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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 11 settembre 2018


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 28 agosto 2018

Società RECOARO S.p.A. Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI). Modifiche alle linee di produzione - L.R.40/1989.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento rilascia nuova autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale, proveniente dalle Concessioni "LORA" e "NUOVA LORA", ricadente nel comune di Recoaro Terme (VI) ed intestato alla Recoaro S.p.A., a seguito di modifica degli impianti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con domanda in data 14/03/2018, pervenuta ai sensi dell’art.38 della L.R. 40/89, per il tramite dell’U.L.S.S. n. 8 BERICA,  il 30/03/2018  prot n.122529, il sig. Roberto Rossi, amministratore delegato della ditta RECOARO S.P.A   C.F. e P.IVA 03662350135 con sede legale in Cadorago (CO), via alla Fonte 13, e domicilio speciale in Recoaro Terme (VI) via Roma n. 86,  ha chiesto ai sensi dell’art.39 della L.R. 40/89 l’aggiornamento  dell’autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI).

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’U.L.S.S. n. 8 BERICA, con nota del 30/03/2018  prot.34103, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio per cambiamento di attrezzature su impianti già in atto (art. 39 – 3° comma – L.R. 40/89) e utilizzo di acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche (art. 39 – 1° comma punto C- L.R. 40/89) dello stabilimento in Recoaro Terme (VI) - via Roma 86, autorizzato con DD.GG.RR. n.1616 del 30/05/2003 e n. 3516 del 15/11/2006 e con ultimo provvedimento D.G.R. n. 1535 del 25/09/2017.

Lo stabilimento attualmente risulta, nel suo complesso, autorizzato nei termini seguenti:

N° Linea

N° Bottiglie/ora

Contenitori

Prodotto

1

50.000

VETRO

Acqua minerale

4

90.000

VETRO

Bibite analcoliche

6

30.000

PET

Acqua minerale

7

16.000

PET

Acqua minerale

 

Gli impianti d’imbottigliamento sono alimentati con l’acqua minerale proveniente dalle Concessioni denominate “LORA” e “NUOVA LORA” ricadenti nel territorio comunale di Recoaro Terme (VI).

Il giorno 24/05/2018, funzionari dell’ufficio regionale competente in materia di acque  minerali hanno effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento de quo in relazione all’istanza presentata dalla Recoaro S.p.A. di aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento, a seguito della completa sostituzione di una linea, della variazione della quantità produttiva delle linee "71- ex 1" e "77 - ex 7", nonché della variazione della tipologia di prodotto imbottigliato.

Per garantire la continuità di esercizio dello stabilimento d’imbottigliamento e la corretta utilizzazione della risorsa idrominerale oltre al mantenimento dei posti di lavoro dei dipendenti, occorre provvedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Alla luce del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - dell’U.L.S.S. n. 8 BERICA, si ritiene  pertanto di rilasciare, ai sensi di quanto disposto dell’art.39 della L.R. n. 40 del 10/10/1989, alla società RECOARO S.p.A. l’autorizzazione ad esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in comune di Recoaro Terme (VI) dell’acqua minerale naturale denominata  “RECOARO”, oggetto delle modifiche allo stesso apportate, come sopra descritte. 

Pertanto lo stabilimento, con le modifiche sopra citate e prescindendo dai dati relativi ai tappi e contenitori utilizzati per l’imbottigliamento, da ritenersi non pertinenti ai fini del presente atto, risulta nel suo complesso così organizzato: 

Impianto

Prodotto

Massima produzione oraria teorica btg/h

Contenitori

Linea   71   –ex 1

Acqua minerale naturale e frizzante

40.000

Vetro

Linea  74  –  ex 4

Bibite/Aperitivi analcolici

90.000

Vetro

Linea   76 –  ex 6

Acqua minerale naturale e frizzante

30.000

PET

Linea   77   –ex  7

Acqua minerale naturale e frizzante e Bibite analcoliche

31.500

PET

 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTA la D.G.R. n. 1616 del 30/05/2003 di autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento;

VISTA la D.G.R. n. 3516 del 15/11/2006  di aggiornamento alla D.G.R. n. 1616 del 30/05/2003;

VISTA la D.G.R. n. 1535 del 25/09/2017 ultimo provvedimento di aggiornamento stabilimento e nuova intestazione;

VISTA la domanda in data 14/03/2018, pervenuta in Regione, per il tramite dell’U.L.S.S. n. 8, in data 30/03/2018 con prot n. 122529;

VISTO il parere favorevole espresso dall’ULSS n. 8 - Berica in data 30/03/2018;

VISTO l’Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTO il D.lgs. n.176/2011;

VISTI  gli atti d’ufficio;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

  1. di rilasciare, per le motivazioni di cui in premessa, nuova autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento in Recoaro Terme (VI), intestato alla Società RECOARO S.p.A - C.F. e P.IVA 03662350135 con sede legale in Cadorago (CO) - via alla Fonte, 13, e domicilio speciale in Recoaro Terme (VI) via Roma n. 86, delle acque minerali naturali provenienti dalle Concessioni "LORA" e "NUOVA LORA" e bibite ed aperitivi analcolici in acqua minerale;
  2. di autorizzare ai sensi dell'articolo 39-40 della L.R. 40/1989 lo stabilimento, di cui al precedente punto 1, con le linee di imbottigliamento così composte:       

  

Impianto

Prodotto

Massima produzione oraria teorica btg/h

Contenitori

Linea 71 – ex 1

Acqua minerale naturale e frizzante

40.000

Vetro

Linea 74 – ex 4

Bibite/Aperitivi analcolici

90.000

Vetro

Linea 76 – ex 6

Acqua minerale naturale e frizzante

30.000

PET

Linea 77 – ex 7

Acqua minerale naturale e frizzante e Bibite analcoliche

31.500

PET


  1. di stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  • impiegare esclusivamente l’acqua minerale proveniente dalle concessioni minerarie autorizzate, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 43 della L.R.40/89;
  • sottostare a tutti gli altri obblighi imposti dalle autorizzazioni ministeriali e dai provvedimenti regionali in premessa citati;
  • attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti  in  materia mineraria e sanitaria  e  osservare le norme di legge che regolano la materia;
  • assicurare ai funzionari della Regione e dell’U.L.S.S. n. 8 BERICA, la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sull’idoneità igienico sanitaria dello stabilimento di produzione, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  • richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione;
  • eleggere domicilio speciale nella provincia in cui ricade lo stabilimento di imbottigliamento nonché le concessioni che lo alimentano;
  • comunicare alla Regione tramite l’U.L.S.S. competente  ogni variazione del Direttore Sanitario con le modalità di cui all’art.39 della L.R.40/89;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;
  3. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

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