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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 28 agosto 2018
Società RECOARO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI). Modifiche alle linee di produzione - L.R.40/1989.
Il presente provvedimento rilascia nuova autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale, proveniente dalle Concessioni "LORA" e "NUOVA LORA", ricadente nel comune di Recoaro Terme (VI) ed intestato alla Recoaro S.p.A., a seguito di modifica degli impianti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con domanda in data 14/03/2018, pervenuta ai sensi dell’art.38 della L.R. 40/89, per il tramite dell’U.L.S.S. n. 8 BERICA, il 30/03/2018 prot n.122529, il sig. Roberto Rossi, amministratore delegato della ditta RECOARO S.P.A C.F. e P.IVA 03662350135 con sede legale in Cadorago (CO), via alla Fonte 13, e domicilio speciale in Recoaro Terme (VI) via Roma n. 86, ha chiesto ai sensi dell’art.39 della L.R. 40/89 l’aggiornamento dell’autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI).
Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’U.L.S.S. n. 8 BERICA, con nota del 30/03/2018 prot.34103, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio per cambiamento di attrezzature su impianti già in atto (art. 39 – 3° comma – L.R. 40/89) e utilizzo di acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche (art. 39 – 1° comma punto C- L.R. 40/89) dello stabilimento in Recoaro Terme (VI) - via Roma 86, autorizzato con DD.GG.RR. n.1616 del 30/05/2003 e n. 3516 del 15/11/2006 e con ultimo provvedimento D.G.R. n. 1535 del 25/09/2017.
Lo stabilimento attualmente risulta, nel suo complesso, autorizzato nei termini seguenti:
N° Linea
N° Bottiglie/ora
Contenitori
Prodotto
1
50.000
VETRO
Acqua minerale
4
90.000
Bibite analcoliche
6
30.000
PET
7
16.000
Gli impianti d’imbottigliamento sono alimentati con l’acqua minerale proveniente dalle Concessioni denominate “LORA” e “NUOVA LORA” ricadenti nel territorio comunale di Recoaro Terme (VI).
Il giorno 24/05/2018, funzionari dell’ufficio regionale competente in materia di acque minerali hanno effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento de quo in relazione all’istanza presentata dalla Recoaro S.p.A. di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento, a seguito della completa sostituzione di una linea, della variazione della quantità produttiva delle linee "71- ex 1" e "77 - ex 7", nonché della variazione della tipologia di prodotto imbottigliato.
Per garantire la continuità di esercizio dello stabilimento d’imbottigliamento e la corretta utilizzazione della risorsa idrominerale oltre al mantenimento dei posti di lavoro dei dipendenti, occorre provvedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Alla luce del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - dell’U.L.S.S. n. 8 BERICA, si ritiene pertanto di rilasciare, ai sensi di quanto disposto dell’art.39 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, alla società RECOARO S.p.A. l’autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI) dell’acqua minerale naturale denominata “RECOARO”, oggetto delle modifiche allo stesso apportate, come sopra descritte.
Pertanto lo stabilimento, con le modifiche sopra citate e prescindendo dai dati relativi ai tappi e contenitori utilizzati per l’imbottigliamento, da ritenersi non pertinenti ai fini del presente atto, risulta nel suo complesso così organizzato:
Impianto
Massima produzione oraria teorica btg/h
Linea 71 –ex 1
Acqua minerale naturale e frizzante
40.000
Vetro
Linea 74 – ex 4
Bibite/Aperitivi analcolici
Linea 76 – ex 6
Linea 77 –ex 7
Acqua minerale naturale e frizzante e Bibite analcoliche
31.500
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTA la D.G.R. n. 1616 del 30/05/2003 di autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento;
VISTA la D.G.R. n. 3516 del 15/11/2006 di aggiornamento alla D.G.R. n. 1616 del 30/05/2003;
VISTA la D.G.R. n. 1535 del 25/09/2017 ultimo provvedimento di aggiornamento stabilimento e nuova intestazione;
VISTA la domanda in data 14/03/2018, pervenuta in Regione, per il tramite dell’U.L.S.S. n. 8, in data 30/03/2018 con prot n. 122529;
VISTO il parere favorevole espresso dall’ULSS n. 8 - Berica in data 30/03/2018;
VISTO l’Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTO il D.lgs. n.176/2011;
VISTI gli atti d’ufficio;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
delibera
Linea 71 – ex 1
Linea 77 – ex 7
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