole con aquilone (kiteboard); tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati; natanti con motore di qualsiasi tipo inferiore o uguale a 10 CV.

Lo stesso Codice della Nautica da Diporto ha chiarito inoltre, all’art. 2, cosa si debba intendere per diporto a fini commerciali. Le fattispecie riguardano la navigazione oggetto di contratti di locazione e di noleggio, l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, i centri di immersione e di addestramento subacqueo, l’assistenza all'ormeggio delle unità dedicate alla nautica da diporto e l'attività di assistenza e di traino.

Con DGR n. 4312 del 28.12.2007, la Regione ha approntato un sistema di monitoraggio dei natanti da diporto a fini commerciali e dei titolari delle relative attività. Tale sistema prevede la comunicazione di inizio dell'attività di diporto commerciale da parte dell'interessato (ai sensi dell’art.2 del D.Lgs 171/05), la registrazione dei natanti e delle moto d’acqua nella banca dati regionale che monitora le attività diportistiche commerciali presenti nelle acque interne, ed infine l’assegnazione a ciascuna unità di un contrassegno di identificazione progressivamente numerato. La ratio dell’iniziativa è quella di introdurre uno strumento di gestione a fronte di un aumento incontrollato del traffico acqueo, al fine di garantire un efficace esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo in capo all’Autorità della navigazione interna.

L’esperienza del registro del Diporto commerciale maturata in questi anni ha consentito di verificare da una parte l’efficacia dello strumento, e dall’altra la necessità di affinarne l’utilizzo verso quelle categorie di natanti che maggiormente hanno la necessità di essere censiti in forma puntuale  con l’emanazione di un singolo contrassegno. La mancanza di indicazioni di dettaglio sugli obblighi di contrassegnare i natanti ha infatti comportato un’applicazione “estensiva” delle disposizioni in materia che con il tempo si è trasformata in un eccessivo onere per le categorie economiche, prevedendo, ad esempio la targatura di natanti come le tavole a vela, i pedalò o più in generale di quelli privi di apparati di propulsione endotermica ed elettrica. Per queste tipologie lo stesso scopo può invece essere raggiunto mediante la semplice stampa del nome della ditta proprietaria sull’apparato e di un eventuale numero progressivo, fermo restando la richiesta di inizio attività mediante gli sportelli SUAP. Si evidenzia, per altro, che tale condotta è una prassi consolidata a livello di Capitanerie di porto, come si può evincere, tra gli altri esempi, dall’Ordinanza n. 06/2017 “Esercizio, Locazione e Noleggio di Natanti da Diporto” emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo.

Con questa Delibera si procede pertanto ad aggiornare i contenuti della DGR n. 4312 del 28 dicembre 2007, prevedendo l’obbligo del rilascio del contrassegno RVDC e relativo badge ai soli natanti da diporto commerciale dotati di apparati di propulsione endotermica ed elettrica, prevedendo per le altre tipologie di natanti la dotazione di uno specifico modello di riconoscimento mediante apposizione del nome della ditta locataria e di un numero progressivo, nonché del numero telefonico della società per una pronta reperibilità. Si ritiene che tale disposizione porterà ad una significativa semplificazione burocratica per le imprese senza comunque alterare l’utilità dello strumento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. L.vo 18 luglio 2005, n.171;

VISTA la DGR 4312 del 28 dicembre 2007;

VISTA l'Ordinanza della del Direttore della Direzione Mobilità n. 39 del 11 aprile 2007 (Testo coordinato con Ordinanza 52/45.02 del 21 maggio 2007);

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di modificare la precedente Delibera di Giunta Regionale n. 4312 del 28.12.2017, recante “Istituzione della banca dati regionale dei natanti da diporto commerciale. Approvazione delle Procedure per il rilascio di contrassegni d'identificazione per natanti da diporto commerciale nelle acque interne di competenza regionale. Integrazione del tariffario per spese d'istruttoria già adottato con D.G.R. n. 3749 del 5.12.2006”, stabilendo, negli ambiti di navigazione di competenza degli Ispettorati di porto, l’obbligo del rilascio del contrassegno del Diporto commerciale (RVDC) ai soli natanti dotati di sistemi di propulsione endotermica ed elettrica e moto d’acqua, acquascooter e mezzi similari;
  2. di prevedere per i natanti non compresi nel punto precedente e di seguito identificati: canoe, kayak, pedalò, pattini, sandolini, jole, mosconi, stand up paddle, tavole a vela e similari mezzi, tavole autopropulse e non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadri e kiteboards, l’obbligo di apposizione delle scritte indicanti della ditta locatrice, del suo numero telefonico di una numerazione progressiva, al fine di ricondurre il natante alla medesima;
  3. di prevedere la modifica della banca dati regionale dei natanti da diporto commerciale mediante la creazione di due elenchi: a) elenco dei natanti a motore a propulsione endoterminca o elettrica e di moto d’acqua, acquascooter e mezzi similari dotati di contrassegno identificativo e documento di accompagnamento; b) elenco dei natanti non dotati di motore a propulsione endoterminca o elettrica;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica dell'adozione degli atti amministrativi conseguenti per l'attuazione della presente delibera;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro